Aiuti di Stato alle imprese: il modello AdE è online

di Redazione tecnica - 29/04/2022

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il modello di dichiarazione sostitutiva per le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato durante l’emergenza Covid-19. Con l’invio del documento, si attesta che l’importo complessivo dei sostegni economici fruiti non supera i massimali indicati nella Comunicazione della Commissione europea “Temporary Framework”, nel rispetto delle varie condizioni previste. L’autodichiarazione va inviata entro il 30 giugno 2022 tramite l’apposito servizio online, disponibile nell’area riservata del sito o attraverso i canali telematici dell’Agenzia.

Autodichiarazione aiuti per Covid-19: il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

In particolare, con il provvedimento del 27 aprile 2022, Prot. n. 143438in attuazione del decreto Mef dell’11 dicembre 2021, sono stati approvati:

  • le modalità, i termini di presentazione e il contenuto dell’autodichiarazione per gli aiuti della Sezione 3.1 e della Sezione 3.12 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza da Covid-19”, come modificate con la Comunicazione C(2021) 564 del 28 gennaio 2021
  • le modalità e i termini di restituzione volontaria degli stessi aiuti in caso di superamento dei massimali previsti ai sensi dell’articolo 4 del decreto e le modalità tecniche con cui l’Agenzia delle entrate rende disponibili ai Comuni le autodichiarazioni presentate dagli operatori economici.
  • l’allegato modello di “Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del rispetto dei requisiti di cui alle Sezioni 3.1 e 3.12 del Temporary Framework per le misure di aiuto a sostegno dell’economia nell’emergenza epidemiologica da Covid-19”, con le relative istruzioni.

Nella dichiarazione vanno indicati, tra l’altro, gli eventuali importi eccedenti i massimali previsti che il beneficiario intende volontariamente restituire o sottrarre da aiuti successivamente ricevuti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021.

Chi deve presentare la dichiarazione sostitutiva

La dichiarazione sostitutiva deve essere presentata da tutti gli operatori economici che hanno percepito aiuti previsti dalle norme agevolative che rientrano nel c.d. regime "ombrello" (articolo 1, commi da 13 a 15, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, “Decreto Sostegni” convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69).

Nel caso in cui la dichiarazione sia stata già resa in sede di presentazione della comunicazione/istanza per l’accesso a quegli aiuti che già prevedevano l’autodichiarazione, la presentazione non è obbligatoria, a meno che il beneficiario non abbia successivamente fruito di ulteriori aiuti tra quelli elencati nell’articolo 1 del “Decreto Sostegni”. In quest’ultimo caso, infatti, la dichiarazione va comunque presentata riportando i dati degli ulteriori aiuti successivamente goduti, nonché di quelli già indicati nella dichiarazione sostitutiva precedentemente presentata.

Come specificato dal Fisco, la dichiarazione va comunque presentata quando:

  • il beneficiario ha fruito degli aiuti riconosciuti ai fini IMU senza aver compilato nella precedente dichiarazione sostitutiva il quadro C;
  • il beneficiario ha superato i limiti massimi spettanti e deve riversare gli aiuti eccedenti i massimali previsti;
  • il beneficiario si è avvalso della possibilità di "allocare" la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti ivi previsti, e in parte nella Sezione 3.1 del Temporary Framework, qualora residui il massimale stabilito.

Aiuti imprese per Covid-19: modalità e termini per l’invio delle domande

La dichiarazione sostitutiva va inviata entro il 30 giugno 2022, esclusivamente tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate oppure, in alternativa, tramite i canali telematici, direttamente dal contribuente o tramite soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni. Entro cinque giorni dall’invio viene rilasciata una ricevuta che attesta la presa in carico o lo scarto della dichiarazione. In quest’ultimo caso, sarà comunque considerata tempestiva la dichiarazione trasmessa nuovamente entro i cinque giorni successivi alla comunicazione di scarto dell’Agenzia.



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