Anonimato nei concorsi di progettazione: interviene l'ANAC

di Redazione tecnica - 04/09/2023

Come si applica la regola dell'anonimato dei concorsi di progettazione? È possibile conoscere il nominativo dei partecipanti prima della graduatoria finale? Ha risposto a queste domande l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la delibera 20 luglio 2023, n. 358 che farà certamente discutere.

Anonimato nei concorsi di progettazione: la delibera ANAC

L'intervento dell'Anticorruzione arriva a seguito di richiesta di chiarimento di un importante Comune capoluogo del Nord Italia, il quale gestisce i concorsi con una piattaforma web. Questa consente di gestire l’intero iter concorsuale, garantendo l’anonimato fino al momento della proclamazione dei vincitori. Tale piattaforma web, però, consentendo il totale anonimato dei concorrenti, non permette ai membri della commissione giudicatrice di conoscere i partecipanti fino al momento della graduatoria finale dei selezionati. Di qui l’impossibilità per i membri di commissione di effettuare una dichiarazione di assenza di conflitto di interessi, come richiesto dalla legge, al momento dell’accettazione dell’incarico.

Proprio per questo motivo, ad avviso dell'istante, ci sarebbero delle problematiche inerenti l'applicazione dell'art. 77, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 (il vecchio Codice dei contratti pubblici) per il quale:

"Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. (...).".

In particolare, il comma 1 dell'art. 42 del Codice dei contratti prevede:

1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

Il conflitto di interesse e l'anonimato

Nel caso dei concorsi di progettazione, come si può coniugare l'impossibilità di conoscere l'elenco dei partecipanti fino alla graduatoria finale con la necessaria verifica di eventuali conflitti di interesse?

Come evidenziato dall'istante all'ANAC, solo all’esito della procedura di valutazione, una volta resi noti i partecipanti e prima di redigere la graduatoria, ai commissari è richiesta una nuova dichiarazione confermativa o meno dell’insussistenza di conflitti di interesse ai sensi del richiamato art. 77, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso in cui risulti sussistente un’ipotesi di conflitto di interesse, si dà luogo all’esclusione del partecipante con il quale sussiste il conflitto di interesse. Tale esclusione, però, è disposta ex post, ribaltando sul concorrente le conseguenze discendenti dalla sussistenza di conflitti di interesse.

Proprio per questo motivo, secondo il Comune istante, sarebbe più corretti comunicare fin da subito ai commissari i nominativi dei partecipanti al concorso di progettazione, mediante presentazione di un elenco degli stessi, fermo restando l’obbligo di rendere impossibile l’associazione del progetto (da esaminare in forma anonima) con il nome del professionista che lo ha redatto.

La risposta dell'ANAC

Dopo una ricostruzione del quadro normativo, anche alla luce delle Direttive europee, ANAC ha chiarito che la regola dell'anonimato è posta a garanzia della correttezza e dell’imparzialità dell’azione amministrativa, al fine di eliminare giudizi arbitrari da parte della commissione di gara.

In tal senso viene richiamato un intervento del Consiglio di Stato per il quale:

"La regola dell’anonimato dei progetti è chiaramente funzionale alla garanzia dell’effettiva imparzialità delle valutazioni della commissione giudicatrice, e costituisce applicazione settoriale del più generale principio che vuole sottratto l’esame discrezionale, anche di natura tecnica, delle offerte ad ogni possibile interferenza connessa alla conoscenza dell’identità dei concorrenti da cui esse provengono".

Secondo ANAC, l’osservanza del principio dell’anonimato nei concorsi di progettazione, impedendo l’associazione del nome del concorrente agli elaborati che la commissione deve esaminare, assicura la par condicio dei partecipanti, la trasparenza dell’attività valutativa e l’imparzialità dell’operato della commissione medesima.

Viene richiamato un secondo intervento del Consiglio di Stato e uno del TAR mediante i quali è stato chiarito "ciò che rileva ai fini dell’anonimato negli elaborati concorsuali non è tanto l’identificabilità dell’autore dell’elaborato attraverso un segno a lui personalmente riferibile, quanto piuttosto l’astratta idoneità del segno a fungere da elemento di identificazione, circostanza che ricorre quando la particolarità riscontrata assuma un carattere oggettivamente e incontestabilmente anomalo rispetto alle ordinarie modalità di estrinsecazione del pensiero e di elaborazione dello stesso in forma scritta. In particolare è stato affermato che sono due gli elementi da cui eventualmente evincere la violazione della regola dell’anonimato: l’idoneità del segno di riconoscimento ed il suo utilizzo intenzionale".

La regola dell'anonimato

L’anonimato, dunque, deve essere garantito essenzialmente nel momento valutativo degli elaborati progettuali, i quali non devono essere in nessun modo riconducibili all’autore e che solo in caso di utilizzo intenzionale di eventuali segni di riconoscimento da parte del concorrente, può ritenersi violato il precetto in parola. Questo al fine di garantire un esame obiettivo, trasparente e imparziale degli elaborati stessi da parte della commissione.

Al contempo, nell’ambito del concorso di progettazione, al fine di garantire un trasparente e imparziale svolgimento dello stesso, selezionando la migliore idea progettuale per il perseguimento delle finalità pubbliche sottese alla gara, è richiesto che la valutazione degli elaborati progettuali sia affidata a commissari per i quali non sussistano ipotesi di incompatibilità o conflitti di interessi, prevedendo nel contempo la regola dell’anonimato con riguardo alla presentazione del progetto da parte dei concorrenti e alla valutazione dello stesso da parte della commissione.

Alla luce di queste considerazioni, secondo ANAC:

  • nell’ambito del concorso di progettazione, la regola dell’anonimato deve essere garantita nel momento valutativo degli elaborati progettuali, i quali non devono essere in alcun modo riconducibili all’autore degli stessi;
  • non è in contrasto con il principio dell’anonimato, consentire alla commissione giudicatrice di conoscere il nominativo dei concorrenti nella fase di accettazione dell’incarico, senza possibilità di collegamento degli stessi agli elaborati progettuali, da esaminare comune in forma anonima, applicando in via analogica la disciplina dei concorsi pubblici.

Un parere che probabilmente può andar bene nel caso in cui i partecipanti al concorso siano in numero elevato. Ma, come può andar bene se il numero è basso e prima della valutazione dell'elaborato progettuale la Commissione potrebbe risalire al nominativo dell'autore? Questo ANAC non lo chiarisce.



© Riproduzione riservata