Agevolazioni fiscali per persone con disabilità: il Fisco aggiorna la Guida
di Redazione tecnica - 07/02/2023
L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova edizione della Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità, fornendo un quadro completo e aggiornato a febbraio 2023 sulle detrazioni che spaziano dal settore auto, alle spese mediche, agli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
Detrazioni per persone con disabilità: aggiornata la Guida del Fisco
Come spiega il Fisco, la normativa tributaria mostra particolare
attenzione per le persone con disabilità e per i loro familiari,
riservando loro numerose agevolazioni fiscali.
Nella guida viene illustrato il quadro aggiornato delle varie
situazioni in cui sono riconosciuti benefici fiscali in favore dei
contribuenti con disabilità, indicando le persone che ne hanno
diritto.
La Guida è così articolata:
- Introduzione
- Agevolazioni per il settore auto
- Chi ne ha diritto
- Per quali veicoli?
- La detrazione Irpef per i mezzi di locomozione
- L’agevolazione Iva
- L’esenzione permanente dal pagamento del bollo
- L’esenzione dall’imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà
- Quando le agevolazioni sono concesse al familiare della persona con disabilità
- La documentazione
- Regole particolari per le persone con ridotte o impedite capacità motorie
- Altre agevolazioni
- Le spese sanitarie e i mezzi di ausilio
- La detrazione per gli addetti all’assistenza a persone non autosufficienti
- L’Iva ridotta per i mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informatici
- Le altre agevolazioni per i non vedenti
- L’eliminazione delle barriere architettoniche
- La detrazione per le polizze assicurative
- L’imposta agevolata su successioni e donazioni
- Quadro riassuntivo
- Note al quadro riassuntivo delle agevolazioni
- Per saperne di più
Vediamo nel dettaglio le agevolazioni previste per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.
Eliminazione delle barriere architettoniche: detrazioni previste
Per i contribuenti che effettuano interventi per eliminare le barriere architettoniche, la normativa tributaria prevede diverse tipologie di agevolazioni:
- detrazione Irpef pari al 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 (36% dopo questa data) per ristrutturazione edilizia dell’immobile, disciplinata dall’articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e);
- detrazione del 75%, introdotta dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021) ed estesa fino al 31 dicembre 2025 dalla legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022);
- detrazione del Superbonus, prevista per gli interventi “trainati”, se eseguiti congiuntamente a determinati interventi “trainanti”.
Detrazione per interventi di ritrutturazione edilizia
Ai sensi dell’articolo 16-bis del Tuir (comma 1, lettera e), nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia sugli immobili i contribuenti possono usufruire di una detrazione Irpef pari al:
- 50% su un importo massimo di 96.000 euro, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2024;
- 36% su un importo massimo di 48.000 euro, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2025 in poi.
Sono ammesse a detrazione le spese sostenute per i seguenti interventi:
- eliminazione delle barriere architettoniche (per esempio, ascensori e montacarichi);
- realizzazione di strumenti che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, siano idonei a favorire la mobilità interna ed esterna delle persone con disabilità grave, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992;
- realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione;
- sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
Le agevolazioni possono essere richieste solo per interventi sugli immobili effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna della persona con disabilità.
Non si applicano, invece, per il semplice acquisto di strumenti o beni mobili (ad esempio acquisto di telefoni a viva voce, schermi a tocco, computer o tastiere espanse), anche se diretti a favorire la comunicazione e la mobilità della persona con disabilità.
Bonus Barriere architettoniche 75%
La Guida richiama la legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), che ha introdotto una nuova agevolazione per la realizzazione di interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti. Prevista inizialmente solo per l’anno 2022, l’agevolazione è stata poi prorogata al 31 dicembre 2025 dalla legge n. 197/2022 (legge di bilancio 2023).
Essa consiste in una detrazione d’imposta del 75% delle spese documentate sostenute nel periodo tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2025 e va ripartita tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo.
Qusti gli importi massimi complessivi su cui la detrazione va calcolata:
- 50.000 euro, per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 40.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- 30.000 euro, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio, per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. Il massimale di 30mila euro si calcola dalla nona unità in poi.
Per usufruire dell’agevolazione gli interventi devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).
La detrazione spetta anche per:
- interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche;
- in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Tra le novità previste con la legge di Bilancio 2023, per le delibere condominiali che approvano questi lavori dal 1° gennaio 2023 è necessaria la maggioranza dei partecipanti all’assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell’edificio (art. 1, comma 365, legge n. 197/2022). Si tratta della stessa maggioranza semplificata prevista per le delibere aventi ad oggetto gli interventi agevolati con il “Superbonus” e l’adesione all’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura (articolo 119, comma 9-bis, del decreto legge n. 34/2020).
In alternativa alla detrazione, i contribuenti possono optare:
- per la cessione ad altri soggetti del credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante;
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi agevolati (cosiddetto sconto in fattura).
Superbonus e interventi trainati: detrazioni al 110%
Infine, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021, gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione alle persone con disabilità grave, possono rientrare anche come interventi “trainati” di quelli per i quali si usufruisce del “Superbonus”.
Per richiedere tale agevolazione è però necessario che questi lavori siano eseguiti congiuntamente a interventi “trainanti” di efficienza energetica (isolamento termico delle superfici opache o sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti).
Dal 1° giugno 2021, l’agevolazione spetta anche nel caso in cui gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche vengano effettuati congiuntamente a interventi “trainanti” antisismici (cd. Sismabonus)
Anche in questo caso, per usufruire del Superbonus, i lavori devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989. Inoltre, è necessario che gli interventi “trainati” siano effettivamente conclusi.
Utilizzabili anche le opzioni previste dall’art. 121 del Decreto Rilancio per cui, in alternativa alla detrazione, i contribuenti possono optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura.
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