Ante ’67 e stato legittimo: prima e dopo il Salva Casa
di Redazione tecnica - 30/04/2025

Come si dimostra lo stato legittimo di un immobile costruito prima del 1967? Può bastare un atto notarile o una planimetria del tempo? E quando grava sull’amministrazione l'onere di provare l'abusività delle opere prima di ordinarne la demolizione?
Sono tante le domande interessanti in materia di presunti abusi edilizi, realizzati su immobili costruiti prima dell’entrata in vigore della c.d. “Legge Ponte”, ovvero la legge 6 agosto 1967, n. 765, con la quale si è stabilito l’obbligo di licenza edilizia (permesso di costruire) all’interno dei centri abitati a partire dal 1° settembre 1967, data di entrata in vigore della norma.
Da qui in poi una copiosa giurisprudenza, composta da contenziosi nei quali:
- si è più o meno dimostrata la realizzazione delle opere prima di questa data fatidica;
- si è ribadito che l’onere della prova spetta al privato, tramite la presentazione della documentazione attestante l’epoca di costruzione e quindi il c.d. stato legittimo dell’immobile.
Ante '67: il TAR sulla definizione dello stato legittimo
Principi ribaditi nella sentenza del TAR Lazio del 24 aprile 2025, n. 8031, con la quale il giudice amministrativo ha offerto importanti chiarimenti sul valore probatorio degli atti anteriori al 1967 e sulla corretta applicazione dell’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia), riferimento essenziale per la definizione dello stato legittimo degli immobili.
Nel caso in esame, il Comune aveva ingiunto al proprietario un ordine di demolizione con annessa sanzione amministrativa di 15mila euro per alcune opere ritenute abusive e consistenti in:
- chiusura di un balcone da 4 mq;
- realizzazione di un balcone retrostante in struttura armata da 14 mq;
- trasformazione di due finestre in porte-finestre.
L’amministrazione sosteneva di non avere trovato traccia delle opere nei propri archivi, ritenendo che le stesse fossero abusive, facendo scattare la demolizione con ripristino dello stato dei luoghi.
La ricorrente, però, ha fornito una planimetria allegata all’atto di compravendita del 1958, da cui risulta la presenza delle opere contestate già all’epoca, invocando dunque l’esclusione dell’obbligo di titolo edilizio per edifici anteriori al 1° settembre 1967.
Vediamo a quali conclusioni è quindi giunto il TAR.
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