Agevolazioni prima casa e successione: chiarimenti dal Fisco
di Redazione tecnica - 16/02/2024
Le agevolazioni prima casa rappresentano un vantaggioso beneficio per chi decida di acquistare un immobile. La situazione può complicarsi quando accade di acquisire un nuovo fabbricato, anche per successione o donazione. Cosa fare? È possibile utilizzarle di nuovo oppure no?
Agevolazioni prima casa: le indicazioni del Fisco in caso di successione
La risposta al quesito posto da una contribuente arriva da Fisco Oggi, che ha preliminarmente ricordato che le agevolazioni prima casa spettano al ricorrere delle condizioni indicate nella nota II-bis -Tariffa Parte prima articolo 1 del d.P.R. n. 131/1986 “Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro”, ovvero che:
- il fabbricato che si acquista rientri fra le categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e A/11. Rimangono esclusi quelli nelle categorie A/1, A/9 e A/10;
- l’immobile si trovi nel Comune in cui l’acquirente ha (o intende stabilire) la residenza o lavora;
- l’acquirente non sia titolare di un altro immobile nello stesso comune, né è titolare, su tutto il territorio nazionale di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, in relazione a un altro immobile acquistato, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni prima casa.
Questi i benefici riservati:
- a. Se il venditore è un privato o un’impresa che vende in
esenzione Iva sono dovute:
- imposta di registro proporzionale nella misura del 2% (invece che 9%)
- imposta ipotecaria fissa di 50 euro;
- imposta catastale fissa di 50 euro.
- b. Nel caso di acquisto da un’impresa con vendita soggetta a
Iva, le imposte da versare corrispondono a
- Iva ridotta al 4% (invece che 10%);
- imposta di registro fissa di 200 euro;
- imposta ipotecaria fissa di 200 euro;
- imposta catastale fissa di 200 euro.
La risposta dell'Agenzia delle Entrate
Dal 1° gennaio 2016, c'è però una possibilità per gli acquirenti che siano già proprietari di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa: il beneficio spetta nuovamente a condizione che il fabbricato già posseduto sia venduto entro un anno dal nuovo acquisto.
Quindi la risposta al quesito del contribuente è positiva: potrà usufruire nuovamente delle agevolazioni “prima casa”, a condizione che entro un anno dal nuovo acquisto (o successione o donazione) venda l’immobile già posseduto e che trasferisca la residenza nel nuovo immobile entro 18 mesi.
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