Autorizzazione paesaggistica: necessaria anche per opere pertinenziali
di Redazione tecnica - 22/09/2023
La normativa edilizia in area sottoposta a vincolo paesaggistico aggiunge delle ulteriori prescrizioni per la realizzazione degli interventi, rendendo l’eventuale sanatoria subordinata al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.
Sanatoria edilizia: per quali opere serve l'autorizzazione paesaggistica?
Ciò significa che la possibilità di ottenere il titolo edilizio in sanatoria è ulteriormente vincolata dai limiti imposti dall’art. 167, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), per il quale costituiscono volumi rilevanti anche le opere di modesta entità, in astratto qualificabili dal punto di vista edilizio come volumi tecnici o pertinenze.
La conferma arriva dal Tar Lazio, con la sentenza del 18 settembre 2023, n. 13847, che ha confermato la legittimità di un ordine di demolizione riguardante la realizzazione di una tettoia realizzata in aderenza a un immobile residenziale e destinata a copertura di un’area di parcheggio pertinenziale, e della sopraelevazione di due fabbricati per ottenere un volume tecnico sottotetto.
L’ordine di demolizione era stato ingiunto, ai sensi dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) dopo che il Comune aveva respinto l’istanza di condono, verificando l’assenza di permesso di costruire su zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. n. 42/2004.
Spiega il TAR che il Comune ha giustamente motivato il provvedimento, adottato sulla base degli artt. 146, comma 2, 167 comma 1 e comma 2 e 181 comma 1 del d.lgs. n. 42 del 2004, dato che la natura degli abusi accertati escludeva che le opere potessero rientrare fra quelle che consentono di prescindere dal permesso di costruire, e che l’area di insistenza delle opere abusive era sottoposta a vincolo paesaggistico.
Vincolo paesaggistico: le previsioni del Testo Unico Edilizia
Sul punto, il giudice amministrativo ha ricordato che ai sensi dell’art. 27, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, “Il dirigente o il responsabile, quando accerti l'inizio o l'esecuzione di opere eseguite senza titolo su aree assoggettate, da leggi statali, regionali o da altre norme urbanistiche vigenti o adottate, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e spazi pubblici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché in tutti i casi di difformità dalle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela di cui al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai beni disciplinati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766, nonché delle aree di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (oggi d.lgs. n. 42 del 2004, ndr.), il dirigente provvede alla demolizione ed al ripristino dello stato dei luoghi, previa comunicazione alle amministrazioni competenti le quali possono eventualmente intervenire, ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.”.
Il manufatto, dunque, avrebbe richiesto, per poter essere legittimamente realizzato, non solo il previo rilascio del titolo abilitativo edilizio, ma anche il nulla-osta preventivo da parte dell’Ente titolare del vincolo.
Conclude per altro il Tar che, alla luce del consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia, in area paesaggisticamente vincolata, nella quale la sanatoria è consentita entro i rigorosi limiti previsti dall’art. 167, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), costituiscono volumi rilevanti anche le opere di modesta entità, in astratto qualificabili dal punto di vista edilizio come volumi tecnici o pertinenze.
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