Aggiudicazione gara: illegittima senza verifica dell'offerta anomala

di Redazione tecnica - 19/02/2025

Con la verifica dell’anomalia la stazione appaltante analizza la congruità, serietà e sostenibilità economica di un’offerta, al fine di escludere proposte che possano compromettere l’esecuzione del contratto.

La valutazione dell’anomalia è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, che può ritenere sufficiente la giustificazione dell’offerente o, al contrario, escluderlo se le spiegazioni non risultano convincenti. Tuttavia, tale discrezionalità incontra un limite nella manifesta irragionevolezza o erroneità della valutazione, che può essere in questo caso sindacata dal giudice amministrativo.

Verifica anomalia dell'offerta: le responsabilità della Stazione Appaltante

A ricordarlo, riportando la disciplina contenuta nell’art. 97 del d.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici applicabile ratione temporis alla vicenda in esame), è il TAR Basilicata con la sentenza del 23 gennaio 2025, n. 57 accogliendo il ricorso di un OE, originario aggiudicatario di un affidamento di un appalto di servizi.

La questione riguarda una procedura di gara per un affidamento nato in realtà come concessione biennale e che, in un primo contenzioso, era stato invece qualificato dallo stesso TAR come appalto di servizi da aggiudicare con il criterio OEPV. Applicando i punteggi all’offerta tecnica ed economica, il nuovo aggiudicatario era risultato un altro concorrente.

Ne è scaturito il nuovo ricorso, sul presupposto della mancata verifica di anomalia dell’offerta da parte della stazione appaltante.

Verifica offerta anomala: quando è necessaria

Tesi condivisa dal tribunale lucano, che ha evidenziato due violazioni commesse dalla stazione appaltante:

  • omessa verifica della congruità dell’offerta economica:
    • l’aggiudicataria aveva ottenuto punteggi superiori ai 4/5 del massimo attribuibile sia per l’offerta tecnica (70 punti su 70) sia per l’offerta economica;
    • ai sensi dell’art. 97, comma 3, D.Lgs. 50/2016 avrebbe dovuto attivare la verifica obbligatoria dell’anomalia, ma non lo ha fatto
  • omessa verifica del rispetto dei minimi salariali:
    • la stazione appaltante non ha controllato se l’offerta dell’aggiudicataria rispettasse i minimi salariali indicati nelle Tabelle Ministeriali (art. 23, comma 16, e art. 95, comma 10, D.Lgs. 50/2016).
    • tale omissione ha determinato una violazione procedurale che ha reso illegittima l’aggiudicazione.

Tuttavia, spiega il TAR, il giudice non può sostituirsi alla SA nel riesame dell’anomalia: si tratta di un’attività ampiamente discrezionale, pure connotata da elementi di tecnicismo frammisti a valutazioni di opportunità non direttamente sindacabili dal G.A. salvo in casi di manifesta erroneità e/o illogicità, sia perché non può sostituirsi alla Pubblica Amministrazione nell’esercizio del potere discrezionale, sia perché l’art. 34, comma 2, primo periodo, cod. proc. amm. statuisce che “in nessun caso” il Giudice Amministrativo “si può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora esercitati”.

Il ricorso è stato quindi accolto, costituendo risarcimento in forma specifica, in quanto ha restituito all’impresa la chance di potersi aggiudicare l’appalto e di subentrare nel contratto medio tempore stipulato.



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