Affidamento diretto: non è qualificabile come procedura di gara

di Redazione tecnica - 02/10/2024

La mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non lo trasforma in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze.

Affidamento diretto: i criteri guida per le stazioni appaltanti

A ribadirlo, confermando la legittimità dell’operato di una stazione appaltante, è ANAC con il parere di precontenzioso dell’11 settembre 2024, n. 410, rispetto ai principi di cui all’art. 50, co. 1 lett. b), del d.Lgs. n. 36/2023 per una procedura di “Affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante”.

Sul punto ANAC ha richiamato il Vademecum elaborato dalla stessa Autorità sugli affidamenti diretti per lavori, servizi e forniture, secondo cui “La mera procedimentalizzazione dell’affidamento diretto, mediante l’acquisizione di una pluralità di preventivi e l’indicazione dei criteri per la selezione degli operatori non trasforma l’affidamento diretto in una procedura di gara, né abilita i soggetti che non siano stati selezionati a contestare le valutazioni effettuate dall’amministrazione circa la rispondenza dei prodotti offerti alle proprie esigenze”.

Sempre nel vademecum si evidenziano:

  • la centralità della decisione a contrarre (o atto equivalente), che secondo quanto espressamente previsto dall’art. 17 comma 2 del d.lgs. 36/2023, individua: l’oggetto, l’importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico finanziaria e tecnico-professionale. L’affidamento avviene, pertanto, con un unico atto dopo l’individuazione dell’affidatario.
  • la discrezionalità della stazione appaltante nell’individuazione delle modalità con cui devono essere documentate le “esperienze idonee”, ossia le precedenti attività espletate dall’operatore economico in ambiti anche non strettamente analoghi all’oggetto della gara ma tuttavia idonei a garantite la buona riuscita dell’affidamento.

Il parere ANAC

Nel caso in esame, ANAC non ha rilevato delle anomalie nell'operato della SA, tenuto conto che:

  • il provvedimento di affidamento è stato adeguatamente comunicato con il certificato di pubblicazione sull’albo pretorio della stazione appaltante e che l’istante non vanta un interesse che possa ritenersi leso da eventuali irregolarità della forma di pubblicità utilizzata per la determina, non essendo stata posta in essere una procedura negoziata, trattandosi di affidamento diretto;
  • le modalità di presentazione dell’offerta, non paiono determinare alcuna violazione della disciplina di riferimento, né della lex specialis, laddove peraltro l’espressione “offerta” non è stata affatto utilizzata, preferendo l’utilizzo del termine “preventivo”;
  • non si riscontra una parziale tardività delle offerte per cui la stazione appaltante non può valutare i preventivi presentati oltre il termine;
  • non si è riscontrata una carenza di motivazione nella scelta dell’OE vincitore, stante la discrezionalità della stazione appaltante in materia, come peraltro osservato nel “Vademecum”, oltre al fatto che, seppur in forma estremamente sintetica, tale motivazione risulta esplicitata dalla stazione appaltante nella determina di affidamento.

Si conferma quindi la piena legittimità dell'affidamento diretto, realizzato secondo le modalità previste dal Codice Aappaltie  nel rispetto delle indicazioni contenute nel Vademecum ANAC.



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