Barriere architettoniche: disciplina urbanistico-edilizia, superbonus 110% e bonus ordinari
di Donatella Salamita - 31/05/2021
In tema di barriere architettoniche il legislatore ha inteso emanare, sin dal 1989, un corposo bagaglio normativo, dettagliandolo con disposti attuativi e prescrizioni tali da permettere una congrua applicazione laddove le problematiche possono rivelarsi anche insuperabili, disponendo in tal senso determinate deroghe.
Tuttavia nel territorio dello Stato è, ad oggi, rilevante quella notevole carenza dovuta alla costante ed imperativa presenza di ostacoli per la mobilità del diversamente abile e/o dei soggetti con problemi di deambulazione, così come facilmente riscontrabili dallo stato di fatto del patrimonio edilizio esistente, nei luoghi pubblici e privati aperti al pubblico.
Sin dall’entrata in vigore del d.P.R.503/1996 “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici” venne attribuita, art.1 c.2, una specifica esplicitazione alla dizione “barriere architettoniche”, definite essere quegli ostacoli fisici, fonte di difficoltà per la mobilità in genere ed in particolare di quei soggetti con ridotte e/o impedite capacità motorie e sensoriali, permanenti o temporanee, limitanti l’utilizzo degli spazi e delle attrezzature.
Semplice esempio lo si riscontra nella limitatezza dei più mediocri accorgimenti tra cui citare le segnalazioni a favore dell’orientamento o la facile riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo.
Come premesso vigono normative e provvedimenti sia per quanto concerne immobili e loro porzioni, sia in relazione agli spazi ed ai servizi pubblici, con espresso subordine all’osservanza di definiti requisiti in materia di accessibilità, visitabilità ed adattabilità.
Chiamando in causa l’aspetto urbanistico - edilizio è il d.P.R.380/2001, Parte II, Capo III, Sezione I “Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”, articoli dal 77 all’81 e Sezione II “Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico”, art.82, a disciplinare gli interventi edilizi ricondotti alla L.13/1989 “Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”.
In ambito pubblico è lo stesso art.82, d.P.R.380/2001, che in correlazione all’art.24 della L.104/1992, detta criteri per la definizione delle opere, negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico disponendo nei casi di difformità circa l’accessibilità e l’eliminazione delle barriere architettoniche la dichiarazione di inagibilità.
Nello specifico tratteremo la materia finalizzata al superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, anteponendo la regolamentazione nell’esecuzione dei progetti e susseguenti interventi edilizi e rapportandola alla fruizione dei benefici fiscali di cui al cd. “Decreto Rilancio”, L.77/2020, ed ai disposti da norma previgente, artt.14 e 16 del D.L.63/2013 ed art.16-bis d.P.R.917/1986.
Aspetti progettuali per gli interventi riguardanti gli edifici privati
Dall’art.1, L.13/1989, nonché del relativo Regolamento Attuativo, D.M. 236/1989 rubricato “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche” si desumono le linee da seguire nella progettazione in relazione agli accorgimenti tecnici necessari per l’installazione di quei meccanismi negli immobili diretti alla mobilità tra le diverse elevazioni, quali ascensori, elevatori e servo - scala, in particolar modo l’obbligo all’installazione dell’ascensore per gli immobili composti da più di tre elevazioni fuori terra, trattando l’aspetto inerente gli accessi alle parti comuni degli edifici ed alle singole unità immobiliari, i passaggi in piano, le rampe ed i dispositivi sensoriali.
Normativa che inficia, oltremodo, anche sulle responsabilità del progettista nel chiamarlo a rendere, quale parte integrante e sostanziale del progetto specifica “Dichiarazione di conformità” tra le opere progettate e le disposizioni vigenti.
I criteri progettuali
In tema di criteri progettuali vanno seguiti gli schemi del D.M. 236/1989 relativamente agli aspetti attinenti l’orientamento, il superamento delle distanze e dei dislivelli, la fruizione delle unità ambientali e delle attrezzature, nonché il raccordo con la normativa di sicurezza ed antincendio.
