Assemblea regionale siciliana: Nel 2021 impugnate 13 leggi su 25

di Paolo Oreto - 25/11/2021

È veramente imbarazzante ma l’Assemblea regionale siciliana ha fatto 13.

Sono, infatti, con l’ultima impugnata nel corso del Consiglio dei Ministri n. 48 di ieri 24 novembre 2021, ben 13 le leggi regionali impugnate su 25 esaminate con una percentuale che supera il 50% e si attesta al 52%. Ovviamente un record negativo di cui ogni siciliano dovrebbe provare vergogna.

L’ultima legge impugnata

L’ultima legge impugnata è la legge regione siciliana 24 settembre 2021, n. 24 recante “Disposizioni per il settore della forestazione. Disposizioni varie”.

Nel comunicato del Consiglio dei Ministri si legge che la citata legge regionale n. 24 è stata impugnata in quanto talune disposizioni eccedendo dalle competenze statutarie attribuite alla Regione siciliana dallo Statuto speciale di autonomia, violano gli articoli 81 e 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Le leggi impugnate nel 2021

Le leggi della Regione siciliana impugnate nel 2021 sono, con l’ultima arrivata, le seguenti per ognuna delle quali abbiamo riportato il link all’impugnativa predisposta dal Consiglio dei Ministri riportata nel sito del Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie:

  1. la legge n. 2 dello 03/02/2021 recante “Intervento correttivo alla legge regionale 13 agosto 2020, n. 19 recante norme sul governo del territorio”, in quanto talune disposizioni, eliminando il vincolo paesaggistico, si pongono in contrasto con gli articoli 3, 9 e 97 della Costituzione, nonché con le norme di grande riforma economico-sociale in materia di tutela del paesaggio, dettate dallo Stato nell’esercizio della potestà di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio. Talune norme determinano altresì l’invasione della potestà normativa statale nelle materie dell’ordinamento penale (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione) e dei livelli essenziali delle prestazioni socio-economiche che devono essere garantiti uniformemente su tutto il territorio nazionale (articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione) (leggi l’impugnativa);
  2. la legge n. 5 del 17/02/2021 recante “Norme in materia di enti locali”, in quanto talune disposizioni eccedono dalle competenze statutarie, risultando in contrasto con le norme statali relative al conferimento di incarichi a soggetti esterni alla pubblica amministrazione che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica, in violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione, che affida allo Stato la competenza esclusiva in materia di ordinamento civile, nonché dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed efficienza della pubblica amministrazione desumibili dall’art. 97 della Costituzione (leggi l’impugnativa);
  3. la legge n. 6 dello 04/03/2021 recante “Disposizioni per la crescita del sistema produttivo regionale. Disposizioni varie”, in quanto talune disposizioni eccedono dalle competenze statutarie della Regione siciliana, ponendosi in contrasto con l’articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione, che riserva alla competenza esclusiva dello Stato la materia dell’ordinamento civile, nella quale vanno ricompresi i rapporti di diritto privato regolati dal codice civile e dai contratti collettivi (leggi l’impugnativa);
  4. la legge n. 9 del 21/04/2021 recante “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2021. Legge di stabilità regionale”, in quanto talune disposizioni, eccedendo dalle competenze statutarie della Regione siciliana, violano gli articoli 3, 81, terzo comma, 97, 117, secondo comma, lettera e), l), m), e terzo comma, e 118 della Costituzione (leggi l’impugnativa);
  5. la legge n. 12 del 26/05/2021 recante “Norme in materia di aree sciabili e di sviluppo montano”, in quanto talune disposizioni eccedono dalle competenze attribuite alla Regione Siciliana dallo Statuto Speciale di autonomia, violando gli articoli 81, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione (leggi l’impugnativa);
  6. la legge n. 17 del 21/07/2021 recante “Termine ultimo per la presentazione delle istanze di proroga delle concessioni demaniali marittime”, in quanto talune disposizioni in materia di tutela del paesaggio, eccedendo dalle competenze attribuite alla Regione Siciliana dallo Statuto speciale di autonomia e ponendosi in contrasto con le norme di grande riforma economico sociale costituite dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, violano gli articoli 3, 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione (leggi l’impugnativa);
  7. la legge n. 18 del 21/07/2021 recante “Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 2020, n. 24”, in quanto talune disposizioni in materia di pubblica sicurezza, eccedendo dalle competenze attribuite alla Regione Siciliana dallo Statuto speciale di autonomia e ponendosi in contrasto con la normativa statale, violano l’art. 117, secondo comma, lett. h), della Costituzione (leggi l’impugnativa);
  8. la legge n. 19 del 29/07/2021Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 in materia di compatibilità delle costruzioni realizzate in aree sottoposte a vincolo”, in quanto talune disposizioni in materia di condono edilizio, eccedendo dalle competenze statutarie, si pongono in contrasto con la normativa statale e con le norme di grande riforma economico-sociale in materia di tutela del paesaggio e di uniformità delle prestazioni essenziali, violando gli articoli 3 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (leggi l’impugnativa);
  9. la legge n. 20 del 29/07/2021 recante “Legge regionale per l’accoglienza e l’inclusione. Modifiche di norme”, in quanto talune disposizioni si pongono in contrasto con la normativa statale in materia di salute, violando l’articolo 117, comma 2, lettera m), e comma 3 della Costituzione; la legge della Regione siciliana n. 20 del 29/07/2021 “Legge regionale per l’accoglienza e l’inclusione. Modifiche di norme”, in quanto talune disposizioni, eccedendo dalle competenze attribuite alla Regione Siciliana dallo Statuto speciale di autonomia in materia di diritto di asilo e accoglienza, violano l’articolo 117, secondo comma, lettera a) e b), della Costituzione (leggi l’impugnativa);  
  10. la legge n. 21 del 21/07/2021 recante “Disposizioni in materia di agroecologia, di tutela della biodiversità e dei prodotti agricoli siciliani e di innovazione tecnologica in agricoltura. Norme in materia di concessioni demaniali marittime”, in quanto talune disposizioni, eccedendo dalle competenze attribuite alla Regione Sicilia dallo Statuto speciale di autonomia, violano l’articolo 117, primo comma, e secondo comma, lettera l), della Costituzione, nonché i principi fondamentali in materia di tutela della salute (leggi l’impugnativa);
  11. la legge n. 22 del 3/8/2021 recante “Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, gestione del servizio idrico integrato nell’ambito territoriale ottimale di Agrigento e di personale di Sicilia Digitale S.p.A. Disposizioni varie”, in quanto talune disposizioni, eccedendo dalle competenze attribuite alla Regione siciliana dallo Statuto di autonomia, violano gli articoli 81, terzo comma, e 117, secondo comma, lettere e) e l), della Costituzione (leggi l’impugnativa);
  12. la legge n. 23 del 6/8/2021 recante “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16. Disposizioni varie in materia di edilizia ed urbanistica”, in quanto talune disposizioni, eccedendo dalle competenze attribuite alla Regione siciliana dallo Statuto di autonomia in materia di tutela del paesaggio e urbanistica e ponendosi in contrasto con le norme statali di grande riforma economico-sociale, violano gli articoli 3, 9 e 117, secondo comma, lettere m) e l), della Costituzione (leggi l’impugnativa);
  13. la legge n. 24 del 24/9/2021 recante “Disposizioni per il settore della forestazione. Disposizioni vari” in quanto talune disposizioni eccedendo dalle competenze statutarie attribuite alla Regione siciliana dallo Statuto speciale di autonomia, violano gli articoli 81 e 117, terzo comma, della Costituzione, in materia di coordinamento della finanza pubblica.

