Affidamento diretto e rotazione inviti: il MIT sulle concessioni sottosoglia
di Redazione tecnica - 24/09/2024
È possibile appaltare un servizio in concessione tramite affidamento diretto, di cui all’allegato I.1, art. 3, lett. d) del nuovo Codice dei Contratti Pubblici se entro le fasce d’importo previste dall’art. 50, co. 1, lett. b) dello stesso d.Lgs. n. 36/2023, oppure è necessario applicare ugualmente l’art. 187, co. 1 che prevede, per gli appalti entro le soglie di cui all’art. 14, co. 1, lett. a), una procedura negoziata senza bando con l’invito di 10 OE ove esistenti?
Concessioni sottosoglia: il MIT sull'affidamento diretto e sulla rotazione degli inviti
A chiedere chiarimenti al supporto giuridico del MIT sulla procedura da seguire nel caso di concessioni di servizi sotto soglia è una stazione appaltante, che vuole effettuare la trattativa sul MEPA, nell'ottica della massima semplificazione possibile.
Nel rispondere al quesito, con il parere del 18 luglio 2024, n. 2620, il Ministero ha precisato che nel nuovo Codice Appalti, la concessione viene ricondotta nell’ambito del c.d. partenariato pubblico-privato, di cui rappresenta una delle species di maggior rilevanza e l’articolo art. 174 (Nozione), introduttivo del Libro IV, specifica che il partenariato è una operazione economica caratterizzata dal concorso di alcune precise caratteristiche elencate alle lettere a), b) c) e d).
Nell’allegato I.1., dedicato alle definizioni, l’art. 2, comma 1 lett. c) definisce il contratto di concessione o le concessioni come “i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto a pena di nullità in virtù dei quali una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l’esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto dei contratti o in tale diritto accompagnato da un prezzo”.
Concessioni sottosoglia: le previsioni del nuovo Codice dei Contratti Pubblici
Il d.Lgs. n. 36/2023 ha introdotto una disciplina ad hoc per le concessioni in ambito sottosoglia, ovvero l’articolo 187 (Contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea), quale norma generale per le concessioni di importo inferiore ai 5.382.000,00 (art. 14 del Codice).
La norma dispone che che le concessioni di importo inferiore alla soglia possono essere affidate mediate procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.
Pertanto si rileva che, per le concessioni sottosoglia non c’è un rinvio alla norma ordinaria (articoli 49 e 50 del Codice) ma viene stabilita la procedura che il RUP è deputato a sviluppare/strutturare.
La rotazione si applica fin dalla fase degli inviti e si prevede quindi una applicazione “integrale” dell’istituto, motivo per cui si esclude che per la concessione si possa procedere con l’affidamento diretto anche nel caso, pur residuale, di micro importi.
In base all’art. 187 d. lgs. n. 36/2023 occorre quindi procedere mediante negoziata senza bando, consultando almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, fermo restando che il numero degli operatori economici sarà quello che effettivamente risulterà a seguito dell’avviso o della consultazione dell’elenco e che quindi potrà essere anche inferiore a dieci.
Per altro, sottolinea il MIT, sebbene nell’ambito del dibattito sul nuovo Codice il numero di dieci operatori da invitare sia stato ritenuto “troppo elevato” rendendo la procedura negoziata “troppo gravosa”, la proposta di riduzione a 5 non è stata condivisa in fase di approvazione definitiva e il numero degli operatori da invitare è stato riportato al numero di 10, ove esistenti.
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