Affidamento diretto: caratteristiche e presupposti della procedura

di Redazione tecnica - 21/11/2024

L’affidamento diretto non integra gli estremi di una gara vera e propria, trattandosi piuttosto di un mero confronto di preventivi, con conseguente dovere della stazione appaltante di motivare la scelta dell'aggiudicatario non in ottica comparativa, ma solo in termini di economicità e di rispondenza dell'offerta alle proprie esigenze.

Ne deriva un’ampia discrezionalità a carico della Stazione Appaltante, sulla quale il giudice amministrativo non può sindacare se non in caso di palese illogicità delle scelte effettuate.

Appalti pubblici: il TAR sull'affidamento diretto

A ricordare i presupposti dell’affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) del d-Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) è il TAR Lazio con la sentenza 11 novembre 2024, n. 19840, con la quale ha confermato la legittimità dell’affidamento diretto a un OE che aveva presentato l’offerta economica più conveniente. Secondo la ricorrente. l'affidamento non sarebbe stato effettuato correttamente, perché la SA avrebbe ingiustamente calcolato nell’importo complessivo dell’appalto (un servizio di raccolta rifuti) anche i costi ulteriori che avrebbe dovuto sopportare per il completamento del servizio (il trasporto dei rifiuti all’impianto).

Spiega il TAR che l’affidamento diretto ex art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023, non è una procedura competitiva, sia essa negoziata o aperta, con il corredo di regole procedimentali e adempimenti, anche formali, che devono essere rispettate dalla Stazione Appaltante. Essa quindi in alcun modo è tenuta ad avviare un contraddittorio, tanto più in questo caso con l’odierna ricorrente, per altro neppure ricompresa nel novero degli operatori economici originariamente interpellati.

Nel caso in esame, che il procedimento avviato dal Comune abbia i caratteri dell’affidamento diretto si ricava inequivocabilmente:

  • dall’esplicito richiamo dell’art. 50, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 36/2023 contenuto nelle determinazioni;
  • dall’importo del servizio oggetto di affidamento, inferiore alla soglia dei 140.000 euro;
  • dalla effettuazione di un mero confronto tra preventivi;
  • dall’assenza di una commissione giudicatrice nominata per la valutazione delle offerte, per cui la scelta del preventivo ritenuto più conveniente risulta compiuta direttamente dal funzionario responsabile del servizio, senza le formalità della seduta pubblica e senza l’elaborazione di una graduatoria finale tra le diverse proposte.

 

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