Bonus 75% barriere architettoniche 2024-2025: tutto quello che c’è da sapere
di Gianluca Oreto - 01/03/2024
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 17/2024 di conversione del Decreto Legge n. 212/2023, sono ormai definitive le modifiche che interessano direttamente e indirettamente gli interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche degli edifici.
L’art. 3 del D.L. n. 212/2023 ha, infatti, pesantemente ridimensionato il bonus 75% previsto all’art. 119-ter del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) oltre che le possibilità di utilizzare le opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito).
In questo approfondimento proveremo a definire l’ambito oggettivo e soggettivo di utilizzo di uno dei più interessanti bonus edilizi rimasto per il biennio 2024-2025.
Indice degli argomenti
Abbattimento barriere architettoniche: il bonus 75%
Tra le disposizioni più importanti apportate dal D.L. n. 212/2023 occorre segnalare quelle di cui all’art. 3 che ha:
- ridotto le possibilità di questo bonus alle barriere architettoniche di tipo verticale;
- previsto esplicitamente l’asseverazione di un tecnico abilitato;
- modificato l’ambito per utilizzare lo sconto in fattura e la cessione del credito come modalità alternative alla detrazione diretta in dichiarazione dei redditi.
Cominciamo con l’ambito soggettivo di utilizzo di questo bonus. Diversamente da altre detrazioni fiscali (come il superbonus), non sono previste particolari esclusioni per l’utilizzo di questo bonus che, quindi, potrà essere utilizzato su qualsiasi tipologia di immobile e da qualsiasi contribuente.
Le uniche limitazioni riguardano:
- gli interventi che devono essere realizzati su immobili già esistenti e devono avere ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici;
- il rispetto dei requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236, che dovrà essere asseverato da un tecnico abilitato;
- le spese, che dovranno essere pagate utilizzando il “bonifico parlante”.
Ripartizione e limiti di spesa
Ciò premesso, questo bonus va ripartito tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo ed è calcolato su un ammontare complessivo non superiore a:
- euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno;
- euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
- euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Analogamente ai chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate per il superbonus:
- in caso di edificio composto da 8 unità immobiliari, il limite di spesa è pari a 320.000 euro (8 x 40.000 euro);
- in caso, invece, di edificio composto da 10 unità immobiliari, il limite di spesa è pari a 380.000 euro (8 x 40.000 euro + 2 x 30.000 euro) e non 300.000 euro (10 x 30.000 euro) come potrebbe sembrare.
Come per il superbonus, anche per il bonus 75% barriere architettoniche è stata prevista una disciplina speciale per l’approvazione degli interventi in condominio. In questo caso sono valide le delibere condominiali approvate dalla maggioranza dei partecipanti all'assemblea che rappresenti almeno un terzo del valore millesimale dell'edificio.
Sconto in fattura e cessione del credito
Per gli interventi avviati nel 2024 cambiano anche le possibilità di accesso alle opzioni alternative alla detrazione fiscale di cui all’art. 121 del Decreto Rilancio.
Intanto occorre ricordare che, come espressamente indicato all’art. 121, comma 1 del Decreto Rilancio, sconto in fattura e cessione del credito possono essere utilizzate sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2024. A partire dall’1 gennaio 2025 non esisterà più alcuna forma alternativa alla detrazione diretta delle spese (il D.L. n. 11/2023 ha abrogato anche quelle previste dal D.L. n. 63/2013).
Ciò premesso, tutte le detrazioni fiscali del 75% maturate per interventi di abbattimento delle barriere architettoniche di tipo verticale avviati dal 2024, potranno essere utilizzate con sconto in fattura e cessione del credito unicamente:
- dai condomini con prevalente destinazione abitativa (la residenzialità va calcolata sulla base della superficie delle unità immobiliari che compongono l’edificio: se quelle residenziali sono maggiori del 50% del totale, allora tutte le unità potranno utilizzare sconto e cessione; in caso contrario nessuna);
- dalle persone fisiche, in relazione a interventi su edifici
unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a
condizione che:
- il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;
- la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale;
- il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro (tale requisito non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).
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