Più in particolare all’art. 3-2, c.mi “a”, “b” ed all’art. 3-3 c. “a”, è disciplinata l’accessibilità degli edifici, così come testualmente disposto.
Art. 3-2 c. “a”: “Gli spazi esterni […]; il requisito si considera soddisfatto se esiste almeno un percorso agevolmente fruibile anche da parte di persone con ridotte o impedite capacità motorie e sensoriali”;
Art. 3-2 c. “b”: “[…] parti comuni, negli edifici residenziali con non più di tre livelli è consentita la deroga all’installazione di meccanismi per l’accesso ai piani superiori, ivi compresi i servo scala, purché sia assicurata la possibilità della loro installazione in un tempo successivo. L’ascensore va comunque installato in tutti i casi in cui l’accesso alla più alta unità immobiliare è posto oltre il terzo livello, ivi compresi eventuali livelli interrati e/o porticati“.
Art. 3-3 c. “a” : Devono inoltre essere accessibili almeno il 5% degli alloggi previsti negli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, con un minimo di una unità immobiliare per ogni intervento. Qualora le richieste di alloggi accessibili superino la suddetta quota, alle richieste eccedenti si applicano le disposizioni di cui all’art. 17 del D.P.R. 27 aprile 1978, n.ro 384.”
Premesso ci si riferisca ad interi edifici, loro porzioni o singole unità immobiliari a destinazione abitativa che siano oggetto di nuova costruzione, di ristrutturazione edilizia e di manutenzione ordinaria e straordinaria, corrono accorgimenti progettuali obbligatori anche relativamente agli elementi ed alle componenti edilizie.
In particolar modo vanno rispettate le seguenti prescrizioni:
- Porte interne: facilità di utilizzo, tipologia e luce netta che permetta un agevole transito con sedia a ruote, tenuto conto anche degli spazi antistanti e retrostanti il varco, i quali dovranno essere complanari tra essi. La presenza di porte vetrate impone debbano essere facilmente visibili anche ricorrendo all’applicazione di adeguati segnali. Non trascurato è il fattore riguardante la collocazione delle maniglie per le quali è imposto l’utilizzo del tipo a leva ed arrotondato.
- Pavimenti: il primo requisito da rispettare attiene la posa in opera per la quale disposto debba essere orizzontale e complanare, con impiego di mattonelle antisdrucciolo, ed obbligo nell’individuazione dei percorsi anche mediante diversificazione del materiale e delle cromie.
- Grigliati: le loro maglie non dovranno presentare vuoti comportanti ostacolo o pericolo per sedie a ruote, bastoni di sostegno e carrozzine.
- Zerbini: dovranno essere del tipo incassato con guide ancorate in modo solido e sicuro.
- Infissi: porte e finestre dovranno essere utilizzate con facilità da parte di persone disabili, per quanto concerne maniglie e dispositivi di comando è prescritta un’altezza dal piano di pavimento compresa tra cm.100 e cm.130. L’apertura e la chiusura delle ante mobili degli infissi dovrà essere esercitata con una pressione non maggiore a kg.8.
- Arredi fissi: l’altezza alla quale andranno collocati non dovrà superare cm.140 dal piano di calpestio.
Ulteriori prescrizioni riguardano i terminali degli impianti, gli apparecchi elettrici, i quadri generali, valvole e rubinetti di arresto delle utenze varie, regolatori degli impianti di riscaldamento e condizionamento, campanelli d’allarme e citofoni, per i quali va rispettata l’altezza dal piano di pavimento compresa tra i 40 ed i 140 cm.
Un aspetto determinante inerisce i servizi igienici, più concretamente l’assicurazione circa lo spazio di manovra, illustrato al p.8-0-2 del D.M.236/1989, e l’utilizzo dei pezzi sanitari da parte di persone su sedia a ruote o con ridotte capacità.
