Bonus Casa ed Ecobonus 2023: ENEA aggiorna il portale
di Redazione tecnica - 13/01/2023
Con l’inizio del nuovo anno, Enea sta provvedendo all'aggiornamento del portale dedicato alla comunicazione degli interventi di riqualificazione energetica, finalizzata a usufruire le detrazioni fiscali Bonus Casa ed Ecobonus anche per il 2023.
Portali Enea: aggiornamento delle sezioni Bonus Casa ed Ecobonus 2023
Tramite il portale detrazionifiscali.enea.it è possibile inviare l'asseverazione relativa al miglioramento energetico, entro 90 giorni dal fine lavori o dallo stato di avanzamento all’interno delle seguenti sezioni:
- Bonus casa: nella sezione è possibile caricare, modificare e consultare le schede descrittive degli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia che usufruiscono delle detrazioni fiscali del 50% ex art. 16 bis del d.P.R. n. 917/1986.
- Ecobonus: qui è possibile procedere al caricamento, alla modifica e alla consultazione delle schede descrittive degli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia che usufruiscono delle detrazioni fiscali ex legge n. 296/2006 e art. 14 D.L. n. 63/2013 (detrazioni dal 50% all’85%) e Bonus facciate (90%);
- Super Ecobonus 110%: riservata al caricamento, alla modifica e alla consultazione delle asseverazioni e delle schede descrittive degli interventi di efficienza energetica e utilizzo delle fonti rinnovabili di energia che usufruiscono delle detrazioni fiscali Super Ecobonus (detrazione del 110%).
Come si legge nella pagina di accesso del portale, è attualmente in corso l’adeguamento del sito ENEA per la trasmissione telematica dei dati degli interventi di efficienza energetica che accedono alle detrazioni fiscali previste da Ecobonus e Bonus Casa dedicato alle pratiche con data di fine lavori a partire dal 01 gennaio 2023.
Il sito sarà disponibile entro la fine di gennaio e i 90 giorni di tempo utili all’invio delle pratiche decorreranno dalla data di messa on-line.
Mancata o tardiva comunicazione dei dati a Enea: cosa succede?
Cosa succede nel caso di mancata o tardiva trasmissione dei dati ad Enea? Dipende da qual è l’agevolazione a cui si sta facendo riferimento.
Nel caso del Bonus Casa, chi ha dimenticato o effettuato in ritardo la comunicazione può tirare un sospiro di sollievo: come confermato dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 46/2019 e ribadito con la circolare dell'8 luglio 2020, n. 19/E, la comunicazione è necessaria per monitorare e valutare il risparmio energetico conseguito con la realizzazione degli stessi interventi ma, in mancanza di una normativa espressa in merito, il ritardo o l’omissione non implicano comunque la perdita del diritto alle detrazioni.
Diverso invece il destino di chi “dimentica” di comunicare gli interventi in relazione all’Ecobonus e al SuperEcobonus: come ribadito nella recente ordinanza della Corte di Cassazione del 21 novembre 2022, n. 34151, in relazione alla tardiva comunicazione ad Enea degli interventi di riqualificazione energetica oggetto delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 1, commi 344 e seguenti, della Legge n. 296/2006 “l'assolvimento di detto onere costituisce adempimento inderogabile per ottenere l'agevolazione stessa in ragione del doveroso onere del contribuente di osservare una diligenza media, adeguata al compimento della richiesta in questione, mentre il riconoscimento dell'agevolazione oltre i confini tracciati dalle norme costituirebbe una illegittima deroga ai principi di certezza giuridica e di capacità contributiva in quanto le norme che prevedono agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione”.
Il riferimento è all’art. 4 del DM 19 febbraio 2007 che, in relazione agli interventi di riqualificazione energetica di cui all'art. 1, commi 344-347, della legge finanziaria 2007, richiede alcuni adempimenti tra i quali al comma 1, lettera b) è espressamente indicato: “acquisire e a trasmettere entro sessanta giorni dalla fine dei lavori e, comunque, non oltre il 29 febbraio 2008, all'ENEA ovvero, per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare, non oltre sessanta giorni dalla chiusura del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, la documentazione di cui ai successivi numeri 1 e 2, ottenendo ricevuta informatica, attraverso il seguente sito internet: www.acs.enea.it disponibile dal 30 aprile 2007; in alternativa la medesima documentazione può essere inviata, entro i medesimi termini e a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, ad ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, via Anguillarese n. 301 - 00123 Santa Maria di Galeria (Roma), specificando come riferimento: Finanziaria 2007 riqualificazione energetica”.
In questo caso la norma è chiara e stringente: nessuna deroga e conseguente perdita delle agevolazioni.
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