Assicurazione decennale postuma: Francia e Italia, legislazioni a confronto

di Aldo Sevino, Nicola Durazzo - 29/11/2021

Opere soggette ad assicurazione obbligatoria decennale: mettendo a confronto la legislazione francese e la legislazione italiana, esse appaiono sostanzialmente ribaltate: in Francia la polizza dev’essere obbligatoriamente fornita per tutte le opere (tranne quelle escluse) pubbliche o private, mentre in Italia dev’essere obbligatoriamente fornita solo per gli immobili da costruire e per taluni appalti pubblici di importo assai elevato.
Vediamone i dettagli.

Opere soggette ad assicurazione obbligatoria decennale: confronto tra Francia e Italia

Legislazione francese
Il Codice delle Assicurazioni non fornisce una lista di opere soggette all’assicurazione obbligatoria, ma una lista di opere per le quali non è obbligatorio stipulare tale assicurazione. 
 
Queste sono:
  • opere marittime, lacustri e fluviali, infrastrutture stradali, portuale, aeroportuali, eliportuali e ferroviarie, trattamento di rifiuti urbani, di rifiuti industriali e degli effluenti, nonché i componenti di una di queste opere;
  • le strade, le reti varie, le strutture pedonali, le condutture, le linee o i cavi e i loro sostegni, i parcheggi, le strutture di trasporto, produzione, stoccaggio e distribuzione di energia, le strutture per lo stoccaggio e la lavorazione di solidi, fluidi e liquidi alla rinfusa, le strutture di telecomunicazione, le strutture sportive non coperte, nonché le loro attrezzature, che sono anch’esse escluse dall’obbligo di stipulare un’assicurazione di responsabilità civile decennale, a meno che una o l’altra di queste strutture o attrezzature sia accessoria a una struttura soggetta all’obbligo di assicurazione;
  • le opere esistenti prima dell’apertura del cantiere, ad eccezione di quelle che, quando sono completamente incorporate nella nuova opera, diventano tecnicamente indivisibili da essa.
Per il resto, tutte le opere non escluse sono soggette all’assicurazione obbligatoria decennale.
 
Legislazione italiana
Nell’ordinamento italiano non esiste un Codice delle assicurazioni. In ambito civilistico la responsabilità decennale per le costruzioni o altre cose immobili “destinate per la loro natura a lunga durata” era originariamente prevista nell’ambito delle norme sull’appalto contenute nel cod. civile (art. 1669 c.c.). Successivamente, la giurisprudenza ha esteso la portata di tale norma (a livello di responsabilità extra-contrattuale) ai contratti di vendita e di permuta degli immobili.
In nessuno dei due casi era però previso l’obbligo per l’appaltatore o per il costruttore di fornire una polizza assicurativa al riguardo. Si poteva prevederla a livello contrattuale ma non vi era alcun obbligo di legge a rilasciarla.
In epoca più recente il Legislatore ha esteso la portata della norma (sostanziale, di garanzia ex art. 1669 c.c.) ai contratti di vendita di immobili da costruire (cfr. decreto legislativo n. 122 del 2005, oggi ampliato dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) e ha correlativamente previsto l’obbligatorietà del rilascio della relativa polizza assicurativa.
 
Negli appalti pubblici invece si fa riferimento all’art. 103, comma 8, del decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016 (Codice dei Contratti Pubblici) che prevede l’obbligatorietà del rilascio della polizza decennale postuma solo ed esclusivamente per i lavori di importo superiore al doppio della soglia comunitaria di cui all’articolo 35 (ossia Euro 10.450.000,00). 
 
In questo caso il titolare del contratto, per la liquidazione della rata di saldo, è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi (dizione ripresa testualmente dall’art. 1669 c.c.).

