Bonus Casa: chiarimenti dal Fisco sulle detrazioni per ristrutturazione
di Redazione tecnica - 10/06/2024
A chi va attribuita la quota di detrazione del Bonus Casa relativa all’anno di decesso del beneficiario delle agevolazioni?
La questione, proposta dall’erede di un’abitazione oggetto di interventi di ristrutturazione edilizia per i quali si sta utilizzando il c.d “Bonus Casa”, ai sensi dell’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986, è stata chiarita da Fisco Oggi.
Bonus Casa: a chi spettano le rate residue in caso di decesso del beneficiario?
Ricordiamo che il Bonus Casa spetta ai proprietari oppure ai titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, quindi eventualmente anche a inquilini o comodatari.
In particolare, la detrazione spetta ai seguenti soggetti:
- il proprietario o il nudo proprietario;
- il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- l’inquilino o il comodatario dell’immobile;
- i soci di cooperative a proprietà divisa (in qualità di possessori), assegnatari di alloggi e, previo consenso scritto della cooperativa che possiede l’immobile, soci di cooperative a proprietà indivisa (in qualità di detentori);
- gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli strumentali o merce;
- i soci delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari (alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali).
Possono richiedere le detrazioni, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture anche i seguenti soggetti:
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado) e il componente dell’unione civile;
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- il componente dell’unione civile;
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
Detrazioni fiscali: come applicare il Bonus Casa agli eredi dell'immobile
Tornando al quesito iniziale, il Fisco ha ribadito il principio secondo cui, in caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi (in parti uguali) che conservano la “detenzione materiale e diretta dell’immobile”. (comma 8, art. 16-bis del TUIR).
L’agevolazione spetta:
- a coloro che possono disporre dell’immobile, anche se non viene utilizzato come abitazione principale;
- se il bene viene detenuto non solo per l’anno di accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale si vuole usufruire della rata di detrazione.
Nel caso di decesso dell’originario beneficiario, la quota di detrazione relativa all’anno del decesso si trasferisce agli eredi, in quanto si applica la regola generale secondo cui per determinare il beneficiario della quota di detrazione relativamente a un anno, bisogna individuare il contribuente che possedeva l’immobile al 31 dicembre di quell’anno specifico.
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