Antincendio: novità per la qualificazione dei tecnici manutentori

di Redazione tecnica - 13/09/2023

Arrivano importanti novità per la qualificazione dei tecnici antincendio, come conferma la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’11 settembre 2023, n. 212, del Decreto del Ministero dell’Interno del 31 agosto.

Tecnici antincendio: proroga dei termini per la qualificazione

Il provvedimento modifica il comma 1-bis dell'art. 6 del decreto 1° settembre 2021 (c.d. “Decreto Controlli”) recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” e proroga di un anno il termine della qualificazione dei tecnici manutentori, che slitta così dal 25 settembre 2023 al 25 settembre 2024.

La proroga si è resa necessaria sia per le difficoltà connesse alle modalità di qualificazione della figura del manutentore antincendio, di nuova istituzione rispetto al previgente quadro normativo, oltre che in considerazione dell’emergenza creata dagli eventi alluvionali dello scorso maggio, che non ha garantito le stesse opportunità agli operatori del settore su tutto il territorio nazionale.

Sicurezza antincendio: modifiche al Decreto Controlli

Oltre a stabilire i criteri generali da adottare per effettuare il controllo e la manutenzione di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, il Decreto Controlli ha fissato le procedure generali per qualificare i tecnici manutentori allo svolgimento di tali attività, secondo le modalità stabilite nell’Allegato II al decreto.

In particolare sono state definite:

  • la figura del tecnico manutentore qualificato, in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui all’allegato II al decreto;
  • le modalità di qualificazione del tecnico manutentore, stabilite nell’Allegato II al decreto.

Ed è proprio relativamente alla qualificazione dei tecnici che è stata prevista la proroga di un anno, modificando il comma 1 bis all’art. 6, che già aveva posticipato la scadenza prevista originariamente dal Decreto.

Resta infine ferma la vigenza delle altre disposizioni stabilite dal D.M. 1° settembre 2021 e, in particolare, come chiarito nella Circolare dei Vigili del Fuoco del 7 novembre 2022, n. 16759, dell'articolo 3 “Controlli e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio, secondo cui si dovrà far riferimento ai criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio” specificati nell'Allegato I al decreto.

 



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