Appalti sottosoglia: il MIT sull’inversione procedimentale

di Redazione tecnica - 05/10/2024

L’inversione procedimentale rappresenta una soluzione particolarmente vantaggiosa per le stazioni appaltanti, riducendo notevolmente le tempistiche delle procedure di gara.

A essa però si può fare ricorso soltanto per alcune tipologie di affidamenti, sebbene il nuovo Codice dei Contratti Pubblici ne abbia ampliato il raggio di applicazione.

Inversione procedimentale: come si applica negli appalti sottosoglia?

Sull’istituto disciplinato dal comma 3 dell’art. 107 del d.Lgs. n. 36/2023 ha fornito degli interessanti chiarimenti il Supporto Giuridico del MIT con il parere del 18 luglio 2024, n. 2615, in risposta a una stazione appaltante che ha richiesto:

  • se l’inversione procedimentale sia applicabile anche nel caso delle procedure sottosoglia ex art. 50 del citato Decreto;
  • se essa si possa applicare sia nel caso di procedure di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo che con quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
  • se per "verifica di idoneità degli offerenti" si intenda:
    • il solo scrutinio della "documentazione amministrativa" richiesta ai concorrenti per partecipare alla gara (pagamento contributo ANAC, accertamento presenza e importi garanzia provvisoria, verifica FVOE, DGUE, ecc.), oppure se riguardi anche il controllo dei requisiti di capacità tecnica ed economica in capo agli operatori economici (ossia, la verifica della comprova del fatturato, dei servizi analoghi, della SOA, ecc.);
    • in quest’ultimo caso, se la verifica riguardi tutti i concorrenti e non solo gli aggiudicatari come, di prassi, per ragioni di speditezza e inutili aggravi procedimentali, si procede.

Appalti sottosoglia: il parere del MIT sull'uso dell'inversione procedimentale

Ricorda il MIT che l’art. 107, co. 3, del d.lgs. 36/2023 stabilisce che l’istituto della inversione procedimentale, ormai di applicazione generalizzata in quanto non più limitato ai settori speciali, si applica nelle procedure aperte e sempreché esso sia stato previsto nei documenti di gara.

Pertanto può essere utilizzato nei contratti sottosoglia nei soli casi in cui la Stazione Appaltante utilizzi una procedura aperta, come precisato anche nella circolare del MIT n. 298/2023. La scelta sul criterio di aggiudicazione è rimessa alla SA, che dovrà darne puntuale indicazione nei documenti di gara.

Per quanto riguarda la “verifica dell’idoneità dei concorrenti”, che consegue l’apertura delle offerte, in conformità all'art. 56, par. 2, della direttiva 2014/24/UE, essa attiene alla verifica della documentazione relativa al possesso:

  • dei requisiti di carattere generale (94 - 98 del d.lgs. 36/2023);
  • dei requisiti di idoneità e di capacità degli offerenti (c.d. requisiti di ordine speciale, artt. 100 e 103 del d.lgs. 36/2023).

Nel caso di ricorso all’inversione procedimentale la fase di esame della documentazione amministrativa è ridotta a quella del miglior offerente, proprio con l’obiettivo di snellire sensibilmente la durata della procedura di aggiudicazione.



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