Le problematiche nascenti con l'impugnativa

Tante sono le problematiche relative che nascono con l’impugnativa da parte del Consiglio dei Ministri delle 13 leggi sopra indicate ed una su tute è quella relativa al fatto che con l’inerzia da parte del Governo regionale e, quindi, senza nessun intervento da parte dello stesso, le leggi, anche per le parti impugnate, restano in vigore.

Valga per tutti l’esempio della legge regonale n. 19/2021 cosiddetta del “condono edilizio in aree con vincolo diinedificabilità relativa”. La legge, fino ad un intervento da parte del Governo regionale resterò in vigore e le amministrazioni comunali potrebbero rilasciare concessioni edilizie in sanatoria per immobili realizzati in aree sottooste a vincoli di inedificabilità relativa con la quasi certezza (riteniamo noi) che la norma sia dichiarata incostituzionale. Che sucederà per quegli immobili che hanno risolto il loro problema in un lasso di tempo in cui la norma resta, comunque, in vigore? E qui si aprono gli scenari che è possibile immaginare con le affermazioni di chi afferma che, comunque, l’eventuale cncessione in sanatoria è un diritto acquisito in vigenza di una norma anche se impugnata dal Consiglio dei Ministri e chi dice, in maniera diametralmente opposta, che le concessioni sarebbero tutte revocate. Si spazia, dunque, dal tutto al niente con le problematiche che è possibile mmaginare. Noi non siamo dei giuristi ma, a lume di logica, pensiamo che, visto che le norme ed i giudizi non possono essere retroattivi che tutto ciò che è stato sanato resterà sanato contro ogni logica ed un articolo della Costituzione italiana che afferma in maniera inequivocabile che le competenze relative alla tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali sono riservate allo Stato che detiene potestà di legislazione esclusiva in materia.

Non vogliamo fare cattivi pensieri ma se fosse vero quello che abbiamo affermato sulla impossibilità di revocare le concessioni eventualemnte rilasciate, si tratterebbe da parte del Governo regionale si un silenzio che potrebbe essere voluto.

I motivi delle impugnative

Leggendo i motivi per i quali sono state impugnate le 13 leggi della Regione siciliana la motivazione ricorrente è quella dell’articolo 117 della Costituzione italiana nel testo modificato dall’articolo 3 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e pensando di fare cosa gradita ai 70 deputati regionali, ne riproponiamo, qui di seguito, il testo in cui abbiamo evidenziato le lettere del comma 2 oggetto di violazione ricorrente da parte della Regione siciliana.

Art. 117 della Costituzione italiana

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

  • a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;
  • b) immigrazione;
  • c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;
  • d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;
  • e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;
  • f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
  • g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
  • h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;
  • i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
  • l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;
  • m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
  • n) norme generali sull'istruzione;
  • o) previdenza sociale;
  • p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;
  • q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;
  • r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;
  • s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.



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