Ampliamenti interrati: niente condono in area vincolata
di Redazione tecnica - 04/09/2024
Il divieto di incremento dei volumi già esistenti, imposto ai fini di tutela del paesaggio, si riferisce a qualsiasi nuova edificazione che vada a comportare una creazione di volume. La disciplina di tutela del Codice dei beni culturali dispone tale divieto in relazione ad ogni nuovo ampliamento realizzato in area vincolata, anche se dovesse trattarsi di volume tecnico e anche se dovesse essere completamente interrato.
Ampliamenti in area vincolata: mai suscettibili di sanatoria
A ribadirlo è la sentenza del TAR Sicilia dell’11 luglio 2024, n. 2508, con cui ha rigettato il ricorso proposto contro il parere negativo della Soprintendenza alla concessione del Terzo Condono Edilizio (D.L. n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003) e il conseguente rigetto della sanatoria da parte del Comune.
Il d.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), così come la normativa che disciplina il Terzo Condono, dispongono il divieto assoluto di realizzare nuove costruzioni o ampliamenti all’interno delle aree sottoposte a vincoli di tutela.
Non ha nessuna rilevanza, dunque, che si tratti di volumi tecnici oppure di volumi interrati, in quanto, se si tratta di incrementi di volume conseguiti, senza titoli né autorizzazioni, su aree in cui vige il divieto di inedificabilità, in ogni caso le opere non sono suscettibili di sanatoria.
Gli interventi contestati in questo caso sono consistiti nell’ampliamento del vano garage completamente interrato e della corrispondente superficie del terrazzo soprastante. A fronte degli interventi realizzati, i giudici rilevano che la Soprintendenza abbia correttamente fornito parere negativo all’istanza di condono, in virtù del fatto che nell’area insiste un vincolo di inedificabilità assoluta e che le opere abusive sono state realizzate in epoca successiva.
Sanatoria edilizia in area vincolata: impossibile senza l'ok della Soprintendenza
Visto il parere negativo disposto dalla Soprintendenza, risulta legittimo anche il conseguente rigetto da parte del Comune dell’istanza di sanatoria - anche senza che siano fornite ulteriori spiegazioni - in quanto, il decreto legge n. 269/2003 che disciplina il terzo condono stabilisce, all’art. 32 comma 43, che “il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere eseguite su immobili sottoposti a vincolo è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso”.
Conclude il TAR che il diniego della sanatoria da parte del Comune, pertanto, non è solo legittimo, ma è anche dovuto, in quanto conseguito dal parere negativo emesso dall’Autorità competente in relazione ad opere abusivamente realizzate in area vincolata.
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