Agevolazione prima casa: il Fisco sulla sospensione termini Covid-19

di Giorgio Vaiana - 20/04/2021

Torniamo ad occuparci di agevolazione prima casa e termini di sospensione. L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 235/2021, torna sull'argomento e chiarisce alcuni aspetti importanti della normativa in vigore, partendo dal Decreto Liquidità e dal Milleproroghe.

Lavori di ristrutturazione a rilento

Chiede lumi il proprietario di alcune unità immobiliari acquistate nel 2018. In queste abitazioni sono in corso importanti interventi di manutenzione e ristrutturazione, tra i quali l'adeguamento sismico e il contenimento energetico. Ma, a causa dell'emergenza sanitaria in corso, questi lavori stanno andando molto a rilento e, ad oggi, non sono stati ancora ultimati. Il proprietario di questi immobili chiede se può usufruire dalla proroga concessa dal decreto liquidità e quindi beneficiare dell'agevolazione prima casa.

Cosa dice il "decreto liquidità"

Nel decreto liquidità, emanato dal Governo lo scorso aprile del 2020 per la pandemia da coronavirus, è stato specificato, in particolare all'art. n. 24 che "i termini previsti all'articolo 1 della Tariffa parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, (...) ai fini del riconoscimento del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa, sono sospesi nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020". Il decreto Milleproroghe, diventato poi legge n.21/2021, ha prolungato questi termini fino al 31 dicembre 2021.

I termini di sospensione

Già l'Agenzia delle Entrate aveva chiarito, per applicare correttamente queste disposizioni, quali fossero i termini oggetto di sospensione. Eccoli: il periodo di 18 mesi dall'acquisto della prima casa entro il quale il contribuente deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l'abitazione; il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l'immobile acquistato con i benefici "prima casa" nei cinque anni successivi alla stipula dell'atto di acquisto, deve procedere all'acquisto di un altro immobile da destinare a propria abitazione principale; il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell'abitazione ancora in suo possesso, purché quest'ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei benefici "prima casa"; il termine di un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici "prima casa", stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del riconoscimento, in relazione a tale ultimo atto di acquisto, di un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato. Nel caso analizzato, però, i termini non coincidono con quanto previsto dalla normativa. I lavori, infatti, andavano conclusi prima e non sono riconducibili tra quelli inseriti nel decreto legge n.23/2020.



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