Ascensori e parere Soprintendenza: il TAR sul silenzio-assenso
di Redazione tecnica - 29/08/2023
Non ha alcun effetto il parere negativo della Soprintendenza alla richiesta di autorizzazione per la realizzazione di un ascensore nella chiostrina interna di un edificio di interesse culturale tutelato ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Ascensori e parere Soprintendenza: la sentenza del TAR
Lo ha chiarito il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio con la sentenza 24 luglio 2023, n. 12445 che ha ricostruito le tempistiche relative ad un’istanza presentata da due coniugi affetti da gravi patologie che ne pregiudicano la capacità motoria e di deambulazione, per la realizzazione di un ascensore interno. Istanza sulla quale, a detta dei ricorrenti, sarebbe decorso il termine di legge per la risposta, previsto dalla normativa speciale sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
Secondo i ricorrenti, calendario alla mano, si sarebbe formato il silenzio-assenso sulla base della normativa speciale vigente in materia di superamento delle barriere architettoniche, segnatamente sulla scorta del combinato disposto di cui agli artt. 4, co. 2 e 5 della Legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati).
Parere Soprintendenza entro 120 giorni
Entrando nel dettaglio, l’art. 5 della Legge n. 13/1989 dispone:
Nel caso in cui per l'immobile sia stata effettuata la notifica ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sulla domanda di autorizzazione prevista dall'articolo 13 della predetta legge la competente soprintendenza è tenuta a provvedere entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda, anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 2, 4 e 5.
Sulla base di tale disposizione e secondo quando previsto dal Codice dei beni culturali, laddove si tratti di eseguire una innovazione funzionale all’eliminazione delle barriere architettoniche da attuare in edifici gravati da un vincolo di tutela monumentale, fermo restando l’esigenza di conseguire la preventiva autorizzazione della competente Soprintendenza ai sensi dell’art. 21 del medesimo Codice, tale organo ministeriale deve pronunciarsi sulla relativa richiesta nel termine di 120 giorni.
Il decorso del termine di 120 giorni, dunque, equivale a parere di assenso.
Il TAR, infatti, ricorda che la normativa in questione prevede chiaramente la formazione di un titolo autorizzatorio per silentium una volta decorso il termine (nel caso di specie, quello di 120 giorni) assegnato all’autorità tutoria del vincolo per pronunciarsi sulla richiesta: trattasi di un particolare regime autorizzatorio riservato agli interventi funzionali all’abbattimento delle barriere architettoniche in edifici privati soggetti a vincolo paesaggistico o storico-artistico, chiaramente ispirato ad un particolare favor per i soggetti che versano in situazione di disabilità.
Abbattimento barriere architettoniche e parere Soprintendenza
Ricordando delle argomentazioni del giudice di appello, qualora l’immobile sia stato oggetto di notifica ai sensi dell’art. 2 della legge 1.6.1939, n. 1089 (sostituito, alle date che qui interessano, dall’art. 23 del d.lgs. 29.10.1999, n. 490), poiché ritenuto di interesse artistico o storico, il parere della Soprintendenza viene sottoposto ad una disciplina acceleratoria speciale, nel caso appunto che dette opere siano finalizzate a rimuovere barriere architettoniche.
In particolare, l’art. 5 della citata legge n. 13/1989 prescrive infatti che la Soprintendenza debba pronunciarsi entro 120 giorni, “anche impartendo, ove necessario, apposite prescrizioni” e richiamando il precedente articolo 4, nelle parti (commi 2, 4 e 5) in cui la mancata pronuncia nel termine prescritto “equivale ad assenso” (…)”.
Con la disciplina speciale di cui alla Legge n. 13/1989 il legislatore ha inteso dare adeguata soddisfazione a ben precise esigenze, ritenute meritevoli della massima considerazione in ragione della loro forte rilevanza sociale e del loro preminente rilievo, anche a livello sovranazionale, cui è funzionale il meccanismo acceleratorio del silenzio-assenso di cui al combinato disposto dei citati artt. 4, co. 2 e 5.
Il caso di specie
Nel caso oggetto del nuovo intervento del TAR, è possibile riassumere le seguenti date:
- 6 settembre 2022 - presentata istanza di autorizzazione per la realizzazione dell’ascensore (data dalla quale partono i 120 giorni a nulla rilevando la data di protocollo);
- 4 gennaio 2023 - data di scadenza del termine di 120 giorni;
- 4 gennaio 2023 - la Soprintendenza emette il preavviso di diniego, con l’effetto di impedire la formazione del silenzio-assenso (che si sarebbe formato il giorno successivo);
- 5 gennaio 2023 - il condominio trasmette le sue osservazioni (protocollate il 13 gennaio 2023);
- 15 gennaio 2023 - scade il termine di 10 giorni previsto dall’art. 10 bis della Legge n. 241/1990 per la riattivazione del procedimento (sospeso per effetto del preavviso) che avrebbe dovuto essere concluso il giorno 16 gennaio 2023.
Alla luce della ricostruzione temporale operata dal TAR, ne deriva la tardività del parere sfavorevole reso dalla Soprintendenza il 3 febbraio 2023. In conclusione, il silenzio-assenso si sarebbe formato anche prendendo in considerazione non le date di presentazione delle istanze bensì quelle di protocollazione. Infatti:
- alla data del preavviso di diniego (4 gennaio 2023) erano decorsi in tutto 114 giorni, con il risultato che, ai fini della conclusione del procedimento, residuavano ancora 6 giorni;
- il procedimento, sospeso ai sensi dell’art. 10 bis, co. 1, terzo periodo l. n. 241/1990 (“La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni (…)”), è stato riattivato in data 23 gennaio 2023, ossia decorsi i 10 giorni dal 13 gennaio 2023 (data in cui le osservazioni sono state protocollate);
- il procedimento avrebbe, pertanto, dovuto concludersi il giorno 29 gennaio 2023.
Conclusioni
In conclusone, il provvedimento di diniego emesso in data 3 febbraio 2023 risulta essere “tardivo”, in quanto adottato solo dopo che si è formato il silenzio-assenso sulla richiesta di parte, e pertanto illegittimo per violazione di legge, non avendo la Soprintendenza tenuto conto della oramai avvenuta formazione per silentium, ai sensi degli artt. 4, co. 2 e 5 l. n. 13/1989, di un titolo autorizzatorio perfettamente valido ed efficace, atteso che non consta al Collegio che il medesimo sia stato previamente rimosso in autotutela (cfr. Cons. Stato, n. 1032/2014, cit., secondo cui l’amministrazione può “fare ricorso, dopo la maturazione del silenzio assenso, solo all’esercizio della potestà di autotutela, purchè ne sussistessero i presupposti, anche in rapporto all’art. 21 nonies della legge n. 241/1990”).
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