Obblighi di garanzia e imprese soggette al rilascio della polizza: differenze tra Francia e Italia

Legislazione francese

In linea di principio è tenuto al rilascio della polizza qualsiasi costruttore soggetto a responsabilità decennale, cioè qualsiasi professionista o operatore economico professionale, che sia direttamente legato al cliente/committente (da un contratto diretto) e che partecipi alla costruzione di un'opera. Per estensione, certi professionisti dell'edilizia sono assimilati ai costruttori (in particolare i venditori di case in costruzione, i promotori e i costruttori di case individuali, i collaudatori tecnici e anche certi fornitori di elementi prefabbricati).

Legislazione italiana

In Italia i soggetti coinvolti sono i seguenti:
  • nel caso di contratti d’appalto privati: la garanzia ex art. 1669 c.c. è un’obbligazione che riguarda qualsiasi appaltatore nei confronti di qualsiasi committente;
  • nei contratti di vendita di immobili (già esistenti) la garanzia ex art. 1669 c.c. è considerata obbligazione extra-contrattuale che riguarda qualsiasi venditore (che abbia costruito direttamente o tramite terzi l’edificio) nei confronti di qualsiasi acquirente;
  • nei contratti di vendita di immobili da costruire, il decreto legislativo n. 122 del 2005 e s.m.i. prevede alcuni precisi destinatari. 

Non tutti gli acquirenti possono beneficiare di questa disciplina che è destinata solo a tutelare le persone fisiche (e non, quindi, società o associazioni o altre persone c.d. giuridiche). 

Più precisamente, l’“acquirente” ai fini della legge è quella persona fisica che sia promissaria acquirente o che acquisti un immobile da costruire o che abbia stipulato qualsiasi altro contratto, compreso quello di leasing, che abbia o possa avere per effetto l’acquisto o comunque il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su di un immobile da costruire, o, ancora, colui che, socio o non socio, abbia concordato con una cooperativa edilizia l’assegnazione in proprietà o di altro diritto reale di godimento su di un immobile da costruire.
Inoltre, sempre con riferimento ai soggetti destinatari della disciplina, ricordiamo che chi l’obbligo di garanzia non grava su qualsiasi venditore ma solo su quello che può essere definito come “costruttore” e cioè l’imprenditore commerciale o la cooperativa edilizia sia nel caso in cui edifichino l’edificio direttamente sia nel caso in cui la realizzazione della costruzione sia data in appalto o comunque eseguita da terzi. 
Nel caso degli appalti pubblici, invece, la stipula della polizza indennitaria decennale (nei casi previsti) è onere dell’operatore economico aggiudicatario dell’appalto

La natura della garanzia: legislazione francese e legislazione italiana

Legislazione francese
Questa assicurazione garantisce il pagamento della riparazione dell’opera quando esista responsabilità dell'impresa.
 
Legislazione italiana
Il perimetro della responsabilità decennale italiana è assai più limitato poiché esso copre solo la rovina o il pericolo di rovina ed i gravi difetti dell’opera derivanti dal vizio del suolo o da difetti di costruzione.
La legge non dice in cosa consistano i “gravi difetti” e su questa dizione è possibile rinvenire centinaia di sentenze che ne definiscono il contenuto: sarà quindi sempre compito dell’interprete, di fronte ad un caso concreto, indagare per comprendere se esso sia ricompreso o meno della citata dizione.

La sottoscrizione della polizza in Francia e in Italia

Legislazione francese
In linea di principio, l'impresa deve assicurarsi dall'inizio della sua attività e, in ogni caso, al più tardi dalla data di apertura del cantiere. Attenzione però a un’eccezione: può succedere che l'azienda venga creata dopo la data di apertura del cantiere. In questo caso, deve essere assicurata a partire dal giorno del suo intervento effettivo sul sito.
Legislazione italiana
In generale l’operatore economico è obbligato a consegnare la polizza indennitaria decennale con decorrenza dalla data di ultimazione lavori o, negli appalti pubblici, del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Attenzione anche in questo caso: il costruttore in Italia deve stipulare la polizza all’inizio del cantiere, poiché l’Assicurazione deve poter verificare nel corso dei lavori il loro effettivo andamento e la loro qualità. 
In altre parole, non si può stipulare la polizza su un’opera già ultimata; questa è la ragione per la quale abitualmente all’atto della stipula delle altre assicurazioni di cantiere (RCO-RCT, CAR) si stipula anche un contratto “preliminare” di decennale postuma accompagnato da un versamento di un “premio di compromesso” pari circa al 20% del premio totale. Il saldo verrà versato a seguito del collaudo.

