Architetti e Ingegneri, ANAC: niente iscrizione all'ordine niente gare
di Redazione tecnica - 04/01/2023
È legittimo il bando di gara che non prevede il requisito di iscrizione al competente ordine professionale quale requisito di partecipazione alla procedura dei professionisti?
Professionisti e iscrizione all'ordine: interviene l'Anticorruzione
Ha risposto a questa domanda l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la Delibera 20 dicembre 2022, n. 617 che risponde all'istanza presentata dall'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Regione Autonoma Valle d'Aosta relativamente alla procedura aperta per l'affidamento dei servizi di supporto tecnico-operativo finalizzati alla completa attuazione degli interventi connessi all'esecuzione dei progetti in ambito PNRR.
Istanza in cui l'Ordine degli Architetti ha chiesto all'ANAC di esprimere un parere di precontenzioso relativamente ad alcuni profili inerenti la legittimità di una procedura di gara inerente l'affidamento dei servizi di supporto tecnico-operativo finalizzati alla completa attuazione degli interventi connessi all'esecuzione dei progetti in ambito PNRR. Procedura che a detta dell'Ordine:
- sarebbe lesiva del principio di concorrenza;
- non avrebbe quantificato correttamente la base d’asta;
- prevedrebbe la partecipazione di professionisti non iscritti all’albo.
Il bando di gara
Come evidenziato da ANAC, la lex specialis prevede tra i requisiti di capacità tecnico – professionale dei partecipanti che il gruppo di lavoro sia costituito da:
- 2 avvocati liberi professionisti iscritti all’ordine degli Avvocati e con esperienza maturata negli ambiti oggetto del servizio, di cui almeno un cassazionista;
- 3 ingegneri/architetti con esperienza nel settore di gara, di cui 2 almeno iscritti all’Albo della professione.
Previsione, quest'ultima, che secondo l'Ordine degli architetti sarebbe illegittima perché consentirebbe la partecipazione ai non iscritti ai rispettivi albi professionali è illegittima.
La posizione di ANAC
L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha dato ragione all'Ordine degli Architetti, ricordando che l'art. 83, comma 3 D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) sancisce che i concorrenti alle procedure di gara al fine del possesso dei requisiti di idoneità professionale “devono essere iscritti presso i competenti ordini professionali”.
La ratio della norma è infatti quella di filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti forniti di una professionalità coerente con le prestazioni oggetto dell’affidamento pubblico: ne discende pertanto che la previsione della lex specialis in esame non risulti conforme alla disciplina di riferimento, oltre a rappresentare nel caso di specie un evidente caso di disparità di trattamento tra le figure professionali richieste, cioè quelle legali e quelle di tipo tecnico.
Principio di concorrenza e importo a base d'asta
Relativamente al principio di concorrenza e all'indeterminatezza dell'importo a base di gara, ANAC promuove l'operato della stazione appaltante. Secondo ANAC, nel settore degli appalti pubblici le valutazioni tecniche, come quelle che riguardano la determinazione della base d'asta, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, sono sottratte al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non siano manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie o fondate su di un altrettanto palese e manifesto travisamento dei fatti.
Nel caso in esame la stazione appaltante, sia da quanto rilevato nella documentazione di gara che alla luce di quanto specificato nelle memorie difensive, ha puntualmente indicato gli specifici criteri di determinazione dell’importo, mutuati in particolare da precedenti gare Consip in materia di Pnrr.
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