Aggiornamento SAL con nuovi prezzi: calcolo dei corrispettivi

di Redazione tecnica - 12/01/2023

L’aggiornamento del SAL con i nuovi prezzari va effettuato dalla Direzione Lavori? E questa presentazione eventualmente prevede un corrispettivo aggiuntivo? Si tratta di un dubbio abbastanza frequente in materia di appalti, alla luce delle novità introdotte sull’adeguamento dei prezzi dall’art. 26 del D.L. n. 50/2022 (Decreto Aiuti) e che è stato anche materia di un quesito posto al Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIMS e riportato nel parere n. 1587 del 19 ottobre 2022.

Applicazione nuovi prezzari al SAL: a chi spetta farlo?

In relazione all’adozione del SAL applicando i prezzari aggiornati ai sensi del comma 2 dell’art. 26 del D.L. n. 50/2022, oppure maggiorati del 20% nelle more dell’aggiornamento, il MIMS specifica che si tratta di un’attività a carico del Direttore dei Lavori, come previsto al comma 1 dello stesso art. 26 del Decreto Aiuti.

Aggiornamento SAL: determinazione dei corrispettivi

Per quanto riguarda la determinazione dei corrispettivi, il MIMS ha richiamato un precedente parere, il n. 1371/2022, nel quale già si è evidenziato come il meccanismo di adeguamento dei prezzi è previsto unicamente con riguardo alla determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni eseguite dall’appaltatore, non essendo, invece, previsto alcun adeguamento dei corrispettivi dovuti per servizi.

Sul tema è intervenuta anche ANAC con il Comunicato del Presidente dell’ 8 novembre 2022 “Ulteriori Indicazioni sulle modalità di determinazione dei corrispettivi nell’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria - ad integrazione del comunicato del Presidente del 3 febbraio 2021”: “Le disposizioni in questione si traducono per i titolari degli incarichi di progettazione o di direzione lavori che abbiano già provveduto nei termini contrattuali pattuiti a redigere i computi metrici estimativi di progetto o la contabilità dei lavori sulla base dei prezziari vigenti al momento della loro redazione, nella richiesta, da parte delle amministrazioni affidatarie, di nuove prestazioni limitatamente all’aggiornamento dei prezzi, per le quali si pone il problema dell’eventuale adeguamento del corrispettivo contrattualmente definito”.

Di conseguenza, l’unico compenso aggiuntivo previsto è quello sull’attività di aggiornamento, mentre il corrispettivo calcolato sull’importo complessivo dell’appalto rimane invariato.



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