ANAC: affidamenti Anas 2019 con procedura negoziata in contrasto con il Codice dei contratti
di Redazione tecnica - 10/02/2022
Non esiste necessità o urgenza che possa giustificare il frazionamento di un appalto allo scopo di evitare l’applicazione delle norme del codice dei contratti pubblici relative alle soglie europee.
Affidamenti Anas 2019: la delibera ANAC
Lo ha affermato senza mezzi termini l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) a seguito dell'indagine sulla corretta applicazione del Codice dei contratti agli affidamenti ANAS dell’anno 2019.
Con la delibera n. 34/2022 ANAC in cui ha messo sotto la sua lente d'ingrandimento gli appalti disposti dall’Anas con procedura negoziata nel 2019. Un'analisi sulla quale sono emerse numerose criticità che riguardano in particolare l'applicazione degli articoli 35 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti).
ANAC, estraendo i dati dalla banca dati nazionale dei contratti pubblici, ha individuato tutti gli affidamenti assegnati da Anas con procedure consentite solo per importi inferiori alle soglie di rilevanza europea:
- i servizi di taglio alberi e pulizia stradale di alcune strade del Lazio tra cui Pontina, Cassia, Flaminia e Casilina;
- la pulizia di due uffici dell’Anas (uno a Roma e uno in provincia);
- il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti in Sicilia lungo le autostrade Palermo-Catania e Palermo-Trapani Mazara del Vallo.
Appalti affidati dalle strutture territoriali di Anas con procedura negoziata consultando almeno cinque operatori, ma che ANAC ha ritenuto non fossero in linea con quanto prescritto dall’articolo 35 del Codice dei contratti relativamente alle soglie di rilevanza comunitaria e ai metodi di calcolo del valore stimato degli appalti.
La difesa di ANAS e le controdeduzioni di ANAC
La difesa di ANAS si è concentrata sulla necessità di operare urgentemente ma che secondo ANAC non avrebbe potuto giustificare una deroga alle regole previste dal Codice dei contratti.
Secondo ANAC, le ragioni di necessità ed urgenza non consentono alle stazioni appaltanti di suddividere in diverse procedure negoziate, senza pubblicare un bando di importo inferiore alle soglie europee, affidamenti che devono essere assegnati mediante un’unica gara il cui valore deve essere calcolato complessivamente. L’urgenza consente la riduzione dei termini nelle procedure ordinarie o il ricorso alla procedura negoziata ma non certamente giustifica il mancato rispetto delle regole che governano il calcolo dell’importo a base di gara.
Per questo motivo una bella tirata d'orecchie ad ANAS a cui ANAC ha raccomandato, per i futuri affidamenti, di conformarsi alle regole previste dagli articoli 35 e 36 del D.Lgs. n. 50/2016.
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