Bilancio 2022 e Detrazioni fiscali edilizia: niente opzioni alternative

di Redazione tecnica - 30/10/2021

Superbonus 110%, bonus facciate, ecobonus, sismabonus e bonus ristrutturazioni. Cosa hanno in comune queste detrazioni fiscali e per quale motivo tra il 2020 e il 2021 c'è stato un boom nella spesa in edilizia? La risposta è molto semplice e va cercata all'interno dell'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Detrazioni fiscali e opzioni alternative

Fatta esclusione per il sismabonus che già lo prevede all'interno dell'art. 16, comma 1-octies del Decreto Legge n. 63/2013, a partire dal 18 luglio 2020 (data di pubblicazione della legge di conversione del Decreto Rilancio), le maggiori detrazioni fiscali per il settore dell'edilizia hanno potuto godere delle opzioni alternative previste dall'art. 121 del Decreto Rilancio:

  • lo sconto in fattura, operato dal fornitore degli interventi o dei servizi fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • la cessione del credito, di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Da ricordare che, però, il comma 1-octies per la cessione del credito maturato con il sismabonus escludeva la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

Detrazioni fiscali e opzioni alternative: cosa cambia dopo la legge di Bilancio 2022

Per tutto il 2021, l'art. 121 del Decreto Rilancio è stato davvero la spinta di molti bonus fiscali. Se dovesse essere confermato il contenuto dell'articolo 8 del disegno di legge di Bilancio 2022 approvato dal Consiglio dei Ministri, la situazione cambierà notevolmente.

È stata, infatti, prevista una modifica all'art. 121 del Decreto Rilancio ma limitata al comma 7-bis dove le parole “nell'anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025”. Ciò significa che le opzioni alternative, così come previste dal D.L. n. 34/2020 potranno essere utilizzate per il Superbonus ma non per tutte le altre detrazioni fiscali in edilizia.

Al soli Ecobonus ordinario e Sismabonus ordinario si potranno applicare le opzioni alternative ma non come quelle previste all'art. 121 che ha dato la possibilità di cessione agli istituti di credito e intermediari finanziari. Per il sismabonus ordinario, come previsto all'art. 16, comma 1-octies del D.L. n. 63/2013, il beneficiario della detrazione potrà optare solo per lo sconto in fattura da parte del fornitore che ha effettuato gli interventi ma quest'ultimo potrà portare in compensazione il credito di imposta, in cinque quote annuali di pari importo oppure cedere il credito d'imposta ai suoi fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Stesso discorso per l'ecobonus ordinario che ai sensi dell'art. 14 del D.L. n. 63/2013.

Una bella differenza rispetto alle opzioni previste all'art. 121 del Decreto Rilancio. Bonus ristrutturazioni e bonus facciate non avranno più neanche l'opzione alternativa prevista per ecobonus e sismabonus ordinari, e i contribuenti potranno portare in detrazione le spese senza alcuna cessione al fornitore.



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