A tal uopo il decreto attuativo riserva specifiche tecniche in relazione ad ogni singolo componente nel garantire lo spazio necessario occorrente per la manovra con sedia a ruote, ovvero:
- l’accostamento ed il trasferimento laterale al vaso igienico ed al bidet non dovrà essere inferiore a cm.100 misurati dall’interasse del pezzo sanitario;
- l’asse del vaso igienico e del bidet dovrà avere una distanza minima di cm.40 dalla parete laterale, con il bordo anteriore a cm. 75-80 dalla parete posteriore e il piano superiore a cm. 45-50 dal calpestio. Nei casi in cui le distanze siano maggiori si installeranno maniglioni o corrimano per facilitare lo spostamento a cm.40 dall’asse dell’apparecchio sanitario;
- l’accostamento laterale alla vasca non dovrà essere minore di cm.140 lungo la stessa, con profondità minima di cm.80;
- l’accostamento frontale al lavabo non dovrà essere inferiore a cm.80, misurati dal bordo anteriore dello stesso, il cui piano superiore dovrà avere altezza pari a cm.80 dal calpestio senza alcuna colonna con sifone del tipo accostato o incassato a parete.
- il piatto doccia sarà del tipo a pavimento, dotato di sedile ribaltabile e doccia a telefono.
Nel vano cucina andranno assicurati i movimenti, le manovre e l’utilizzo agevole del lavello e del piano cottura, è, difatti, prescritto per la parte sottostante ad essi mantenere il vano libero per un’altezza minima di cm. 70 dal pavimento, oltremodo la norma impartisce circa la collocazione nel disporre i pezzi vadano montati sulla stessa parete o su pareti contigue.
In relazione al passaggio tra ambienti interni e balconi o terrazzi dovranno essere collocate soglie prive di dislivelli, gli stessi balconi e terrazzi dovranno avere superficie tale da permettere l’inversione di marcia per la sedia a ruote, ed avere parapetti con altezza minima di cm.100, laddove installate ringhiere queste dovranno risultare inattraversabili da una sfera di diametro di cm.10. A garanzia della veduta gli stessi parapetti dovranno permettere al soggetto su sedia una visuale omogenea.
Prescritta per corridoi e percorsi orizzontali larghezza minima di cm.100, con allargamenti, realizzati nelle zone terminali e, comunque, ogni ml.10,00 di sviluppo lineare, adeguati agli spostamenti delle sedie a rotelle. Laddove corridoi e percorsi siano posti in corrispondenza di rampe, ascensori e simili è richiesta la presenza di una piattaforma di distribuzione quale spazio di accesso o piano d’arrivo tra i collegamenti verticali dell’edificio, idonea a garantire l’ingresso ai vari ambienti.
Le rampe delle scale dovranno avere larghezza non inferiore a cm.100 con pendenza limitata e costante per l’intero sviluppo, i loro gradini, così come previsto nelle fasi di progettazione, dovranno avere un congruo rapporto tra alzata e pedata, quest’ultima con profondità non minore a cm.30, antisdrucciolevole e con spigoli arrotondati.
I corrimano delle scale andranno installati ad altezza compresa tra cm 90 e cm 100. È, inoltre disposto segnale a pavimento mediante la collocazione di una fascia di diverso materiale o comunque percepibile anche dai non vedenti, da collocarsi a cm.30 dal primo e dall’ultimo gradino allo scopo di indicare l’inizio ed il termine della rampa.
Spazi esterni sino all’ingresso ai fabbricati dovranno possedere almeno un percorso in piano con tipologia tale da permettere la mobilità della sedia a ruote e di persone con ridotte o impedite capacità motorie e/o sensoriali.
I percorsi esterni dovranno caratterizzarsi per avere un andamento planimetrico semplice e regolare la cui larghezza garantisca il transito e lo spostamento del disabile, a tal uopo la pavimentazione, così come prescritto per gli ambienti interni, dovrà essere in materiale antisdrucciolevole.
Lo spazio destinato al parcheggio delle autovetture dovrà essere dimensionato in modo tale da permettere il movimento del disabile nelle fasi di trasferimento.
