Blocco della cessione: come funziona per i lavori iniziati, fatturati ma non pagati?
di Gianluca Oreto - 05/04/2024
Il 23/09/2022 è stato richiesto un permesso di costruire per il miglioramento sismico di un edificio condominiale con interventi locali su murature esistenti e cambio di uso tramite la rigenerazione urbana. Il PdC è stato rilasciato il 09/03/2023 e il 07/03/2024 è stato comunicato l'inizio dei lavori e iniziato il cantiere. Il 29/03/2024 è stata prodotta la prima fattura con sconto in fattura al 75% come da normativa vigente (edificio condominiale con il miglioramento di una classe antisismica). Il 30/03/2024 entra in vigore il D.L. 39/2024. La parte residua della fattura pari al 25% della stessa è stata pagata oggi 04/04/2024.
Le mie domande sono:
- Il blocco della cessione dei crediti/sconto in fattura sulle pratiche diverse dal superbonus vale anche per chi aveva stipulato un contratto vincolante con la ditta e comunicato l'inizio dei lavori?
- È valida la fattura del 29/03/2024 come pagamento anche se il beneficiario ha pagato il residuo con bonifico parlante il 04/04/2024?
L’esperto risponde: il blocco della cessione del credito
Oggi proviamo a rispondere al Geom. Emanuele R. su un caso di assoluta attualità che riguarda un intervento di sismabonus ordinario (art. 16, comma 1-quinquies, D.L. n. 63/2013) che, nel caso di intervento di miglioramento sismico (“relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali…”) sulle parti comuni di edifici condominiali, con riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, consente una detrazione del 75% delle spese sostenute.
Stiamo parlando di uno degli interventi esclusi dal blocco della cessione operato dall’art. 2, comma 3, del Decreto Legge n. 11/2023 (Decreto Cessioni). Ricordiamo che il richiamato comma 3 escludeva dal blocco della cessione gli interventi diversi dal superbonus (quindi tutti quelli indicati all’art. 121, comma 2, del Decreto Legge n. 34/2020, c.d. Decreto Rilancio) per i quali entro il 16 febbraio 2023:
- risultava presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
- per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, erano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non erano ancora iniziati, era già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori;
- risultava presentata, con riguardo alle agevolazioni di cui all'articolo 16-bis, commi 1, lettera d), e 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la richiesta di titolo abilitativo per l'esecuzione dei lavori edilizi.
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