Opere soggette ad assicurazione obbligatoria
decennale: mettendo a confronto la legislazione
francese e la legislazione italiana,
esse appaiono sostanzialmente ribaltate: in Francia la polizza
dev’essere obbligatoriamente fornita per tutte le opere (tranne
quelle escluse) pubbliche o private, mentre in Italia dev’essere
obbligatoriamente fornita solo per gli immobili da costruire e per
taluni appalti pubblici di importo assai elevato.
Vediamone i dettagli.
Opere soggette ad assicurazione obbligatoria decennale:
confronto tra Francia e Italia
Legislazione francese
Il Codice delle Assicurazioni non fornisce
una lista di opere soggette all’assicurazione obbligatoria, ma una
lista di opere per le quali non è obbligatorio stipulare tale
assicurazione.
Queste sono:
- opere marittime, lacustri e fluviali, infrastrutture stradali,
portuale, aeroportuali, eliportuali e ferroviarie, trattamento di
rifiuti urbani, di rifiuti industriali e degli effluenti, nonché i
componenti di una di queste opere;
- le strade, le reti varie, le strutture pedonali, le condutture,
le linee o i cavi e i loro sostegni, i parcheggi, le strutture di
trasporto, produzione, stoccaggio e distribuzione di energia, le
strutture per lo stoccaggio e la lavorazione di solidi, fluidi e
liquidi alla rinfusa, le strutture di telecomunicazione, le
strutture sportive non coperte, nonché le loro attrezzature, che
sono anch’esse escluse dall’obbligo di stipulare un’assicurazione
di responsabilità civile decennale, a meno che una o l’altra di
queste strutture o attrezzature sia accessoria a una struttura
soggetta all’obbligo di assicurazione;
- le opere esistenti prima dell’apertura del cantiere, ad
eccezione di quelle che, quando sono completamente incorporate
nella nuova opera, diventano tecnicamente indivisibili da
essa.
Per il resto, tutte le opere non escluse sono soggette
all’assicurazione obbligatoria decennale.
Legislazione italiana
Nell’ordinamento italiano non esiste un Codice delle
assicurazioni. In ambito civilistico la responsabilità
decennale per le costruzioni o altre cose immobili “destinate per
la loro natura a lunga durata” era originariamente prevista
nell’ambito delle norme sull’appalto contenute nel cod. civile
(art. 1669 c.c.). Successivamente, la
giurisprudenza ha esteso la portata di tale norma (a livello di
responsabilità extra-contrattuale) ai contratti di vendita e di
permuta degli immobili.
In nessuno dei due casi era però previso l’obbligo per
l’appaltatore o per il costruttore di fornire una polizza
assicurativa al riguardo. Si poteva prevederla a livello
contrattuale ma non vi era alcun obbligo di legge a
rilasciarla.
In epoca più recente il Legislatore ha esteso la portata della
norma (sostanziale, di garanzia ex art. 1669 c.c.) ai
contratti di vendita di immobili da costruire
(cfr. decreto legislativo n. 122 del 2005, oggi ampliato dal
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) e ha correlativamente
previsto l’obbligatorietà del rilascio della relativa polizza
assicurativa.
Negli appalti pubblici invece si fa
riferimento all’art. 103, comma 8, del decreto legislativo 50 del
18 aprile 2016 (Codice dei Contratti Pubblici) che
prevede l’obbligatorietà del rilascio della polizza decennale
postuma solo ed esclusivamente per i lavori di importo superiore al
doppio della soglia comunitaria di cui all’articolo 35 (ossia Euro
10.450.000,00).
In questo caso il titolare del contratto, per la liquidazione
della rata di saldo, è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del
certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei
rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi
derivanti da gravi difetti costruttivi (dizione ripresa
testualmente dall’art. 1669 c.c.).
Obblighi di garanzia e imprese soggette al rilascio della
polizza: differenze tra Francia e Italia
Legislazione francese
In linea di principio è tenuto al rilascio della polizza
qualsiasi costruttore soggetto a responsabilità decennale, cioè
qualsiasi professionista o operatore economico professionale, che
sia direttamente legato al cliente/committente (da un contratto
diretto) e che partecipi alla costruzione di un'opera. Per
estensione, certi professionisti dell'edilizia sono assimilati ai
costruttori (in particolare i venditori di case in costruzione, i
promotori e i costruttori di case individuali, i collaudatori
tecnici e anche certi fornitori di elementi prefabbricati).
