Agevolazioni fiscali in edilizia: comincia il valzer degli emendamenti

di Gianluca Oreto - 08/05/2024

Dopo il “corposo” ciclo di audizioni dei soggetti interessati, sono state presentate al Senato le proposte di emendamento al disegno di legge di conversione del Decreto Legge 29 marzo 2024, n. 39 (Decreto Agevolazioni fiscali in edilizia o Tagli cessioni), il cui percorso scade il 28 maggio 2024.

Conversione Decreto Legge n. 39/2024: si entra nel vivo

Sono davvero tante le proposte di emendamento arrivate dalle forze di maggioranza e da quelle di opposizione. Solo all’art. 1 (Modifiche alla disciplina in materia di opzioni per la cessione dei crediti o per lo sconto in fattura), sono 158 gli emendamenti molti delle quali sono finalizzati a modificare quanto stabilito (e tanto contestato) al comma 5 che, nella versione di Palazzo Chigi, dispone:

Le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del citato decreto-legge n. 11 del 2023, non si applicano agli interventi contemplati al comma 2, lettere a), b) e c), primo periodo, e al comma 3, lettere a) e b), del medesimo articolo 2 per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati.

Una disposizione che modifica il precedente regime di eccezioni stabilito dal Decreto-Legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Decreto Cessioni), convertito con modificazioni dalla Legge 11 aprile 2023, n. 38, che consentiva l’utilizzo delle opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) di cui all’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) sia nel caso di interventi che accedono al superbonus che quelli che accedono agli altri bonus edilizi ma a determinate condizioni.

Mediante questa modifica (prevista per contrastare il fenomeno delle CILAS dormienti ovvero presentate solo per “cristallizzare” la data di protocollo ma con lavori mai avviati), non sarebbe stata più sufficiente la CILAS presentata entro il 16 febbraio 2023 per poter continuare ad utilizzare sconto in fattura e/o cessione del credito. Ciò che serve, dopo l’entrata in vigore del D.L. n. 39/2024 (30 marzo 2024) è:

  • aver ricevuto una fattura relativa a lavori effettuati;
  • aver “sostenuto” la spesa di questa fattura.
CONTINUA A LEGGERE

© Riproduzione riservata