Affidamenti diretti: chiarimenti dal MIT sul principio di rotazione

di Redazione tecnica - 01/09/2024

Dovendo rispettare il principio di rotazione, una Stazione Appaltante può effettuare un affidamento diretto con le stesse caratteristiche e quantità dell’appalto immediatamente precedente ma affrontando dei costi superiori?

Costi maggiori dell'appalto: il MIT sulla rotazione degli affidamenti 

Sostanzialmente, le previsioni dell'art.49 e le loro finalità di contrappeso alla discrezionalità di una SA nell'affidamento diretto, possono rappresentare una tutela al principio di economicità, mettendo al riparo la stazione appaltante da eventuali censure di danno erariale?

Sulla questione posta da una stazione appaltante è intervenuto il MIT con il parere del 21 giugno 2024, n. 2624, con il quale il supporto giuridico ha ricordato che l'art. 49 del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) disciplina le modalità operative del principio di rotazione, che costituisce principio generale degli affidamenti dei contratti sottosoglia.

Nel dettaglio, la norma vieta “l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi”.

Deroghe al principio di rotazione: la SA deve fornire un'adeguata motivazione

La deroga al principio di rotazione è prevista solo in “casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto”, nei quali “il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto”.

Sul punto, ricorda il MIT, la Relazione illustrativa del Codice ha specificato che, per procedere all'affidamento del contratto in deroga al principio di rotazione, è necessaria la contemporanea presenza dei presupposti indicati dalla norma.

Chiarimenti importanti, conclude il supporto giuridico, sono arrivati anche dal Parere ANAC del 15 novembre 2023, n. 58, nel quale si specifica che la deroga al principio di rotazione è consentita esclusivamente in presenza dei presupposti (da accertare con rigore), indicati dal comma 4, dell’art. 49.

La stazione appaltante, deve quindi fornire adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che hanno indotto a derogare al principio di rotazione, illustrando le ragioni specifiche che hanno condotto a tale scelta e le motivazioni per cui non risultino percorribili alternative differenti, motivando puntualmente in ordine alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché al particolare e difficilmente replicabile grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale.

 



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