Quel particolare inerente gli interventi di ristrutturazione edilizia
L’art.77 del d.P.R.380/2001 detta per gli interventi di ristrutturazione edilizia le condizioni in materia di barriere architettoniche, nel contempo emerge il riferimento ad “interi edifici” mettendo nel dubbio laddove le opere interessino singole porzioni del manufatto edilizio o singole unità immobiliari.
Interrogativo sfatato ragionevolmente con l’art.2 lett.19 del D.M.236/1989, nel quale si legge: “per ristrutturazione di edificio si intende la categoria di intervento definita al titolo IV, articolo 31, lettera d), della legge 457 del 5 agosto 1978”, considerati, pertanto, il disposto della L.457/1978 ed il riferimento alla tipologia dei lavori, nel prevedere anche il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, perde di efficacia il concetto di “intero edificio” per non essere condizionante, essendo ammessi interventi locali.
I titoli abilitativi edilizi
Gli interventi edilizi vengono legittimati preliminarmente distinguendone le specifiche casistiche conducenti alla classificazione dei medesimi nei rispettivi regimi di attività edilizia libera, S.C.I.A. o Permesso di Costruire.
Secondo il disposto del Testo Unico per l’Edilizia rientrino in attività edilizia libera quelle opere volte all’eliminazione delle barriere architettoniche, compresa la realizzazione di rampe ed ascensori interni, contrariamente, se la loro installazione è esterna agli edifici subentra la condizione inerente la modifica della sagoma dell'edificio, con conseguente subordine all’ottenimento del Permesso di Costruire.
In ogni caso restano salve le prescrizioni in materia di norme antisismiche, sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, efficienza energetica, tutela dal rischio idrogeologico e vincoli di cui al Codice dei Beni Culturali, oltre ad ulteriori prescrizioni da normative regionali, ai fini del preventivo conseguimento o dell’indizione della Conferenza di Servizi per il rilascio dei relativi nulla osta, pareri e/o autorizzazioni da parte degli enti preposti.
Da una pronuncia della Corte di Cassazione Penale, Sez.III, Sentenza 38360/2013 si può desumere “il permesso di costruire per le opere atte a eliminare le barriere architettoniche non occorre” scaturente dalla definizione contenuta nella medesima sentenza, quale: “opere funzionali all'eliminazione delle barriere architettoniche sono solo quelle tecnicamente necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e non quelle dirette alla migliore fruibilità dell'edificio e alla maggior comodità dei residenti". La medesima pronuncia richiama l’art.6 del d.P.R. 380/2001 per considerare classificabili in regime di attività edilizia libera gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.
Al contempo viene, oltremodo, specificato, in relazione alla realizzazione di rampe o ascensori esterni o altri manufatti che alterano la sagoma dell'edificio debba trovare applicazione il regime della segnalazione certificata di inizio attività, di cui all’art.22 del Testo Unico per l’Edilizia, ciò emerge dalla successiva espressione “se si tratta di opere miranti solo alla migliore fruibilità e comodità dei residenti, non trova applicazione quanto previsto dall’articolo 6, attività di edilizia libera, il quale si riferisce invece a interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio”.
Le deroghe alle prescrizioni tecniche per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche
Riprendendo la Legge 13/1989 nel suo obiettivo principale finalizzato ad agevolare il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, con particolare riferimento alle nuove edificazioni, ampliamenti e ristrutturazioni edilizie, va evidenziato tale legge fu previdente circa gli obblighi di progettazione di cui al relativo decreto attuativo, D.M. 236/1989, che nel disporre le deroghe alle prescrizioni tecniche, giusto art.7 commi 4 e 5 testualmente recita:
- al punto 7.4: “Le prescrizioni del presente decreto sono derogabili solo per gli edifici o loro parti che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati senza barriere architettoniche, ovvero per singoli locali tecnici il cui accesso è riservato ai soli addetti specializzati.
