Appalti pubblici e nomina RUP: chiarimenti dal MIT
di Redazione tecnica - 24/03/2024
Quanti RUP possono essere nominati nel corso di un procedimento, distinguendo tra fasi di affidamento, programmazione, progettazione ed esecuzione?
Nomina RUP e nuovo Codice: chiarimenti dal MIT
Sulle previsioni dell’art. 15, comma 4 del d.Lgs. n. 36/2023 è intervenuto il supporto giuridico del MIT con il Parere del 4 luglio 2023, n. 2098, con il quale è stata confermata l’ipotesi della stazione appaltante che chiedeva chiarimenti in materia.
La norma dispone che "Ferma restando l’unicità del RUP, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, possono individuare modelli organizzativi, i quali prevedano la nomina di un responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione e un responsabile di procedimento per la fase di affidamento".
È quindi corretta l’interpretazione della SA per cui può essere fatta unicamente la nomina di 2 responsabili del procedimento, uno per la fase di affidamento e un altro per le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione, senza che queste tre ultime fasi possano essere scorporate.
Sul punto il MIT ha anche richiamato la Relazione illustrativa al Codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 36/2023 nella quale è stato chiarito che, con riferimento all’art. 15, comma 4, “In caso di nomina dei responsabili di fase, infatti, rimangono in capo al RUP gli obblighi – e le connesse responsabilità – di supervisione, coordinamento, indirizzo e controllo, mentre sono ripartiti in capo ai primi i compiti e le responsabilità delle singole fasi a cui sono preposti”.
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