Affidamento diretto e principio di rotazione: interviene ANAC

di Redazione tecnica - 05/06/2024

Tra i principi chiave per l’affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie europee (sottosoglia), quello della rotazione è certamente uno dei più importanti perché inspirato al rispetto della concorrenza e del favor partecipationis tra piccole e medie imprese.

Il principio di rotazione nel nuovo Codice dei contratti

Diversamente dalla precedente normativa, il principio di rotazione trova una sua specifica collocazione all'interno del nuovo Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti o Codice degli Appalti) e più precisamente all’art. 49 (Libro II Dell'Appalto, Parte I Dei contratti di importo inferiore alle soglie Europee) che si applica a tutti i contratti di importo inferiore alle soglie comunitarie indicate all'art. 14 del Codice stesso.

Si ricorda che dopo l’approvazione del Regolamento delegato (UE) 2023/2495, dall’1 gennaio 2024 per tutto il 2024 e il 2025, le soglie di rilevanza europea sono:

  1. euro 5.538.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
  2. euro 143.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato I alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
  3. euro 221.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali; questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nell’allegato III alla direttiva 2014/24/UE;
  4. euro 750.000 per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati all’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

Nei settori speciali le soglie di rilevanza europea sono:

  1. euro 5.538.000 per gli appalti di lavori;
  2. euro 443.000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
  3. euro 1.000.000 per i contratti di servizi, per i servizi sociali e assimilati elencati nell’allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE.

Principio di rotazione: nuovo intervento dell’ANAC

Sul principio di rotazione, nel corso di quest’ultimo anno, si sono già espressi parecchie volte sia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Dall’ANAC arriva un nuovo intervento con l’atto del Presidente 24 maggio 2024, n. 740 che entra nel merito del principio di rotazione relativamente, però, agli affidamenti diretti di cui all’art. 36 del vecchio Codice dei contratti ovvero il D.Lgs. n. 50/2016.

Il caso di specie, infatti, riguarda la mancata applicazione dei principi indicati all’art. 30 del vecchio codice e disciplinati dalle Linee guida ANAC n. 4 per cui nell’espletamento delle procedure semplificate di cui all’art. 36, le stazioni appaltanti garantiscono in aderenza al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti. In particolare, come previsto dalle richiamate linee guida, il principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti si applica, con riferimento all’affidamento immediatamente precedente a quello di cui si tratti, nei casi in cui i due affidamenti, quello precedente e quello attuale, abbiano ad oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, ovvero nella stessa categoria di opere, ovvero ancora nello stesso settore di servizi.

Nel caso oggetto della segnalazione ad ANAC sussisterebbe una elusione del principio di rotazione, atteso che l’impresa a cui è stato affidato l’appalto era risultata aggiudicataria dell’affidamento diretto immediatamente precedente della medesima categoria di opere, senza che detto nuovo affidamento diretto fosse in alcun modo motivato in ragione del fatto che il mercato presentava un numero ridotto di potenziali concorrenti ovvero in considerazione del livello di qualità del precedente rapporto contrattuale.

Il rispetto della rotazione

ANAC ha ribadito che il criterio di rotazione assume valenza generale, al fine di garantire l’effettiva possibilità di partecipazione alle micro, piccole e medie imprese ed evitare lo stabilizzarsi di rendite di posizione in capo ad alcuni operatori, cui potrebbero derivare vantaggi dalle informazioni acquisite durante il pregresso affidamento, soprattutto nei mercati in cui il numero di agenti non è elevato.

La stazione appaltante è tenuta, dunque, al rispetto del principio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Il divieto di ri-affidamento non assume, tuttavia, valenza assoluta, in quanto secondo ANAC è ammissibile una deroga da parte della stazione appaltante che reinviti o riaffidi al contraente uscente, purché motivi in maniera puntuale la scelta laddove il mercato presenti un numero ridotto di potenziali concorrenti ovvero in considerazione del livello di qualità del precedente rapporto contrattuale.

Nel caso di specie, non risulta che per detti affidamenti ricorrenti, il Comune abbia motivato puntualmente la scelta del riaffido né del reinvito.



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