Legislazione italiana
In Italia i soggetti coinvolti sono i seguenti:
- nel caso di contratti d’appalto privati: la garanzia ex art.
1669 c.c. è un’obbligazione che riguarda qualsiasi appaltatore nei
confronti di qualsiasi committente;
- nei contratti di vendita di immobili (già esistenti) la
garanzia ex art. 1669 c.c. è considerata obbligazione
extra-contrattuale che riguarda qualsiasi venditore (che abbia
costruito direttamente o tramite terzi l’edificio) nei confronti di
qualsiasi acquirente;
- nei contratti di vendita di immobili da costruire, il decreto
legislativo n. 122 del 2005 e s.m.i. prevede alcuni precisi
destinatari.
Non tutti gli acquirenti possono beneficiare di questa
disciplina che è destinata solo a tutelare le persone
fisiche (e non, quindi, società o associazioni o altre
persone c.d. giuridiche).
Più precisamente, l’“acquirente” ai fini della legge è quella
persona fisica che sia promissaria acquirente o che acquisti un
immobile da costruire o che abbia stipulato qualsiasi altro
contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per
effetto l’acquisto o comunque il trasferimento non immediato della
proprietà o di altro diritto reale di godimento su di un immobile
da costruire, o, ancora, colui che, socio o non socio, abbia
concordato con una cooperativa edilizia l’assegnazione in proprietà
o di altro diritto reale di godimento su di un immobile da
costruire.
Inoltre, sempre con riferimento ai soggetti destinatari della
disciplina, ricordiamo che chi l’obbligo di garanzia non grava su
qualsiasi venditore ma solo su quello che può essere definito come
“costruttore” e cioè l’imprenditore commerciale o la cooperativa
edilizia sia nel caso in cui edifichino l’edificio direttamente sia
nel caso in cui la realizzazione della costruzione sia data in
appalto o comunque eseguita da terzi.
Nel caso degli appalti pubblici, invece, la stipula della
polizza indennitaria decennale (nei casi previsti) è onere
dell’operatore economico aggiudicatario
dell’appalto
La natura della garanzia: legislazione francese e legislazione
italiana
Legislazione francese
Questa assicurazione garantisce il pagamento della riparazione
dell’opera quando esista responsabilità dell'impresa.
Legislazione italiana
Il perimetro della responsabilità decennale italiana è assai
più limitato poiché esso copre solo la rovina o il pericolo di
rovina ed i gravi difetti dell’opera derivanti dal vizio del suolo
o da difetti di costruzione.
La legge non dice in cosa consistano i “gravi difetti” e su
questa dizione è possibile rinvenire centinaia di sentenze che ne
definiscono il contenuto: sarà quindi sempre compito
dell’interprete, di fronte ad un caso concreto, indagare per
comprendere se esso sia ricompreso o meno della citata
dizione.
La sottoscrizione della polizza in Francia e in Italia
Legislazione francese
In linea di principio, l'impresa deve assicurarsi dall'inizio
della sua attività e, in ogni caso, al più tardi dalla data di
apertura del cantiere. Attenzione però a un’eccezione: può
succedere che l'azienda venga creata dopo la data di apertura del
cantiere. In questo caso, deve essere assicurata a partire dal
giorno del suo intervento effettivo sul sito.
Legislazione italiana
In generale l’operatore economico è obbligato a consegnare la
polizza indennitaria decennale con decorrenza dalla data di
ultimazione lavori o, negli appalti pubblici, del collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Attenzione anche in questo caso: il costruttore in Italia deve
stipulare la polizza all’inizio del cantiere, poiché
l’Assicurazione deve poter verificare nel corso dei lavori il loro
effettivo andamento e la loro qualità.