Durata della garanzia in Francia e in Italia

In Francia, la garanzia copre la responsabilità decennale del costruttore per 10 anni dalla data di accettazione (capitalizzazione del premio). I costruttori generalmente stipulano contratti di "abbonamento" che coprono i cantieri a cui partecipa il costruttore e che sono aperti durante il periodo di validità dell'assicurazione.
Come disposto dalla normativa francese, anche in ambito di diritto italiano, la garanzia copre la responsabilità decennale del costruttore per 10 anni dalla data del collaudo.

Ammontare della garanzia: le previsioni legislative in Francia e in Italia

Legislazione francese
 
L’ammontare della garanzia in Francia va distinto tra:
  • lavori di civile abitazione: l'importo della garanzia deve corrispondere al pagamento dei lavori di riparazione dell'opera a cui l'assicurato ha contribuito;
  • opere destinate a uso diverso dalla civile abitazione: l'importo della garanzia non può essere inferiore al costo totale della costruzione dichiarato dal Committente (importo finale di tutti i lavori relativi alla costruzione) fino a un limite di 150 milioni di €. Al di là di questo, non c'è più alcun obbligo di assicurazione.

Legislazione italiana

L'importo del risarcimento o dell’indennità dovuta dal costruttore varia nel caso in cui risponda a titolo di responsabilità contrattuale o extra-contrattuale. 

  • In generale deve ritenersi che l’importo debba coprire tutte le spese necessarie per eliminare, definitivamente e radicalmente, i difetti medesimi, anche mediante la realizzazione di opere diverse e più onerose di quelle originariamente progettate nel capitolato d'appalto, purché utili a che l'opera possa fornire la normale utilità propria della sua destinazione.
  • In particolare, con riferimento agli appalti pubblici, la normativa dispone che il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al 20% del valore dell’opera realizzata e non superiore al 40%, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. 

Assicurazione decennale postuma: franchigia in Francia e in Italia

Fissata nel contratto, la franchigia in Francia costituisce uno scoperto obbligatorio per l'assicurato.
Non è applicabile contro i "beneficiari dell'indennità". In Italia è sostanzialmente identica a quella francese.
 

Assicurazione decennale postuma: Gestione dei reclami

In Francia non esistono disposizioni specifiche che regolano la gestione dei reclami. 
Stessa situazione in Italia, perché le disposizioni sui reclami sono dettate dalle Compagnie di assicurazione e riprodotte nelle polizze.Tuttavia, la garanzia di cui all’art. 1669 c.c. è soggetta a termini decadenziali e di prescrizione che gravano sul proprietario dell’opera: 
  • il vizio dev’essere denunziato all’appaltatore/costruttore entro un anno dalla scoperta;
  • l’azione giudiziaria per il risarcimento si prescrive in un anno dalla denunzia.

Responsabilità decennale nei contratti collettivi

In Francia per i grandi progetti (generalmente oltre i 15 milioni di euro), il cliente può stipulare un contratto collettivo di responsabilità decennale (CCRD) contemporaneamente all'assicurazione DO. Lo scopo di questo contratto unico è di coprire la responsabilità decennale dei costruttori in un'unica operazione, integrando gli importi di copertura forniti dai loro contratti di assicurazione decennale individuali. 
In Italia non esiste un meccanismo analogo.

Assicurazione decennale postuma: sanzioni penali previste

Il mancato rispetto dell'obbligo di assicurazione comporta una sanzione massima di:
  • in Francia: sei mesi di reclusione e/o multa di 75.000 euro; 
  • in Italia non esistono sanzioni penali a carico del costruttore che ometta di consegnare e/o stipulare la polizza. Inoltre, nell’ambito degli appalti privati, la mancanza della polizza al momento del rogito rende NULLO l’atto.


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