Agevolazioni prima casa under 36: il nuovo principio di diritto del Fisco

di Redazione tecnica - 09/12/2024

Con il principio di diritto n. 5/2024, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sull’utilizzo agevolazione prima casa under 36, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Milleproroghe 2024 (D.L. n. 215/2023, convertito in legge n. 18/2024), che con il comma 12-terdecies dell’art. 3 che ha esteso i benefici agli atti definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024, anche relativi a contratti preliminari sottoscritti e registrati prima dell’entrata in vigore della disposizione.

Prima casa under 36: il requisito temporale per le agevolazioni

Ricordiamo che l’agevolazione “Prima casa under 36” permette di usufruire di un’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale per i giovani di età inferiore ai 36 anni con un valore ISEE annuo non superiore a 40mila euro. L’agevolazione si applica agli atti di acquisto della proprietà, della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione di immobili qualificati come “prime case”.

Per la definizione di “prima casa” si fa riferimento a quanto previsto dalla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986 (Testo Unico delle disposizioni sull’imposta di registro)

Le novità con il Milleproroghe 2024

Il beneficio, originariamente riservato agli atti stipulati tra l’entrata in vigore del Decreto Sostegni-bis (D.L. n. 73/20121) e il 31 dicembre 2023, è stato esteso anche agli atti definitivi stipulati entro il 31 dicembre 2024, purché sia stato sottoscritto e registrato un contratto preliminare entro il 31 dicembre 2023.

In questo modo sono rientrati nell’ambito di applicazione anche i soggetti che, pur avendo formalizzato un impegno preliminare entro il 2023, non erano riusciti a completare l’atto definitivo entro l’anno.

Per poter usufruire dell’agevolazione, è essenziale che il contratto preliminare di acquisto sia stato non solo sottoscritto ma anche registrato entro il termine indicato al comma 9 dell’art. 64 del D.L. n. 73/2021, come modificato dal comma 12-terdecies dell’art. 3 del D.L. n. 215/2023, convertito in legge n. 18/2024.

Questo requisito si applica anche ai trasferimenti di proprietà da cooperative edilizie ai soci, a condizione che l’atto definitivo sia stipulato entro la scadenza del 31 dicembre 2024.

Conclude quindi il Fisco che, sulla base del tenore letterale della disposizione che ha ampliato l’ambito temporale di applicazione del beneficio, l’agevolazione “prima casa under 36” può trovare applicazione, al ricorrere delle altre condizioni previste dalla norma, in relazione agli atti definitivi stipulati entro la data del 31 dicembre 2024 anche relativi a contratti preliminari sottoscritti e registrati prima dell’entrata in vigore dell’articolo 64 del decreto-legge 73 del 2021.

 

 



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