Antincendio e impianti GNL: aggiornata la Regola Tecnica
04/03/2023
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2023, n. 52, il Decreto del Ministero dell’Interno del 16 febbraio 2023, con le Modifiche all’allegato 1 del decreto 30 giugno 2021, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di tipo L-GNL, L-GNC e L-GNC/ GNL per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto».
La normativa entrerà in vigore dal 1° aprile 2023.
Impianti di distribuzione GNL la regola tecnica antincendio
Ricordiamo che la Regola Tecnica prevista dal Decreto del
Ministero dell'Interno del 30 giugno 2021 si applica alla
progettazione, alla realizzazione e all’esercizio degli
impianti fissi di distribuzione carburante per
autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale
liquefatto di capacità complessiva non superiore a 50
tonnellate.
Gli impianti sono realizzati e gestiti in modo da:
- a) minimizzare le cause di rilascio accidentale di gas nonché di incendio e di esplosione;
- b) limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone;
- c) limitare, in caso di evento incidentale, danni ad edifici o a locali contigui all’impianto;
- d) ridurre, per quanto possibile, la frequenza delle operazioni di riempimento dei serbatoi fissi;
- e) agevolare l’effettuazione di interventi di soccorso dei vigili del fuoco in tutte le attività.
Le modifiche apportate dal nuovo Decreto
Tra le modifiche apportate alla regola tecnica si segnalano:
- al punto 22.2.1, la sostituzione della lettera f): « f) fermo restando quanto previsto dagli articoli 14, 16, 17, 18, 24, 25 e 26 del Codice della strada e dalle correlate disposizioni del regolamento di esecuzione ed attuazione, ai fini della prevenzione incendi devono, altresì, essere osservate le distanze di sicurezza esterne minime di cui alle lettere a) e b) , misurate in direzione ortogonale all’asse autostradale, rispetto al ciglio interno della cunetta della banchina;».
- al punto 22.2.1, la sostituzione della lettera g): « g) fermo restando quanto previsto dagli articoli 14, 16, 17, 18, 24, 25 e 26 del Codice della strada e dalle correlate disposizioni del regolamento di esecuzione ed attuazione, ai fini della prevenzione incendi deve essere osservata in tutti i casi una distanza di sicurezza esterna minima di almeno 15 m degli elementi dell’impianto di rifornimento di cui alle lettere a) e b) , misurata in direzione ortogonale all’asse stradale, rispetto al ciglio interno della cunetta della banchina;».
- Il punto 26.1 “Disposizioni generali” viene così sostituito: «In prossimità dell’apparecchio di distribuzione asservito ad un sistema self-service, ad una distanza non inferiore alla lunghezza della tubazione flessibile rispetto al punto di attacco di quest’ultimo sull’apparecchio di distribuzione ed in una posizione che consenta la piena visione della connessione di rifornimento, deve essere installato un dispositivo ad azionamento manuale, tale che il rifornimento possa iniziare e continuare solo quando questo dispositivo sia azionato in modo continuo o in modo intermittente ad intervalli non superiori a 60 secondi. Il rilascio del dispositivo determina il blocco dell’erogazione. Ferme restando le condizioni di piena visibilità sulle operazioni da attuare, il dispositivo, di cui al presente punto, può essere collocato ad una distanza inferiore alla lunghezza della tubazione flessibile, a condizione che sia presente un sistema di protezione dell’operatore da eventuali perdite di prodotto in fase liquida.».
Infine, nel Decreto si specifica che non sono previsti adeguamenti per le attività che, alla data di entrata in vigore del provvedimento, sono già state progettate sulla base della regola tecnica di prevenzione incendi oppure sono già conformi ad essa.
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