Agibilità e conformità urbanistica-edilizia: il TAR sui presupposti
di Redazione tecnica - 25/07/2022
Con le modifiche apportate dal D.Lgs. n. 222/2016 (Decreto SCIA) all'art. 24 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), le caratteristiche da dimostrare per accertare l'agibilità sono cambiate profondamente.
L'agibilità degli edifici prima e dopo il Decreto SCIA
Prima delle modifiche arrivate dal Decreto SCIA, il certificato di agibilità:
- attestava la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente;
- veniva rilasciato dal dirigente o dal responsabile del
competente ufficio comunale con riferimento ai seguenti interventi:
- nuove costruzioni;
- ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
- interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni che riguardano l'agibilità stessa.
L'art. 3, comma 1, lettera i) del Decreto SCIA ha integralmente sostituito l'art. 24 del Testo Unico Edilizia, prevedendo importanti differenze sull'agibilità che adesso:
- attesta la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati e, ove previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione digitale, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato;
- non viene più richiesta al dirigente o al responsabile del competente ufficio comunale, ma attestata da professionista abilitato;
- può riguardare anche:
- singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
- singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di agibilità parziale.
Viene anche previsto che alla segnalazione certificata di agibilità sia allegata la seguente documentazione:
- attestazione del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato che assevera la sussistenza delle condizioni previste;
- certificato di collaudo statico ovvero dichiarazione di regolare esecuzione resa dal direttore dei lavori;
- dichiarazione di conformità delle opere realizzate alla normativa vigente in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche;
- gli estremi dell'avvenuta dichiarazione di aggiornamento catastale;
- dichiarazione dell'impresa installatrice, che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico prescritte dalla disciplina vigente ovvero, ove previsto, certificato di collaudo degli stessi;
- attestazione di 'edificio predisposto alla banda ultra larga', rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3.
La conformità urbanistica-edilizia
Sul rapporto tra agibilità e conformità urbanistica-edilizia registriamo un nuovo intervento del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio che, con sentenza n. 9678 del 13 luglio 2022, ci consente di approfondire l'argomento.
Nel caso di specie viene presentato ricorso per l'annullamento di diniego del certificato di agibilità relativo ad un Centro Fitness realizzato con permesso di costruire e successive varianti. In particolare:
- la Costruttrice aveva richiesto il rilascio del certificato di agibilità, allegando la prescritta documentazione (comunicazione fine lavori, collaudo statico, corretta esecuzione degli impianti e così via);
- dopo la conclusione dei lavori, nel corso di un procedimento penale, era emerso che il N.O. di parere igienico sanitario richiamato nelle premesse del permesso di costruire risultava inesistente.
Nel frattempo il Comune comunicava il preavviso di rigetto dell’istanza per le seguenti ragioni:
- le opere eseguite sarebbero risultate non conformi a quelle di cui al progetto assentito con il P.d.C.;
- dalla denuncia di accatastamento risulterebbe la non rispondenza del piano interrato al PdC rilasciato e successive varianti per alcune tramezzature ed alcune destinazioni d’uso;
- assenza della prescritta autorizzazione ASL.
Successivamente il Comune disponeva il diniego del certificato di agibilità con il provvedimento che viene impugnato nel ricorso al TAR.
I rilievi di primo grado
I giudici di primo grado hanno preliminarmente rilevato che le difformità del progetto allegato all’ASL rispetto a quello approvato attenevano alle seguenti opere:
- zona ingresso: diversa distribuzione del mobilio e delle pareti mobili nella zona accettazione e uffici;
- zona bar: inversione delle zone bar e servizi, rimaste pressoché identiche nelle dimensioni, ma invertite nell’ordine;
- zona termale: migliore rappresentazione delle attrezzature e dei macchinari;
- realizzazione all’esterno della struttura di un manufatto in muratura - ripostiglio, una piattaforma di cemento di mq 75 circa, con macchinari per la produzione di acqua calda e clima, cabina elettrica, tettoia tra le piscine per mq 9,08.
Dalla relazione tecnica era emerso che:
- nel piano interrato dell’edificio, adibito in parte a cantina ed in parte a bagni sono state riscontrate difformità in base all’accatastamento della richiesta di agibilità, costituite da diverse divisioni interne e da destinazioni d’uso non corrispondenti agli elaborati;
- nel piani terra è stata rilevata una tettoia in tipo stoffa plastificata situata tra la piscina e l’atrio della palestra;
- nella zona scoperta (piano primo) una copertura di macchinari per l’aria condizionata eccedente di metri 3 la dichiarazione;
- nella zona adibita a parcheggio della palestra non risulta autorizzata la cabina dell’ENEL a servizio del quartiere.
Conclusioni
Secondo il TAR non c'è dubbio che il rilascio del certificato di agibilità postula la piena corrispondenza delle opere realizzate (non solo con i criteri di igiene e salubrità tipici dell’accertamento, ma anche) con la regolarità edilizia ed urbanistica del progetto, senza che abbiano rilievo, a tali fini, la maggiore o minore incidenza delle eventuali difformità. Incidenza che, anche avendo riguardo alla sola diversità del piano interrato, è ben lungi dall’essere considerabile come irrilevante posto che riguarda l'installazione di opere prettamente sanitarie, come le docce e i servizi igienici.
Né può sostenersi che l’ufficio avrebbe dovuto negare il certificato solo in relazione al piano interrato, posto che - a tacere d’altro - le modalità di uso di quest’ultimo spazio incidono sulla fruibilità di tutto il complesso (essendo stata realizzata in esso una parte dei predetti servizi) e dunque non è logicamente concepibile, nel caso di specie, una agibilità parziale.
Quanto alle ulteriori doglianze, secondo le quali il N.O. poteva essere acquisito in sanatoria (e difatti era richiesto a tale titolo) o secondo le quali l’Ufficio comunale avrebbe dovuto chiedere un nuovo parere, il ricorso integra motivi di tipo generico o ipotetico, non potendosi dubitare che, nel caso di specie, l’agibilità non poteva accertarsi in presenza delle difformità edilizie riscontrate.
Il ricorso è stato considerato infondato e come tale respinto.
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