Bonus 200 euro per autonomi e liberi professionisti, il Decreto in Gazzetta

di Redazione tecnica - 27/09/2022

Alla fine la tanto attesa pubblicazione in Gazzetta è arrivata. Stiamo parlando del Decreto inerente le modalità di erogazione del bonus 200 euro, l’una tantum riservata a lavoratori autonomi e liberi professionisti e prevista dall’art. 33 del Decreto Legge n. 50/2022 (cd. “Decreto Aiuti”), convertito con legge n. 91/2022.

Bonus 200 euro, il Decreto in Gazzetta

Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2022, n. 224, il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 19 agosto 2022 è quindi entrato in vigore. Esso in particolare stabilisce i criteri e modalità per la concessione dell’indennità una tantum in favore dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza.

Criteri e modalità di erogazione dell'una tantum 

Possono beneficiare dell’indennità una tantum:

  • i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
  • i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103

Per potere accedere al bonus è necessario che i beneficiari:

  • nel periodo d’imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro;
  • risultino già iscritti alle gestioni previdenziali alla data di entrata in vigore del D.L. Aiuti, con partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la stessa data.
  • Abbiano effettuato, entro la data di entrata in vigore del Decreto Aiuti almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020.

Questo requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento entro la data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022.

Come presentare la domanda

Le domande per l’ottenimento dell’indennità vanno presentate all’INPS oppure agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti, nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dai singoli enti previdenziali.

Nel decreto si ricorda che l’una tantum è incompatibile con le prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50; inoltre non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali ai sensi del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR).

 Nel caso in cui il soggetto interessato sia iscritto contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ad uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, l’istanza dovrà essere presentata esclusivamente all’Inps.

All’istanza è necessario corredare una dichiarazione sostitutiva in cui il professionista conferma:

  • di essere lavoratore autonomo/libero professionista, non titolare di pensione;
  • di non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del D.L. n. 50/2022
  • di non aver percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;
  • di essere iscritto alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022 ad una delle gestioni previdenziali dell’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103;
  • nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato un’ulteriore istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria.

È necessario inoltre allegare copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale, oltre che comunicare le coordinate bancarie o postali per l’accreditamento dell’importo.

L’erogazione avverrà secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, che saranno accolte previa verifica della sussistenza dei requisiti.



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