Ampliamenti e volumi tecnici: nuova sentenza del Consiglio di Stato
13/01/2022
Ampliamenti, superfetazioni, bagni che diventano volumi tecnici e come conseguenza un'ordinanza di demolizione, un'istanza di accertamento di conformità, una sentenza del TAR ed un nuovo ricorso al Consiglio di Stato.
Ampliamenti e volumi tecnici: interviene il Consiglio di Stato
Quando si parla di edilizia, questi sono dettagli all'ordine del giorno dei tribunali di ogni ordine e grado. Come è avvenuto nella nuova sentenza 10 gennaio 2022, n. 157 che il Consiglio di Stato ha emesso in riferimento ad un presunto e poi accertato abuso edilizio.
Nel nuovo caso sottoposto ai giudici di Palazzo Spada finisce un ampliamento di un originario balcone, previa traslazione della ringhiera protettiva e pavimentazione del lastrico solare a copertura di un corpo di fabbrica sottostante e un ampliamento in muratura per la creazione di un bagno definito dal ricorrente "volume tecnico".
A seguito dell'accertamento viene emesso un ordine di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi a cui segue un'istanza di accertamento di conformità rigettata.
Abusi edilizi: formali e sostanziali
Preliminarmente, per comprendere meglio i contorni della sentenza, occorre distinguere due diverse casistiche di abuso edilizio:
- formale;
- sostanziale.
Gli abusi edilizi formali sono quegli interventi realizzati in assenza di titolo edilizio che avrebbero potuto essere realizzati e che potrebbero essere realizzati anche al momento in cui si chiede un accertamento di conformità. A seguito di istanza di accertamento, se dovesse risultare che l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda, si potrà ottenere la sanatoria edilizia.
Nel caso di abuso sostanziale, invece, la situazione è ben diversa perché stiamo parlando di interventi che non avrebbero dovuto essere realizzati perché la normativa non li consente. In questo caso scatta l'ordine di demolizione o, se questa non può avvenire senza pregiudizio della parte conforme, la fiscalizzazione dell'abuso, sulla quale ci sarebbe molto da aggiungere.
Ampliamenti e volumi tecnici: i motivi del ricorso
Nel caso oggetto della sentenza, il ricorrente contesta:
- la mancata prova della risalenza dei manufatti contestati e l’inesistenza di titoli abilitativi che ne legittimavano la realizzazione;
- la violazione degli art. 3 e 33 del Testo Unico Edilizia, censurando la sentenza nella parte in cui negava la natura di volume tecnico del vano w.c.
Il decorso del tempo non sana l'abuso edilizio
Preliminarmente, il Consiglio di Stato ha ricordato il consolidato principio per il quale l'ordinanza di demolizione delle opere edili abusive costituisce misura a carattere rigidamente vincolato, che non necessita di specifica motivazione in ordine all'interesse pubblico sottostante neanche qualora sia adottata a distanza di tempo dall'esecuzione degli abusi.
I volumi tecnici e il bagno
Premesso che per volumi tecnici, ai fini dell'esclusione dal calcolo della volumetria ammissibile, devono intendersi i locali completamente privi di una autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinati a contenere impianti serventi di una costruzione principale, per esigenze tecnico-funzionali della costruzione stessa, il Consiglio di Stato ha ricordato i 3 caratteri propri del “volume tecnico”:
- il primo, positivo, di tipo funzionale, dovendo avere un rapporto di strumentalità necessaria con l’utilizzo della costruzione;
- il secondo e il terzo negativi, ricollegati:
- all’impossibilità di soluzioni progettuali diverse, nel senso che tali costruzioni non devono essere ubicate all’interno della parte abitativa;
- ad un rapporto di necessaria proporzionalità che deve sussistere fra i volumi e le esigenze edilizie completamente prive di una propria autonomia funzionale, anche potenziale, in quanto destinate a contenere gli impianti serventi di una costruzione principale stessa.
Premesso che la risalenza dell’intervento “agli inizi del 900” non risulta comprovata, il locale in questione, come correttamente rilevato dal Tar, non viene destinato ad ospitare un impianto servente che non poteva trovare collocazione all’interno dell’abitazione, ma consiste in un servizio igienico.
Tale destinazione funzionale lo differenzia dagli spazi accessori privi di rilievo urbanistico in quanto determina un ampliamento della superficie residenziale e dell’originaria volumetria.
L'interesse pubblico
Altra considerazione sull'interesse pubblico a demolire. Il Consiglio di Stato ha confermato l’irrilevanza dell’omessa specificazione dell’interesse pubblico alla demolizione del manufatto.
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