Bonus 75% a chi elimina barriere architettoniche: nuova detrazione fiscale 2022
di Redazione tecnica - 08/01/2022
La Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022) ha prorogato e modificato molte delle detrazioni fiscali in edilizia che conosciamo bene. Tra queste il superbonus 110%, il bonus facciate (uscito fortemente ridimensionato), l'ecobonus, il bonus casa, il sismabonus, il bonus mobili e il bonus verde.
Barriere architettoniche: i bonus in vigore fino al 2021
Una new entry molto interessante in ambito bonus edilizi, riguarda le opere per il superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche. Un intervento che fino al 31 dicembre 2021 godeva di due differenti agevolazioni fiscali di cui alle seguenti norme:
- art. 16-bis, comma 1, lettera e) del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR), il bonus 36%, con massimale di spesa di 48.000 euro che può essere utilizzato con una aliquota del 50% e un massimale di 96.000 euro;
- art. 119, commi 2 e 4 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio), il superbonus 110% nel caso l'intervento sia realizzato congiuntamente ad uno degli interventi trainati di ecobonus 110% o sismabonus 110%.
Il bonus 50% con 96.000 euro di massimale può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2024, poi torna al 36% con massimale di 48.000 euro. Il bonus 110% come intervento trainati ha diverse scadenze che seguono gli interventi trainanti per i diversi soggetti beneficiari e quindi:
- per i beneficiari di cui al comma 9, lettera a) del Decreto
Rilancio (condomini ed edifici plurifamiliari da u a 4 u.i.
autonomamente accatastate con unico o più proprietari persone
fisiche) e di cui alla lettera d-bis) del Decreto Rilancio
(organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di
volontariato e associazioni di promozione sociale) la scadenza del
bonus 110% arriva al 31 dicembre 2023, poi diminuisce
progressivamente fino al 2025:
- 70% per il 2024;
- 65% per il 2025;
- per i soggetti di cui alla lettera b), persone fisiche, è prevista una proroga al 31 dicembre 2022 ma a patto che al 30 giugno 2022 sia completato il 30% dell'intervento;
- per i soggetti di cui alla lettera c) e d), IACP e cooperative di abitazione a proprietà indivisa, resta la proroga al 31 dicembre 2023 ma a patto che al 30 giugno 2023 sia completato il 60% dell'intervento.
Nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il superbonus potrà essere utilizzato per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025.
Barriere architettoniche: il nuovo bonus 75%
L'art. 1, comma 42 della Legge di Bilancio 2022 ha aggiunto al Decreto Rilancio l’art. 119-ter recante “Detrazione per interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche”.
Il nuovo articolo ha istituito per l'anno 2022 una nuova detrazione fiscale del 75% da applicare alle spese sostenute per interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti. Una detrazione che può essere utilizzata:
- direttamente in dichiarazione dei redditi in 5 quote annuali di pari importo;
- mediante le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio.
Bonus 75% e Barriere architettoniche: il calcolo dei limiti di spesa
La detrazione spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a:
- euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- euro 40.000 moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
- euro 30.000 moltiplicati per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari.
Stessa detrazione del 75% può essere applicata per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.
Bonus 75% e Barriere architettoniche: i requisiti da rispettare
Per avere accesso a questa detrazione, è previsto il rispetto dei requisiti minimi previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236. Allo scopo ricordiamo anche le seguenti norme:
- la Legge 9 gennaio 1989, n. 13 recante "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati (testo aggiornato e coordinato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 23/06/1989, n. 145 - S.O. n. 47);
- la Circolare Ministro dei lavori pubblici 22 giugno 1989, n. 1669/U.L. recante "Circolare esplicativa della Legge 9 gennaio 1989, n. 13" (Gazzetta Ufficiale 23/06/1989, n. 145 - S.O. n. 47).
Bonus 75% e Barriere architettoniche: le opzioni alternative
Come detto, la detrazione potrà essere usufruita mediante opzioni alternative di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio. Proprio per questo motivo, all’art. 121, comma 2 è stata aggiunta la lettera f-bis) “superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’art. 119-ter del presente decreto”.
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