Bonus barriere architettoniche: nuove limitazioni e stop allo sconto in fattura dall'1 gennaio 2024

di Gianluca Oreto - 29/12/2023

Si dovrà attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (che arriverà verosimilmente tra oggi e domani) ma è ormai chiaro l'intento dell'attuale Governo di smantellare definitivamente il sistema dei bonus edilizi. Dopo le modifiche al meccanismo di cessione del credito arrivate con il Decreto Legge n. 11/2023 (Decreto Cessioni) e l'assoluta noncuranza degli effetti dovuti dal blocco della cessione dei crediti edilizi, il disegno si sta completando con il nuovo Decreto Legge approvato ieri sera nel corso del Consiglio dei Ministri.

Superbonus 110%: una sanatoria che non sa neanche di contentino

Il nuovo Decreto Legge prevede alcune misure che "teoricamente" avrebbero dovuto risolvere i problemi di chi ha avviato un intervento di superbonus ed è rimasto invischiato nell'annoso problema del blocco della cessione del credito. In realtà, il provvedimento d'urgenza non tutela affatto i cantieri avviati ma prevede una sorta di "sanatoria" per i SAL completati entro fine anno che non riusciranno ad arrivare al fine lavori.

Un contentino (o anche meno) che dispone una deroga al rispetto del requisito del miglioramento di due classi energetiche nel caso no si riescano a concludere i lavori. Il Decreto Legge prevede, infatti, che i SAL per i quali si utilizzano le opzioni alternative "non sono oggetto di recupero in caso di mancata ultimazione dell’intervento stesso, ancorché tale circostanza comporti il mancato soddisfacimento del requisito del miglioramento di due classi energetiche previsto dal comma 3 del medesimo articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 121, commi 4, 5 e 6, dello stesso decreto-legge n. 34 del 2020, nel caso sia accertata la mancata sussistenza, anche parziale, degli altri requisiti che danno diritto alla detrazione d’imposta".

Bonus barriere architettoniche: cosa cambia dall'1 gennaio 2024

Sono decisamente importanti le modifiche apportate alle detrazioni fiscali del 75% di cui all'art. 119-ter del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), il bonus barriere architettoniche.

L'art. 3 del nuovo Decreto Legge limita, infatti, gli interventi che accedono a questa detrazione fiscale. In particolare, potranno accedere al bonus 75% unicamente gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche aventi ad oggetto esclusivamente scale, rampe, ascensori, servoscala e piattaforme elevatrici. Niente più bonus per i serramenti e per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche.

Stop allo sconto in fattura e cessione del credito

Viene modificato l'art. 2, comma 1-bis del Decreto Cessioni prevedendo che lo stop al meccanismo di cessione del credito di cui all'art. 121 del Decreto Rilancio non si applichi al bonus 75% per l'eliminazione delle barriere architettoniche ma solo fino al 31 dicembre 2023.

Ciò significa che tutti i contratti stipulati sinora che prevedevano l'intervento nel 2024 con sconto in fattura diventeranno improvvisamente carta straccia (ennesima conferma di quanto i Decreti Legge non siano compatibili con l'edilizia).

Previste due eccezioni a tale previsione. Una riguarda le spese sostenute in relazione agli interventi per i quali in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto (ovvero la data della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale):

  • risulti presentata la richiesta del titolo abilitativo, ove necessario;
  • per gli interventi per i quali non è prevista la presentazione di un titolo abilitativo, siano già iniziati i lavori oppure, nel caso in cui i lavori non siano ancora iniziati, sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura dei beni e dei servizi oggetto dei lavori e sia stato versato un acconto sul prezzo.

L'altra riguarda, invece, le opzioni relative alle spese sostenute successivamente al 31 dicembre 2023, da:

  • condomini, in relazione a interventi su parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa;
  • persone fisiche, in relazione a interventi su edifici unifamiliari o unità abitative site in edifici plurifamiliari, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento non superiore a 15.000 euro, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 dell’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Il requisito reddituale di cui al primo periodo non si applica se nel nucleo familiare del contribuente è presente un soggetto in condizioni di disabilità accertata ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Conclusioni

Il comparto delle costruzioni è rimasto attento ed in attesa di un provvedimento d'urgenza che risolvesse i problemi generati dalle perverse modifiche al meccanismo di cessione del credito. Alla fine, invece, la montagna non ha partorito neanche il classico topolino ma un vero e proprio mostro. L'ennesimo!



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