Appalto integrato: no alla progettazione esecutiva nell'offerta tecnica
di Redazione tecnica - 22/11/2024
Nell'ambito di un appalto integrato, la redazione del progetto esecutivo costituisce l'oggetto dell'obbligazione contrattuale, motivo per cui la richiesta da parte della Stazione appaltante in sede di offerta tecnica, di presentazione del progetto esecutivo, è in conflitto con quanto previsto dall'art. 44 e in contrasto con i principi del risultato, dell'accesso a/ mercato e del divieto di opera professionale gratuita di cui agli artt. 1, 3 e 8 del Codice dei Contratti Pubblici.
Appalto integrato: no di ANAC alla presentazione del progetto esecutivo nell'offerta tecnica
È questa la massima contenuta nella Delibera ANAC del 6 novembre 2024, n. 506, con cui l'Autorità ha invitato una SA ad annullare in autotutela il bando di gara per l'affidamento di un appalto integrato, comprendente la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione edilizia di un impianto sportivo.
La questione nasce proprio dalla richiesta di parere da parte dell'amministrazione, che aveva ricevuto una contestazione dall'OlCE sulla possibilità di presentare, in seno all'offerta tecnica, il progetto esecutivo dei lavori.
La SA aveva difeso la correttezza del proprio operato, specificando che la presentazione del progetto esecutivo in sede di offerta sarebbe stata esclusivamente volta a comprendere la portata dell'offerta tecnica formulata, il grado di profondità delle modifiche dall’operatore economico rispetto a/ progetto posto a base di gara e “comprendere la natura delle stesse ovvero se si tratti di modifiche che incidono sul progetto di fattibilità tecnico-economica a base dell’appalto dal punto di vista tipologico, strutturale e funzionale, come nel caso delle varianti (ammesse solo previa manifestazione di volontà della stazione appaltante) o se si tratti, invece, di modifiche migliorative consistenti invece in soluzioni tecniche che, senza incidere sulla struttura, sulla funzione e sulla tipologia del progetto a base di gara investono invece singole lavorazioni o singoli aspetti tecnici dell’opera, lasciati aperti a diverse soluzioni, configurandosi pertanto come integrazioni precisazioni e migliorie che rendono il progetto meglio corrispondente alle esigenze della stazione appaltante, senza tuttavia alterare i caratteri essenziali delle prestazioni richieste”.
Una tesi non condivisa dall’OICE secondo cui, qualora l'Amministrazione avesse inteso acquisire il progetto esecutivo avrebbe potuto ricorrere ad altre procedure, ad esempio il concorso di progettazione, ribadendo che la scelta della Stazione appaltante si pone in contrasto con i principi di cui agli artt. 1.2.3, 5 e 8 del Codice.
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