Avvalimento tecnico: cosa indicare nel contratto?
di Redazione tecnica - 02/04/2025

L’avvalimento permette a un operatore economico di utilizzare le risorse di un altro soggetto (ausiliario) per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti dal bando di gara.
Avvalimento tecnico-operativo: il TAR sui contenuti del contratto
L'istituto, disciplinato dall’art. 104 del d.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici), regola la possibilità per gli operatori economici di soddisfare i requisiti di partecipazione a una gara pubblica facendo affidamento sulle capacità di un'altra impresa, fermo restando alcuni obblighi e limitazioni.
Nello specifico, la norma prevede che:
- l'impresa ausiliaria deve fornire risorse concrete e verificabili: non è sufficiente un impegno generico, ma devono essere specificati i mezzi, il personale e le attrezzature messe a disposizione;
- l'avvalimento non può riguardare l'esperienza professionale soggettiva: se un requisito è legato a un'esperienza specifica del concorrente (ad esempio, nel settore degli appalti di lavori), questo non può essere “prestato” da un'altra impresa;
- l’avvalimento è ammesso sia per i requisiti di capacità economico-finanziaria sia per quelli tecnico-professionali, con l’eccezione delle certificazioni SOA, che possono essere prestate solo in alcuni casi specifici;
- è fatto obbligo di sottoscrizione di contratto di avvalimento tra impresa ausiliata e ausiliaria, che deve essere dettagliato e dimostrare che le risorse sono effettivamente messe a disposizione per l’esecuzione dell’appalto.
Attenzione però: se il contratto di avvalimento riguarda prestazioni rese direttamente dall'impresa ausiliaria, in base ai commi 3 e 8 dell’art. 104, non è necessario specificare le risorse messe a disposizione.
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