- al punto 7. 5: “Negli interventi di ristrutturazione, fermo restando il rispetto dell'art. 1 comma 3 della legge n. 13/1989, sono ammesse deroghe alle norme del presente decreto in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici.[…].”
Si rileva le deroghe ineriscano edifici e/o loro porzioni che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzati, ristrutturati o manutenzionati se non previsti interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche, risultano concesse le deroghe solo se dimostrata l’impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici.
L’applicazione delle eccezioni interessa anche i volumi tecnici che, come da art.13 c.7 d.P.R. 503/1996 non si computa ai fini della volumetria utile, essendo la “pertinenza” strettamente necessaria a consentire l’accesso a quelle aree riservate agli impianti tecnici non allocate nel corpo dell’edificio.
Le detrazioni fiscali
Argomentato in materia di legittimità urbanistico – edilizia circa gli interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche, evidenziando gli stessi siano oggetto di bonus fiscali è necessario comprendere entità, tipologia e caratteristiche legate al tema del Superbonus 110%, nonché alle agevolazioni ordinarie disciplinate da normative previgenti.
L’introduzione degli interventi in materia di barriere architettoniche tra quelli che fruiscono dell’agevolazione 110%
L’art.1 con il c.66 della Legge di Bilancio 2021 inserisce al c.2 dell’art.119 L.77/2020, rubricato “Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”, tra gli interventi trainati le opere volte all’abbattimento delle barriere architettoniche di cui all’art.16-bis del T.U.I.R., lett.e) “Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici”, che, in allineamento alla normativa urbanistico – edilizia ed all’art.3 c.3 L.104/1992 favoriscano la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone disabili, inserendo la possibilità di poter fruire delle agevolazioni fiscali anche per quelle casistiche concernenti interventi realizzati a favore dei soggetti con età superiore ai sessantacinque anni.
L’”innovazione” alla norma ha condotto a maturare svariati dubbi, alcuni dei quali oggetto dell’interrogazione in Commissione Finanze della Camera del 29/04/2021, in particolare il M.E.F. ha dato riscontro agli aspetti che seguono.
Il dato anagrafico per gli over 65
Circa l’introdotta età di anni 65 per i soggetti a favore dei quali agevolate le opere in materia di barriere architettoniche è, chiaramente, esplicato trattarsi di un dato anagrafico non rilevante, tale da poter ritenere trascurabile la presenza di persone che abbiano raggiunto il sessantacinquesimo anno di età.
Lo stesso M.E.F. nel ricondursi al contenuto della Circ.19/E/2020 dell’amministrazione finanziaria evidenzia l’affermazione l’agevolazione sia fruibile per le spese imputabili per interventi edilizi aventi caratteristiche disposte dalla normativa in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, anche se l’edificio non risulta occupato da soggetto disabile o da soggetto con età superiore ai 65 anni.
Determinazione logica come ricondotta ai dettami del Testo Unico per l’Edilizia, nella sezione dedicata alla L.13/1989, ovvero del relativo decreto attuativo 236/1989, per far emergere la congruità dell’esito del M.E.F., posto che gli interventi edilizi, siano di nuova costruzione, di ristrutturazione o di manutenzione, obbligano all’adeguamento, riadattamento ed alla progettazione in tema, così come affrontato nel relativo paragrafo di cui al presente.
In conclusione la detrazione potenziata con aliquota del 110% è fruita per gli interventi sulle parti comuni condominiali e sulle singole unità immobiliari indipendentemente dalla presenza dei soggetti sopra citati, così come deve essere ricompresa tra gli interventi “trainati” disciplinati dal legislatore quali opere con accesso all’agevolazione se realizzate contestualmente ad almeno uno degli interventi trainanti di cui al c.1, lett. a), b) e c) art.119 del cd. Decreto Rilancio.
Il miglioramento delle classi energetiche
Ulteriore quesito esitato dal M.E.F. ha riguardato la condizione imposta dal Decreto Rilancio nell’ammettere all’agevolazione quegli interventi conducenti al miglioramento di due classi energetiche dell’involucro edilizio, rilevato dallo stato ante – operam e dallo stato post-operam.
