Appalti pubblici e qualificazione con riserva: quando l’urgenza giustifica la deroga

di Redazione tecnica - 28/03/2025

Tra le novità più rilevanti del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei contratti) vi è certamente l’introduzione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti disciplinato agli artt. 62, 63 e all’Allegato II.4. Un sistema che ha faticato ad entrare a regime e che, secondo l’ultimo rapporto pubblicato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) aggiornato al 31 dicembre 2024, ha generato 4.684 amministrazioni pubbliche qualificate.

Qualificazione stazioni appaltanti: nuova delibera di ANAC

Sono ancora tanti i dubbi e le domande su questo sistema. Ad esempio, è possibile ottenere una qualificazione “provvisoria” per bandire gare, anche senza il possesso pieno dei requisiti previsti dal Codice dei contratti pubblici?

Una domanda – non solo teorica – che spesso si pongono le stazioni appaltanti alle prese con fabbisogni urgenti e cronoprogrammi serrati e a cui ha risposto la stessa ANAC, con la delibera n. 104 del 19 marzo 2025, che ha fornito utili indicazioni in merito alla qualificazione con riserva, finalizzata a consentire alla stazione appaltante e alla centrale di committenza, anche per le attività ausiliarie, di acquisire la capacità tecnica ed organizzativa richiesta.

Una risposta in linea con quanto disposto al comma 13 del citato art. 63 che attribuisce all’ANAC il potere di prevedere casi ulteriori di qualificazione con riserva con l’obiettivo di consentire alle stazioni appaltanti di avviare le gare necessarie mentre completano il percorso di consolidamento della propria capacità tecnica e organizzativa.

Un istituto che si distingue nettamente dall’iscrizione con riserva prevista dal precedente comma 4 dello stesso articolo, in cui non si parla di una semplice incompletezza documentale, ma di un meccanismo flessibile e straordinario, attivabile in presenza di esigenze urgenti e qualificate.

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