Attività in edilizia libera: la definizione di pergotenda

di Redazione tecnica - 07/12/2022

Pergotenda e gazebo non possono essere considerate nuove costruzioni e rientrano tra le attività di edilizia libera: in quanto tali non sono manufatti soggetti a ordine di demolizione.

Attività in edilizia libera e nuove costruzioni: la sentenza del TAR

Lo ricorda il Tar Calabria con la sentenza n. 2016/2022, che ha parzialmente accolto il ricorso contro l'ordine di demolizione ingiunto da un'Amministrazione Comunale relativamente a:

  • un telaio metallico su quattro pali in ferro;
  • un manufatto in muratura di circa 60 mq;
  • un manufatto in legno di 15 mq, appoggiato in terra e quindi rimovibile;
  • una casetta in legno fissata ed ancorata su una base metallica, anch’essa rimovibile.

Secondo il ricorrente, in relazione alla costruzione in muratura sarebbe stata applicata erroneamente la normativa sul condono edilizio, in quanto l’istanza presentata ai sensi della legge n. 47/1985 doveva ritenersi accolta per formazione del silenzio assenso disciplinato all’art. 35, comma 12, della stessa legge.

Per quanto riguarda le altre opere, esse sarebbero rientrate nell’ambito dell’edilizia libera. E da questo punto di vista, il giudice ha dato ragione al proprietario.

La definizione di pergotenda

Secondo il giudice amministrativo la tettoia, composta dal supporto metallico a un telone in materiale plastico, posto a copertura di un’area esterna, che rimane aperto da tutti i lati rientra in edilizia libera e configura quella che può essere definita come pergotenda.

Questi i presupposti per la configurazione di una pergotenda:

  1. l'opera principale è costituita, appunto, dalla “tenda” quale elemento di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, finalizzata a una migliore fruizione dello spazio esterno;
  2. la struttura rappresenta un mero elemento accessorio rispetto alla tenda, necessario al sostegno e all'estensione della stessa;
  3. gli elementi di copertura e di chiusura siano facilmente amovibili e in materiale plastico o in tessuto, comunque privi di quelle caratteristiche di consistenza e rilevanza che possano connotarlo in termini di componenti edilizie di copertura o di tamponatura di una costruzione.

È infatti in ragione dell'inesistenza di uno spazio chiuso stabilmente configurato che l'insieme non è qualificabile come organismo edilizio caratterizzato dalla creazione di nuovo volume o superficie. In questo caso, il manufatto è inquadrabile come pergotenda, suscettibile di realizzazione libera ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-quinquies d.P.R. n. 380/2001, come specificato dal n. 50 del d.m. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 marzo 2018.

Edilizia libera anche per la struttura in legno non ancorata al suolo, che si configura come gazebo, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. e-quinquies, come specificato dal n. 44 del citato d.m. 2 marzo 2018.

Condono edilizio e silenzio assenso

In riferimento al manufatto in muratura, il TAR ha invece evidenziato che non c’è prova del perfezionamento della domanda di condono edilizio, motivo per cui non può essersi formato il silenzio-assenso di cui all’art. 35 della legge n. 47/1985, fermo restando l’obbligo dell’amministrazione di provvedere.

Anche in caso di tardiva adozione del provvedimento di demolizione di un abuso edilizio, la mera inerzia da parte dell'amministrazione nell'esercizio di un potere/dovere finalizzato alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far divenire legittimo ciò che (l'edificazione sine titulo) è sin dall'origine illegittimo; allo stesso modo, tale inerzia non può certamente radicare un affidamento di carattere “legittimo” in capo al proprietario dell'abuso, giammai destinatario di un atto amministrativo favorevole idoneo a ingenerare un'aspettativa giuridicamente qualificata.

Il ricorso è stato quindi rigettato relativamente alla costruzione in muratura, annullando invece l’ordine di demolizione degli altri manufatti, tutti rientranti in edilizia libera.



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