Più in particolare l’interrogazione mostra tendenza a minimizzare l’osservanza dell’adempimento per gli interventi aventi il fine del superamento delle barriere architettoniche.
Avendo però la norma ricompreso gli stessi lavori tra quelli “trainati” dalle opere di efficientamento energetico, di cui al prima citato al c.1, lett. a), b) e c) dell’art.119 L.77/2020, è stato esitato favorevolmente circa il subordine alla medesima condizione obbligante al miglioramento di due fasce energetiche, per il quale va ricordata l’alternativa inerente il passaggio ad una fascia superiore per quegli edifici che si trovano in classe energetica elevata.
Quali le opere volte al superamento delle barriere architettoniche
Trattasi degli interventi disposti dallo stesso Testo Unico per l’Edilizia, come regolamentati dal Decreto di Attuazione della L.13/1989, D.M. 136/1989, sintetizzati nel portale dell’Agenzia delle Entrate in due punti:
- realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione;
- sostituzione di gradini con rampe, sia negli edifici che nelle singole unità immobiliari, se conforme alle prescrizioni tecniche previste dalla legge sull’abbattimento delle barriere architettoniche.
Più nel dettaglio sono agevolabili:
- ascensori e montacarichi, realizzazione di quegli strumenti che mediante la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo tecnologico, possano facilitare la mobilità interna ed esterna agli edifici.
Non sono agevolabili, in quanto oggetto di detrazione Irpef con aliquota del 19%, le spese sanitarie per l’acquisto di strumenti e beni mobili necessari al sollevamento del disabile ed a favorirne la mobilità, in quanto ricomprese nella categoria dei sussidi tecnici ed informatici e soprattutto perché i bonus fiscali sono diretti ad agevolare interventi realizzati negli immobili.
Detrazione, massimale e periodo nel quale sostenute le spese dal contribuente, Superbonus e bonus ordinario
Ai sensi del c.2 art.119 decreto rilancio l’aliquota del 110% si applica, per gli interventi trainati, nei limiti di spesa disposti dalla specifica normativa, ne diviene la disciplina di cui all’art.16-bis c.1 lett.e) del T.U.I.R. per le opere riguardanti il superamento delle barriere architettoniche.
Tale disposto recita al c.1 “Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi […]”.
In relazione ha disposto l’Agenzia delle Entrate nel prevedere per gli interventi di ristrutturazione edilizia le seguenti agevolazioni:
- al 50% da computarsi su un tetto massimo di spesa di € 96.000, se la spesa è sostenuta nel periodo compreso tra il 26/06/2012 ed il 31/12/2021;
- al 36% da computarsi su un ammontare massimo di spesa di € 48.000, se la spesa è sostenuta a partire dall’1/01/2022.
Le opere de quò rientrano, se realizzate congiuntamente ad almeno uno dei cd. “trainanti” di cui alla L. 77/2020, art.119 c.1 (isolamento termico superficie verticali, orizzontali ed inclinate e sostituzione impianti di riscaldamento) nell’agevolazione potenziata nella misura del 110%, portando ad una spesa massima ammissibile di €96.0000 per ogni immobile, ed alla costituzione di un importo detraibile, oggetto di cessione o di sconto in fattura, pari ad €105.600.
Le opzioni alla detrazione: cessione del credito e sconto in fattura
Così come ammesso per l’efficientamento energetico, il recupero del patrimonio edilizio esistente, l’adozione di misure anti-simiche, sia nel caso in cui si fruisca del Superbonus 110% o dell’agevolazione ordinaria del 50%, il contribuente ha facoltà di scegliere se optare, in luogo della detrazione (rammentiamo la ripartizione in anni 5 se trattasi di Superbonus 110% ed in anni dieci se trattasi di aliquota ordinaria) per la cessione del credito d’imposta a terzi o per lo sconto in fattura applicato dal fornitore sino all’importo pari alla somma dovuta.
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