Appalti sotto soglia UE: correggere il Codice dei Contratti
di Redazione tecnica - 06/12/2023
L’apertura alla concorrenza indicata dal Mit nella ormai "celebre" Circolare del 20 novembre 2023, n. 298, relativa alla possibilità di utilizzare le procedure ordinarie anche per affidamenti sotto soglia, ha una valenza positiva, ma è necessario procedere a un correttivo del nuovo Codice degli Appalti (d.Lgs. n. 36/2023).
Procedure ordinarie per appalti sotto soglia: OICE sulla Circolare del MIT
È questa la posizione di OICE rispetto al provvedimento del Ministero che avrebbe dovuto chiarire l’applicazione dell’art. 50 del d.Lgs. n. 36/2023 e che invece ha destato numerose discussioni e interpretazioni delle indicazioni.
Secondo il presidente Giorgio Lupoi, “la circolare del ministero, prendendo atto anche della posizione europea sulla quarta rata del Pnrr e confermando le perplessità dell’Anac, sancisce un principio generale secondo il quale l’apertura al mercato e alla concorrenza è cosa buona e giusta, oltre che coerente con i principi dello stesso d.lgs. 36.” Lupoi evidenzia come la correttezza del fatto che le stazioni appaltanti siano libere di utilizzare procedure concorrenziali, aperte o ristrette: “D’altro canto, sono mesi che vediamo diverse stazioni appaltanti pubblicare avvisi e manifestazioni di interesse non soltanto per affidamenti fra 140.000 e 225.000 euro, ma anche al di sotto dei 140.000 euro. Tutto ciò dimostra che il dettato dell’articolo 50 del decreto 36 - da alcuni ritenuto imperativo - viene nei fatti disatteso”.
Servizi di ingegneria e architettura: modificare i requisiti di accesso alle gare
La stessa cosa, secondo il presidente dell’Associazione, accade con le richieste dei requisiti eccessivamente restrittivi per l’accesso alle gare di ingegneria e architettura, pur in presenza di un vincolo a chiederli su tre anni: “un’amministrazione su due li chiede su 5 o 10 anni, anche in questo caso applicando i principi pro concorrenziali europei. Confermiamo che per noi più concorrenza uguale più qualità”.
Il problema per Lupoi è un altro: “Quanto affermato dal Ministero è corretto, ma sarebbe meglio provvedere con una modifica di legge che replicasse la clausola presente nel precedente codice autorizzando espressamente ad utilizzare le procedure ordinarie. Sarebbe l’occasione per sanare anche la clamorosa cancellazione delle norme di dettaglio per gli affidamenti di servizi di ingegneria, realizzata con il mancato inserimento delle linee guida Anac 1/2016 negli allegati al codice. Ribadiamo quindi con forza la necessità di sanare questa anomalia al più presto con un intervento correttivo sul decreto 36”.
E conclude anticipando i dati raccolti dall’Osservatorio OICE nel settore dei servizi tecnici, sul numero e sul valore di queste procedure nel mese di novembre: 581 procedure, l’89,9% del totale, per un importo pari a 32,6 milioni di euro, il 20% del totale. Nella fascia sotto i 225mila euro, gli affidamenti diretti di cui si ha notizia dagli open data Anac sono il 95% del totale del “sotto soglia” e l’83,6% dei 32,6 milioni totali.
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