Appalti pubblici: senza collaudo delle opere la polizza si estingue
di Redazione tecnica - 07/05/2024
L’ente pubblico che abbia appaltato la realizzazione di un’opera o di lavori pubblici è tenuto ad emettere il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione dei lavori eseguiti una volta ultimati; l’omissione o il ritardo di tale adempimento comporta l’estinzione delle garanzie fideiussorie.
Questo perché, in tema di appalto di opere pubbliche, ai fini dello svincolo delle polizze fideiussorie, la risoluzione anticipata del contratto per fatto e colpa dell’appaltatore è assimilabile a quella della integrale esecuzione dell’opera appaltata e dell’omissione o del ritardo dell’amministrazione nell’effettuazione del collaudo e nell’approvazione del relativo certificato nel termini previsti dalla legge. Pertanto, anche nella prima ipotesi è obbligatorio il collaudo, sia pure parziale e limitato alla parte dei lavori eseguiti, pena l’estinzione della garanzia fideiussoria.
Risoluzione contratto per inadempienza: collaudo opere comunque obbligatorio
Sulla base di questi presupposti, più volte confermati dalla giurisprudenza, la Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 4 dicembre 2023, n. 33858, ha accolto il ricorso di una società di assicurazioni che richiedeva l’estinzione di una garanzia fideiussoria stipulata tra un’impresa di costruzioni e una stazione appaltante, su cui quest’ultima chiedeva invece l’escussione completa, data la risoluzione del contratto per gravi inadempienze.
Di fatto, l’impresa aveva realizzato solo il 50% dei lavori, nonostante la SA avesse anche accordato una proroga a seguito dell’approvazione di una variante all’originario progetto. Da qui la scelta di risolvere il contratto e di richiedere l’escussione completa della polizza.
Da qui, l’inizio del giudizio, che in appello si è concluso, tra l'altro, con il rigetto della richiesta della società di assicurazione di estinguere la polizza. Una scelta non condivisa dai giudici di Piazza Cavour, che hanno invece sposato la tesi dell’assicurazione secondo cui l’obbligo di procedere al collaudo (sia pure parziale) sussisterebbe anche in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell’appaltatrice, salvo che si tratti di inadempimento tale da impedire o ostacolare le operazioni di collaudo. Pertanto, la mancata effettuazione del collaudo a fronte dell’avvenuta esecuzione parziale dei lavori, avrebbe comportato l’estinzione della garanzia.
Certificato di collaudo obbligatorio anche per opere parziali
Spiega la Cassazione che, ai sensi dell’art. 5, comma 4, della legge n. 741 del 1981 (norma che ha avuto continuità con l’art.30 della legge n.109/1994 e poi con l’art.101 del d.P.R. n. 554/1999, in vigore sino al 2010; dunque applicabile, ratione temporis, alla fattispecie in esame), emanata in funzione dell’accelerazione delle procedure per l’esecuzione di opere pubbliche, l’ente pubblico che abbia commesso in appalto la realizzazione di un’opera o di lavori pubblici è tenuto ad emettere il certificato di collaudo o quello di regolare esecuzione dei lavori eseguiti all’esito della loro ultimazione e l’omissione o il ritardo di tale adempimento comporta l’estinzione delle garanzie fideiussorie.
In tema di appalto di opere pubbliche, ai fini dello svincolo delle polizze fideiussorie, con la conseguente liberazione dell’appaltatore dall’obbligazione del pagamento dei premi alla società assicuratrice, l’ipotesi della risoluzione anticipata del contratto per fatto e colpa dell’appaltatore è assimilabile a quella della integrale esecuzione dell’opera appaltata e dell’omissione o del ritardo dell’amministrazione nell’effettuazione del collaudo e nell’approvazione del relativo certificato nel termini previsti dalla legge.
L’esigenza che il collaudo venga effettuato anche nel caso di risoluzione anticipata dell’appalto postula che i lavori, sebbene non integralmente ultimati, siano stati comunque almeno parzialmente eseguiti e l’interesse creditorio dell’appaltatore (art.1174 cod. civ.) sia stato, almeno in parte, soddisfatto; si tratta di un’esigenza che trova fondamento nella necessità di evitare che il garante resti vincolato ad libitum, in forza di un rapporto accessorio ormai privo del fondamento causale.
Secondo gli ermellini “Viene, dunque, in considerazione un’ipotesi in cui, per un verso, la certificazione di collaudo (appunto, parziale) è materialmente e giuridicamente possibile, in quanto l’oggetto dell’appalto è stato in parte realizzato, sicché non trova applicazione il diverso orientamento che individua nella stessa condotta inadempiente dell’impresa appaltatrice il fatto impeditivo dell’estinzione della garanzia rilasciata alla stazione appaltante); per altro verso, l’istituto del collaudo assume, oltre al tradizionale significato di verifica dei requisiti dell’opus dedotto in contratto, anche la natura di atto di assoluzione di un onere della stazione appaltante correlato al diritto potestativo di promuovere unilateralmente lo scioglimento del rapporto cui accede la garanzia”.
La SA deve provare di non aver potuto eseguire il collaudo
In questo caso, relativo proprio a un’ipotesi di scioglimento anticipato dell’appalto con parziale realizzazione dell’opus e con parziale soddisfacimento dell’interesse creditorio dell’ente pubblico, restava da una parte a carico dell’amministrazione appaltante l’onere di provare la sussistenza di una condotta o un evento riferibile all’appaltatore, tale da impedire lo svolgimento delle operazioni di collaudo (sia pure parziale) nel termine previsto dalla legge; dall’altra, non essendo stato assolto tale onere, l’inutile spirare di questo termine aveva comportato il venir meno della garanzia prestata dalla società assicurativa.
Di conseguenza, è stata dichiarata l’estinzione della garanzia fideiussoria prestata dalla società di assicurazioni, con cassazione della sentenza pronunciata in appello.
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