Affidamenti sottosoglia: principio di rotazione e deroghe
di Redazione tecnica - 04/03/2025

L’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alla soglia comunitaria continua a essere un tema di rilievo per le stazioni appaltanti, soprattutto in relazione all’applicazione del principio di rotazione degli operatori economici e alle possibili deroghe, con facoltà di invito dell’operatore uscente.
Tema affrontato sotto diversi punti di vista dal Supporto Giuridico della Provincia autonoma di Trento con il parere del 9 gennaio 2025, n. 473, nel quale ha chiarito i dubbi di una Stazione Appaltante sulla possibilità di adottare la procedura negoziata senza bando in luogo dell’affidamento diretto per servizi e forniture di importo inferiore a 140mila euro, oltre che sulle modalità di applicazione del principio di rotazione.
Affidamenti sottosoglia: quando si applica il principio di rotazione?
Il primo quesito posto dalla stazione appaltante riguarda la possibilità di applicare la procedura negoziata senza bando (art. 50, comma 1, lett. e, del d.lgs. 36/2023) anche per importi inferiori a 140mila euro, al fine di favorire una maggiore concorrenza tra gli operatori economici.
Sul punto, il parere ha richiamato la Circolare del MIT n. 298/2023, che già si era espressa in tal senso, chiarendo che le amministrazioni hanno facoltà di adottare procedure più aperte e competitive, purché ciò avvenga nel rispetto delle disposizioni di legge.
L'invito al contraente uscente
Altro nodo fondamentale affrontato nel parere riguarda la possibilità di invitare il contraente uscente in caso di procedura negoziata aperta al mercato, alla luce di quanto previsto all'art. 49 del Codice dei Contratti Pubblici.
Il comma 2 infatti dispone che:
“In applicazione del principio di rotazione è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.”
Tuttavia, il comma 5 dello stesso articolo prevede una deroga:
“Per i contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione quando l’indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata”.
Secondo il supporto giuridico, la non applicazione del principio di rotazione prevista dal comma 5 costituisce una deroga espressa al divieto del comma 2, ma solo nei limiti indicati dalla norma, ossia per le procedure negoziate senza bando (art. 50, comma 1, lett. c, d, e).
Il principio di rotazione e quindi il divieto di reinvito dell’operatore uscente “non si applica nel caso di ricorso a procedure ordinarie o aperte al mercato che non comportano limitazioni in ordine al numero di operatori economici da individuare. In tal senso, a mero titolo esemplificativo, si possono considerare procedure “aperte al mercato” e pertanto non soggette all’applicazione del principio di rotazione, le procedure in cui sia stato pubblicato un preventivo avviso e l’amministrazione inviti tutti gli operatori economici che si sono proposti per eseguire la prestazione”.
Pertanto, se la procedura negoziata viene preceduta da un avviso pubblico e vengono invitati tutti gli operatori economici che manifestano interesse, l’invito al contraente uscente non viola il principio di rotazione.
Principio di rotazione: deroga non consentita per gli affidamenti diretti
Infine, la SA ha richiesto se sia possibile applicare la stessa logica anche agli affidamenti diretti di cui all’art. 50, comma 1, lettere a) e b), ossia se sia possibile per la stazione appaltante pubblicare un avviso di manifestazione di interesse e richiedere un preventivo a tutti gli operatori che si candidano, inclusa l’impresa uscente.
Sul punto il Supporto giuridico ha richiamato la sentenza del TAR Puglia n. 138/2025, che ha escluso questa possibilità, precisando che “Tale disposizione derogatoria al principio di rotazione (prevista dal legislatore per il caso dell’indagine di mercato effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata) è praticabile esclusivamente per i contratti affidati con le procedure di cui all’articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e).”
Ne consegue che, in caso di affidamento diretto, l’invito al contraente uscente deve avvenire solo in presenza di una motivazione adeguata, che giustifichi l’eventuale deroga al principio di rotazione.
Conclusioni
Queste in sintesi le conclusioni contenute nel parere:
- se l’importo dell’affidamento è inferiore a 140mila euro, è possibile optare per la procedura negoziata senza bando anziché per l'affidamento diretto, favorendo la massima partecipazione degli OE;
- se la procedura negoziata è aperta al mercato, con un avviso pubblico e senza limiti al numero di operatori economici da invitare, non si applica il principio di rotazione e può essere coinvolto anche il contraente uscente (art. 49, comma 5);
- l’esclusione del contraente uscente è obbligatoria solo quando vi siano stati due affidamenti consecutivi dello stesso servizio allo stesso OE (art. 49, comma 2);
- per gli affidamenti diretti, invece, resta l’obbligo di applicare il principio di rotazione, a meno che non venga adeguatamente motivata la scelta di riaffidare il servizio allo stesso operatore.
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