Agevolazioni prima casa: spettano in caso di nuda proprietà?

di Redazione tecnica - 11/12/2021

Acquisto di nuda proprietà in un altro comune e agevolazioni prima casa: cosa bisogna fare per utilizzare i benefici fiscali? Lo spiega l’Agenzia delle Entrate, rispondendo su Fisco Oggi al quesito posto da una contribuente che desidera acquistare una nuda proprietà in un comune in cui non risiede e per il quale intende richiedere le agevolazioni spettanti per l’acquisto di prima casa.

Agevolazioni prima casa e nuda proprietà: cosa prevedono

Le agevolazioni prima casa hanno come obiettivo favorire l’acquisto di immobili da destinare ad abitazione principale. In particolare con i benefici “prima casa” sono previste le seguenti riduzioni.

Se si acquista da un privato

  • Imposta di registro ridotta, proporzionale nella misura del 2% (invece che 9%);
  • imposta di registro imposta ipotecaria fissa di 50 euro;
  • imposta catastale fissa di 50 euro.

Se si acquista da un’impresa, con vendita soggetta a Iva

  • iva ridotta al 4% (invece che 10%);
  • imposta di registro fissa di 200 euro;
  • imposta ipotecaria fissa di 200 euro;
  • imposta catastale fissa di 200 euro.

Non sono dovuti

  • imposta di bollo;
  • tributi speciali catastali;
  • tasse ipotecarie sugli atti assoggettati all’imposta di registro e su atti necessari ad effettuare gli adempimenti presso il catasto e i registri immobiliari.

Agevolazioni prima casa: a chi sono rivolte

Le agevolazioni prima casa sono rivolte a chi acquista un’abitazione principale e, in generale, si applicano sulle seguenti categorie di immobili:

  • A/2 (abitazioni di tipo civile);
  • A/3 (abitazioni di tipo economico);
  • A/4 (abitazioni di tipo popolare);
  • A/5 (abitazioni di tipo ultra popolare);
  • A/6 (abitazioni di tipo rurale);
  • A/7 (abitazioni in villini);
  • A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi).

Le agevolazioni prima casa non sono ammesse, invece, per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici).

Inoltre vanno rispettate le seguenti condizioni indicate nella nota II-bis -Tariffa Parte prima articolo 1 del Testo unico n. 131/1986:

  • l’immobile deve essere nel comune in cui l’acquirente ha o intende stabilire la residenza o lavora;
  • l’acquirente non deve essere titolare di un altro immobile nello stesso comune;
  • non deve essere titolare su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su un altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.

La presenza di queste condizioni deve essere dichiarata dall’acquirente nell’atto di acquisto.

Infine, dal 1° gennaio 2016, l’agevolazione prima casa è utilizzabile anche dai proprietari di un immobile già acquistato con lo stesso beneficio fiscale, a condizione che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto.

Residenza e agevolazioni prima casa: cosa fare

Nel caso in esame quindi, l’acquirente, dovrà necessariamente prendere la residenza, entro 18 mesi dall’acquisto, nel Comune in cui sta acquistando l’abitazione: le condizioni per utilizzare le agevolazioni prima casa valgono infatti anche per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alle stesse case.



© Riproduzione riservata