Architetti e Ingegneri, i Sindacati sul potere di rappresentanza
di Gianluca Oreto - 13/07/2021
"Venga ribadito in maniera chiara e definitiva che la rappresentanza dei colleghi architetti e ingegneri compete unicamente ai Sindacati e alle associazioni cui essi hanno aderito".
Architetti e Ingegneri, il potere di rappresentanza
È questa la richiesta che arriva in un comunicato congiunto di Inarsind, Asso Ing Arch e Federarchitetti che rimarca il ruolo delle associazioni sindacali nelle scelte delle amministrazioni che riguardano la categoria dei liberi professionisti.
Una nota che arriva all'indomani della discussione del progetto di legge sull'equo compenso che, anche se non risolverà le distorsioni nei pagamenti ai liberi professionisti, porta in dote alcune importanti disposizioni che coinvolgono gli ordini professionali e i relativi consigli nazionali.
Tra le misure del progetto di legge "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali" ne sono state, infatti, inserite due che non possono passare inosservate:
- il parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo;
- la cosiddetta azione di classe.
Equo compenso e parere di congruità
Dopo aver provato a definire l'equo compenso, la norma conferma che il parere di congruità emesso dall’ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista. Tra l'altro, il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l’ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere.
L'azione di classe
Altra importante disposizione è contenuta negli articoli 7 e 8 del progetto di legge:
- articolo 7 - Azione di classe
- articolo 8 - Osservatorio nazionale sull’equo compenso
Con i due articoli viene, di fatto, riconosciuto un potere di rappresentanza dei Consigli Nazionali degli ordini professionali. Con il primo articolo è stabilito che i diritti individuali dei professionisti possano essere tutelati anche attraverso l’azione di classe (art. 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) e che, ferma restando la legittimazione di ciascun professionista, l’azione di classe può essere proposta dal Consiglio nazionale dell’ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative, individuate dai rispettivi ordini.
In buona sostanza, da una parte i Consigli Nazionali diventano organismi di rappresentanza a tutela delle professioni e dall'altra solo le associazioni " maggiormente rappresentative individuate dai rispettivi ordini" potranno esercitare l'azione di classe.
L'Osservatorio nazionale sull’equo compenso
Altra importante disposizione è stata inserita con l'art. 8 del progetto di legge che prevede l'istituzione di un osservatorio nazionale sull’equo compenso composto da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali e presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.
Osservatorio a cui viene dato il compito di:
- esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell’equo compenso e la disciplina delle convenzioni
- formulare proposte nelle materie di atti normativi sull'equo compenso;
- segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.
La nota di Inarsind, Asso Ing Arch e Federarchitetti
Nella nota inviata, le 3 sigle sindacali (Inarsind, Asso Ing Arch e Federarchitetti) denunciano l'auto-investitura a organismi di rappresentanza che negli anni ha reso protagonista l'azione di Ordini, Consigli Nazionali ed altri enti.
Auto-investitura che deriverebbe dall'ambiguità nata negli ultimi anni sul ruolo degli ordini professionali che, come ricordato dalle 3 associazioni sindacali, resterebbero degli Enti pubblici sotto la vigilanza del Ministero di Grazia e Giustizia il cui compito principale è quello di "tutelare la collettività e i nostri committenti con azioni volte a garantire loro prestazioni di qualità e vigilare che esse vengano svolte nel rispetto delle leggi e della deontologia. L'Ordine è quindi un Ente Pubblico al quale tutti i professionisti che vogliono esercitare la professione sono obbligati a iscriversi, e l'obbligatorietà dell'iscrizione è la negazione di un fondamento democratico della rappresentanza, ovvero la volontarietà di adesione".
"Nessun Ordine - continuano Inarsind, Asso Ing Arch e Federarchitetti - ai quali sono peraltro iscritti anche i professori universitari, i dipendenti pubblici o privati, e persino i colleghi che non esercitano la libera professione, né tantomeno i Consigli nazionali, o la Rpt, o la Fondazione Inarcassa hanno, quindi, lo status di Organismo di rappresentanza dei professionisti iscritti agli Albi, o a Inarcassa proprio perché l'iscrizione è obbligatoria e non volontaria, così come, ad esempio, la Camera di Commercio non ha, né può avere la rappresentanza dei commercianti, degli industriali, delle imprese, degli artigiani o degli agricoltori che competono invece alle sole associazioni di categoria".
Le 3 sigle sindacali chiedono dunque che vanga ribadito il loro ruolo di rappresentanza nell'ambito dei loro ruoli e competenze.
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