Appalti PNRR e PNC: le deroghe alle clausole su pari opportunità e inclusione lavorativa
di Redazione tecnica - 14/05/2023
Sono previste deroghe all'obbligo di inserimento, per le stazioni appaltanti, di clausole che prevedano criteri orientati alla promozione delle pari opportunità o dell'inclusione lavorativa previsto dall'art. 47 del D.L. n. 77/2021?
Clausole per pari oppportunità e inclusione lavorativa negli appalti: le deroghe previste
Si tratta dell’interessante quesito posto al Supporto Giuridico del Servizio Contratti Pubblici del MIT, sul quale il Ministero ha specificato, con il parere del 10 gennaio 2023, n. 1719, che le disposizioni dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 trovano applicazione a tutti gli appalti finanziati con le risorse PNRR e PNC, a prescindere dalla procedura di affidamento e dal loro valore.
Ricordiamo che, ai sensi dell'art. 47, comma 4 del D.L. n. 77/2021, “Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche clausole dirette all'inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni (..).”
Il dubbio posto dalla SA è se siano previste delle deroghe ad esempio per l'affidamento diretto (ex art. 36. d.lgs. n. 50/2016, ovvero ex art. 1 della legge n. 120/2020, come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021), ritenendo che le accezioni di "bandi", "avvisi" e "inviti " di cui parla la norma siano un riferimento solo a gare vere e proprie.
Pari opportunità e inclusione lavorativa: il parere del MIT sull'ambito di applicazione
La risposta del MIT è chiara: le disposizioni si applicano a tutte le tipologie di appalti, anche se sono comunque state previste delle deroghe, introdotte dallo stesso legislatore al comma 7 dell’articolo 47 del D.L. n. 77/2021 cit., secondo cui “Le stazioni appaltanti possono escludere l’inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche.”
Sul punto, il MIT ha invitato alla consultazione delle Linee Guida adottate con Decreto 7 dicembre 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le pari opportunità.
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