Circolare dell’Agenzia delle Entrate sul Decreto “Sostegni”
di Redazione tecnica - 17/05/2021
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 14 maggio 2021, n. 5/E illustra alcuni aspetti relativi all’accesso ai contributi e risponde ai quesiti formulati dagli operatori, anche con riguardo ad alcuni casi particolari.
Nella circolare in argomento è precisato che non rientrano nel calcolo dei sostegni i contributi a fondo perduto erogati lo scorso anno in attuazione dei decreti emanati per far fronte alle conseguenze economiche dell’emergenza Covid-19 (Decreti “Rilancio”, “Agosto”, “Ristori”, “Natale”). Gli stessi aiuti non vanno considerati per determinare la soglia di accesso al regime forfettario, la disciplina di favore destinata alle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arti o professioni con ricavi o compensi non superiori a 65mila euro.
Contributi a fondo perduto 2020 fuori dal calcolo per l’accesso ai nuovi
I contributi a fondo perduto erogati lo scorso anno, come per esempio quelli previsti dai Decreti Ristori, non concorrono alla determinazione della soglia dei ricavi prevista dal Decreto Sostegni per l’accesso ai nuovi contributi. Inoltre, non devono essere considerati ai fini del calcolo della riduzione del fatturato medio, né devono essere inclusi tra i ricavi previsti dalle soglie dimensionali per la determinazione delle percentuali.
Escluse dai parametri di calcolo per l’accesso anche le altre agevolazioni introdotte per il contrasto della pandemia da Covid-19, come il bonus affitto o i crediti d’imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro, la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione, ma anche l’indennità di maternità. Sono, invece, rilevanti ai fini del calcolo dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020 i rimborsi spese (viaggio, vitto alloggio, ecc.) addebitati in fattura al committente, fattispecie diverse dalle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente documentate.
Contributi a fondo perduto e soglia del regime forfettario
I lavoratori autonomi in regime forfettario che possiedono i requisiti per fruire dei contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni non devono considerare tale contributo, né quelli precedenti, ai fini della determinazione della soglia di compensi percepiti (pari a 65mila euro) rilevanti per la permanenza all’interno del regime. Lo stesso discorso vale anche per la verifica dei limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata.
Contributo integrativo alle casse di previdenza private
I contributi integrativi versati alle casse di previdenza private addebitate in fattura dai professionisti (per esempio la cassa di previdenza dei dottori commercialisti e dei ragionieri commercialisti), inclusi nella base imponibile Iva e sottoposti al meccanismo della rivalsa, non concorrono al reddito di lavoro autonomo e più in generale alla determinazione delle base imponibile Irpef. Tali somme non rilevano ai fini della determinazione del limite di accesso al cfp Covid-19 decreto “Sostegni”.
Assegno di maternità
L’indennità versata alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali, corrisposta per i due mesi antecedenti la data e i tre mesi successivi al parto, non costituisce ricavo o compenso e quindi non è inclusa nella nozione di fatturato né tra i ricavi da considerare ai fini dell’accesso al contributo, poiché la sua rilevazione tra le somme fatturate non è riconducibile ad alcun compenso.
Rilevanza compensi forfetari
I contribuenti lavoratori autonomi che hanno accesso al regime forfetario, in possesso dei requisiti per fruire degli aiuti, non devono considerare il cfp, né quelli vigenti nei mesi precedenti, ai fini della determinazione della soglia, pari a 65mila euro, dei ricavi conseguiti o compensi percepiti nell’anno precedente per applicare il regime speciale. Tale soluzione è possibile, sostiene l’Agenzia, nonostante le misure agevolative Covid-19 siano dirette, in linea generale, a compensare la consistente riduzione dei ricavi, considerata la ratio delle norme di riferimento e l’eccezionalità della situazione. Stessa conclusione per la verifica dei limiti di ricavi per la tenuta della contabilità semplificata.
Associazioni sportive dilettantistiche
La circolare n. 22/2020 ha precisato che, ai fini del cfp, le Asd determinano l’ammontare dei ricavi includendo soltanto quelli rilevanti per l’Ires. Sono, pertanto, esclusi i proventi che non si considerano conseguiti nell’esercizio di attività commerciali.
Distributori di carburante
Come precisato con la circolare n. 15/E del 2020, ai fini del calcolo del contributo spettante ai distributori di carburante, è necessario fare riferimento alla nozione di ricavi come determinata dall'articolo 18, comma 10, del Dpr n. 600/1973. Le soglie dimensionali che consentono il corretto calcolo dei contributi a fondo perduto, devono essere determinate, considerando i ricavi conseguiti al netto del prezzo corrisposto al fornitore.
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