Annullamento titoli edilizi, è dovuto un risarcimento?
di Redazione tecnica - 13/06/2022
L’annullamento di un permesso di costruire non dà diritto ad alcun risarcimento, se il suo ritiro è legittimo. Lo conferma il Tar Sicilia con la sentenza n. 1782/2022, a seguito di una complessa vicenda inerente il rilascio, nel 1992, di alcune concessioni edilizie su una zona sulla quale poco dopo è stato apposto il vincolo paesaggistico.
Permesso di costruire annullato e risarcimento dei danni: la sentenza del TAR
Nella ricostruzione dei fatti, in cui si ravvisa un susseguirsi di autorizzazioni, sospensioni, ripresa dei lavori, fino al rigetto definitivo dalla Soprintendenza nel 2006 e da parte del Comune nel 2012, svolge sicuramente un ruolo chiave il processo penale legato alla vicenda. In particolare, dalle testimonianze è emerso come la zona fosse stata esclusa dal vincolo paesaggistico per interesse diretto di alcuni tecnici, che ne avrebbero così permesso un'edificazione più serrata. In un momento successivo, la Commissione edilizia, a seguito di segnalazioni, interrogazioni e denunzie relative alla previsione di una edificazione pesante, ha esteso il vincolo all'area in esame e la Soprintendenza ha annullato la concessione edilizia.
La richiesta di risarcimento
Secondo i ricorrenti vi sarebbero stati i presupposti per il risarcimento del danno in quanto:
- a) le diverse amministrazioni, a vario titolo, hanno ritenuto di dover sospendere la realizzazione dei lavori in presenza di concessioni edilizie ritualmente rilasciate e mai divenute oggetto di provvedimento di ritiro. Questa condotta si sarebbe rivelata violativa dei canoni di buona fede, affidamento, imparzialità essendo l’amministrazione incorsa nella violazione di regole «contrattuali» e di obblighi di protezione;
- b) la scansione diacronica dei provvedimenti, la cessazione di efficacia della sospensione dei lavori, l’apposizione del vincolo asseritamente successiva, avrebbero consentito il completamento delle opere, qui invece impedito;
- c) sussisterebbe la colposità della condotta per illegittimità dei provvedimenti impeditivi la realizzazione dei lavori, succedutisi nel tempo.
Sul punto, il TAR ha rilevato che la domanda risarcitoria è stata giustamente inviata al Tribunale Amministrativo e non a quello Civile perché è rivolta alla riparazione di un torto conseguente al disfunzionale esercizio del potere provvedimentale. In ogni caso, il giudice ha ritenuto infondata la richiesta di risarcimento: il quadro tratteggiato con le prove testimoniali del processo penale ha infatti offerto un accertamento di illegittimità delle concessioni edilizie rilasciate, evidenziando come i ricorrenti non avessero titolo per conseguirli.
Si tratta di una circostanza che elimina a priori l’ipotesi di risarcibilità del danno e rende anche l'annullamennto della concessione del tutto doverosa e legittima, in assenza dei piani di lottizzazione e in considerazione delle vicende che hanno connotato l’apposizione del vincolo paesaggistico.
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