In altre parole, non si può stipulare la polizza su un’opera
già ultimata; questa è la ragione per la quale abitualmente
all’atto della stipula delle altre assicurazioni di cantiere
(RCO-RCT, CAR) si stipula anche un contratto “preliminare” di
decennale postuma accompagnato da un versamento di un “premio di
compromesso” pari circa al 20% del premio totale. Il saldo verrà
versato a seguito del collaudo.
Durata della garanzia in Francia e in Italia
In Francia, la garanzia copre la responsabilità decennale del
costruttore per 10 anni dalla data di accettazione
(capitalizzazione del premio). I costruttori generalmente
stipulano contratti di "abbonamento" che coprono i cantieri a cui
partecipa il costruttore e che sono aperti durante il periodo di
validità dell'assicurazione.
Come disposto dalla normativa francese, anche in ambito di
diritto italiano, la garanzia copre la
responsabilità decennale del costruttore per 10 anni dalla data del
collaudo.
Ammontare della garanzia: le previsioni legislative in Francia
e in Italia
Legislazione francese
L’ammontare della garanzia in Francia va
distinto tra:
- lavori di civile abitazione: l'importo della garanzia deve
corrispondere al pagamento dei lavori di riparazione dell'opera a
cui l'assicurato ha contribuito;
- opere destinate a uso diverso dalla civile abitazione:
l'importo della garanzia non può essere inferiore al costo totale
della costruzione dichiarato dal Committente (importo finale di
tutti i lavori relativi alla costruzione) fino a un limite di 150
milioni di €. Al di là di questo, non c'è più alcun obbligo di
assicurazione.
Legislazione italiana
L'importo del risarcimento o dell’indennità dovuta dal
costruttore varia nel caso in cui risponda a titolo di
responsabilità contrattuale o extra-contrattuale.
- In generale deve ritenersi che l’importo debba coprire tutte le
spese necessarie per eliminare, definitivamente e radicalmente, i
difetti medesimi, anche mediante la realizzazione di opere diverse
e più onerose di quelle originariamente progettate nel capitolato
d'appalto, purché utili a che l'opera possa fornire la normale
utilità propria della sua destinazione.
- In particolare, con riferimento agli appalti pubblici, la
normativa dispone che il limite di indennizzo della polizza
decennale non deve essere inferiore al 20% del valore dell’opera
realizzata e non superiore al 40%, nel rispetto del principio di
proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera.
Assicurazione decennale postuma: franchigia in Francia e in
Italia
Fissata nel contratto, la franchigia in Francia costituisce
uno scoperto obbligatorio per l'assicurato.
Non è applicabile contro i "beneficiari dell'indennità". In
Italia è sostanzialmente identica a quella francese.
Assicurazione decennale postuma: Gestione dei reclami
In Francia non esistono disposizioni specifiche che regolano
la gestione dei reclami.
Stessa situazione in Italia, perché le disposizioni sui
reclami sono dettate dalle Compagnie di assicurazione e riprodotte
nelle polizze.Tuttavia, la garanzia di cui all’art. 1669 c.c. è
soggetta a termini decadenziali e di prescrizione
che gravano sul proprietario dell’opera:
- il vizio dev’essere denunziato all’appaltatore/costruttore
entro un anno dalla scoperta;
- l’azione giudiziaria per il risarcimento si prescrive in un
anno dalla denunzia.
Responsabilità decennale nei contratti collettivi
In Francia per i grandi progetti (generalmente oltre i 15
milioni di euro), il cliente può stipulare un contratto collettivo
di responsabilità decennale (CCRD) contemporaneamente
all'assicurazione DO. Lo scopo di questo contratto unico è di
coprire la responsabilità decennale dei costruttori in un'unica
operazione, integrando gli importi di copertura forniti dai loro
contratti di assicurazione decennale individuali.
In Italia non esiste un meccanismo analogo.
Assicurazione decennale postuma: sanzioni penali previste
Il mancato rispetto dell'obbligo di assicurazione comporta una
sanzione massima di:
- in Francia: sei mesi di reclusione e/o multa di 75.000
euro;
- in Italia non esistono sanzioni penali a carico del costruttore
che ometta di consegnare e/o stipulare la polizza. Inoltre,
nell’ambito degli appalti privati, la mancanza della polizza al
momento del rogito rende NULLO l’atto.
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