Appalto integrato, requisiti di partecipazione e soccorso istruttorio: interviene il Consiglio di Stato

di Redazione tecnica - 05/05/2024

La mera partecipazione ad un concorso di progettazione non dà diritto al concorrente non vincitore, né destinatario di premi e/o di menzioni particolari, alla spendita di tale esperienza come servizio svolto, senza aver redatto per l’esecuzione dell’appalto alcun PFTE.

Appalto integrato e requisiti di partecipazione: nuova sentenza del Consiglio di Stato

Lo ha chiarito il Consiglio di Stato con la sentenza 18 aprile 2024, n. 3522 resa in riforma ad una decisione di primo grado relativamente ad un ricorso presentato per l’annullamento dell’aggiudicazione di un appalto integrato.

In particolare, in primo grado l’attuale appellante aveva contestato l’aggiudicazione in capo al controinteressato per mancanza dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale per la progettazione richiesti per la partecipazione alla gara e per violazione dell’art. 80, comma 5, lett. c-bis) e f-bis), del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti del 2016) e dell’art. 7 del disciplinare di gara per falsa dichiarazione.

Il disciplinare di gare prevedeva “avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni (dalla data di pubblicazione del bando di gara) di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all’art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare (servizi analoghi), individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1 (UNA) volta l’importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo alle categorie indicate nel seguito…”.

Contrariamente a quanto affermato nel DGUE della controinteressata, il servizio speso professionista indicato nelle tabelle del DGUE non sarebbe mai stato svolto perché soggetto estraneo al contratto di cui trattasi. Dalla consultazione del sito istituzionale della stazione appaltante sarebbe, infatti, emerso che tra i componenti dell’aggiudicatario RTP costituendo non v’era il professionista incaricato nella nuova gara il quale, pertanto, non avrebbe potuto e non può spendere un’esperienza maturata da altro soggetto e riferibile, esclusivamente, a terzi.

In mancanza di siffatto servizio, la società di professionisti (quale mandataria per i servizi di progettazione) non raggiungendo l’importo globale previsto dal disciplinare, risultava privo dei servizi analoghi svolti nelle categorie E.22, IA.02 E IA.03 e, dunque, privo dei requisiti minimi di capacità tecnica e professionale con conseguente inammissibilità dell’intera offerta presentata dal RTI, il quale avrebbe dovuto essere escluso dalla procedura, con conseguenziale aggiudicazione dell’appalto in favore dell’appellante, seconda graduata.

Secondo il controinteressato, la società di professionisti indicata sarebbe soltanto la società mandataria del raggruppamento di professionisti indicato come progettista dalla compagine di imprese aggiudicataria; pertanto, “l’operatore concorrente” avrebbe avuto la facoltà di sostituire il progettista indicato, in ipotesi di carenza dei requisiti previsti dalla lex specialis; inoltre, la facoltà di sostituire il progettista privo dei requisiti di gara implica, necessariamente, la possibilità per il progettista stesso - possessore in ogni caso dei requisiti tecnico-professionali, come nel caso in esame - di dichiarare all’uopo gli ulteriori servizi svolti nell’ultimo decennio.

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